IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto il  decreto  rettorale  30  ottobre  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 275 del 24 novembre 1995,
relativo   alle   modifiche   dell'ordinamento   della   scuola    di
specializzazione   di  farmacologia  della  facolta'  di  medicina  e
chirurgia;
  Rilevato che per un mero errore  materiale  l'art.  2  del  decreto
suddetto e' stato trascritto in maniera incompleta;
  Considerata  la necessita' di provvedere alla rettifica del decreto
medesimo;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'art. 2 del decreto 30 ottobre 1995 citato nelle premesse e' cosi'
rettificato:
  Art.  2.  -  Art.  318:  "Sono  ammessi  alle  prove  per  ottenere
l'iscrizione  i  laureati in medicina e chirurgia, relativamente agli
indirizzi in farmacologia, in tossicologia  ed  in  chemioterapia;  i
laureati   in  farmacia  e  in  chimica  e  tecnologia  farmaceutiche
relativamente  agli   indirizzi   in   farmacologia   applicata,   in
tossicologia  ed  in  chemioterapia; i laureati in scienze biologiche
relativamente all'indirizzo in farmacologia applicata.
  Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso  del  diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.".
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Pisa, 8 ottobre 1996
                                                           Il rettore