IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del  24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti   a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n.  590,  che  estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista la legge 14 febbraio  1992,  n.  185,  concernente  la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli  interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,  che
demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste  da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della regione EmiliaRomagna
degli eventi calamitosi di seguito indicati, per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
   grandinate dal 3 agosto 1996 al 28 agosto 1996 nella provincia  di
Ferrara;
   grandinate del 5 agosto 1996 nella provincia di Bologna;
   tromba d'aria del 5 agosto 1996 nella provincia di Bologna;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi  segnalati,  per  effetto  dei  danni   alle   produzioni,
strutture aziendali;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei danni alle  produzioni,  strutture  aziendali  nei  sottoelencati
territori   agricoli,   in   cui   possono  trovare  applicazione  le
specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
   Bologna:
    grandinate del 5 agosto 1996 - provvidenze  di  cui  all'art.  3,
comma  2,  lettere  b),  c), d), f), g), nel territorio dei comuni di
Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Sala Bolognese,  San  Giovanni
in Persiceto;
   tromba  d'aria  del 5 agosto 1996 - provvidenze di cui all'art. 3,
comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Calderara di  Reno,
Sala Bolognese;
   Ferrara: grandinate del 3 agosto 1996, dell'8 agosto 1996, dell'11
agosto  1996,  del  28  agosto  1996 - provvidenze di cui all'art. 3,
comma 2, lettere b), c), d), f), g), nel  territorio  dei  comuni  di
Argenta,  Cento,  Codigoro,  Copparo,  Ferrara,  Jolanda  di  Savoia,
Sant'Agostino, Voghiera.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 novembre 1996
                                                   Il Ministro: PINTO