IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  una nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini   in   merito   alla   richiesta   di
riconoscimento  - unitamente ad altre indicazioni geografiche tipiche
della regione Lazio - della indicazione geografica  tipica  "Castelli
Romani"  ed  alla  proposta  formulata  dal  Comitato  medesimo,  del
relativo  disciplinare  di  produzione,  pubblicati  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1995;
 Visto  il  decreto  dirigenziale  22  novembre  1995, con il quale -
unitamente ad altre indicazioni  geografiche  tipiche  della  regione
Lazio  -  e'  stata  riconosciuta  la  indicazione  geografica tipica
"Castelli Romani" ed e' stato approvato il relativo  disciplinare  di
produzione,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del  28
dicembre 1995;
  Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad  ottenere
il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini
"Castelli Romani";
  Visti  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  pubblicati   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 21 settembre 1996;
  Vista  la  istanza presentata avverso il parere e la proposta sopra
citati  inerente  la  richiesta  d'inserimento,  nel   contesto   del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
di  che  trattasi,  di  norme  relative  al riconoscimento della zona
"classica" e alla definizione dell'imbottigliamento in zona;
  Considerato che il citato Comitato ha  ritenuto  di  respingere  la
istanza   suddetta   in  quanto  non  pertinente  alla  richiesta  di
riconoscimento di che trattasi;
  Considerato pertanto necessario procedere al  riconoscimento  della
denominazione di origine controllata "Castelli Romani" in conformita'
alla proposta formulata dal citato Comitato;
  Considerato  che  l'art.  4  del  citato regolamento 20 aprile 1994
concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di
origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede  che
le  denominazioni  di  origine  controllata  vengano riconosciute con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  la  denominazione di origine controllata dei vini
"Castelli Romani"  -  gia'  riconosciuta  ad  indicazione  geografica
tipica  con  decreto dirigenziale 22 novembre 1995 - ed e' approvato,
nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.
  Detta denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti dal relativo disciplinare di
produzione  le  cui  norme  entrano  in  vigore  a  decorrerre  dalla
vendemmia 1997.