AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, monche' dell'art. 19, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  prevede  che:
"Restano  validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 18 luglio 1994, n. 452, 17 settembre 1994, n.  538,
16  novembre  1994,  n. 630, 13 gennaio 1995, n. 8, 17 marzo 1995, n.
78, 19 maggio 1995, n. 178, 28 giugno 1995, n. 249, 13  luglio  1995,
n. 286, 28 agosto 1995, n. 354, 18 settembre 1995, n. 382, 27 ottobre
1995,  n. 440, 18 novembre 1995, n. 486, 23 dicembre 1995, n. 542, 16
gennaio 1996, n.  17, 16 gennaio 1996, n. 18, 26  febbraio  1996,  n.
75,  15  marzo 1996, n. 123, 15 marzo 1996, n. 126, 15 marzo 1996, n.
127, 26 aprile 1996, n. 211, e  22  giugno  1996,  n.  329.  Restano,
altresi',  validi  gli  atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 16 maggio 1996, n. 259, 17 maggio 1996, n.  263,  e
17 maggio 1996, n. 264, fino alla data del 26 giugno 1996".
                               Art. 1.
(( Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,         ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.    ))
(( 85, nonche' disposizioni concernenti gli eventi alluvionali del ))
(( novembre 1994.                                                  ))
  1.  Ai fini della determinazione della somma di cui all'articolo 21
del  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.   41,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  22 marzo 1995, n. 85, i maggiori valori
iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione  dei  disavanzi  di
annullamento   derivanti   da   operazioni  di  fusione  o  scissione
deliberate  anteriormente  al 14 gennaio 1995, si intendono diminuiti
della parte di essi dedotta a  titolo  di  ammortamento  o  ad  altro
titolo  nei  periodi  di  imposta  definiti alla data del 24 febbraio
1995.
(( 2. All'articolo 19-bis del decreto-legge 23 febbraio            ))
(( 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge         ))
(( 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, sono          ))
(( apportate le seguenti modificazioni:                            ))
(( a) al comma 1, le parole "31 dicembre 1994" sono                ))
(( sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996" e le parole:        ))
(( "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre  ))
(( 1996";                                                          ))
(( b) al comma 3, lettere b) e d), le parole: "31 dicembre 1994"   ))
(( sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996";               ))
(( c) al comma 4, lettera e), le parole: "15 febbraio 1995" sono   ))
(( sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996";                    ))
(( d) al comma 5-bis,    al primo periodo, le parole: "31          ))
(( dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno       ))
(( 1996"; al secondo periodo, le parole: "10 aprile 1995" sono     ))
(( sostituite dalle seguenti: "17 agosto 1996", al terzo periodo,  ))
(( le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti:   ))
(( "30 giugno 1996" e le parole: "10 aprile 1995" sono sostituite  ))
(( dalle seguenti: "17 agosto 1996".                               ))
 2-bis. (( L'articolo 11-bis del decreto-legge 20 giugno           ))
(( 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge        ))
(( 8 agosto 1996, n. 425, e' abrogato.                             ))
(( 3. All'articolo 3, comma 2-bis,    del decreto-legge 28         ))
(( giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge ))
(( 8 agosto 1995, n. 349, le parole: "30 aprile 1995" sono         ))
(( sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996" e le parole "30     ))
(( ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre      ))
(( 1996".                                                          ))
 4. Il comma 16-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 24  novembre
1994,  n.  646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1995, n. 22, introdotto  dall'articolo  1-bis  del  decreto-legge  28
agosto  1995,  n.  364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1995, n. 438, e' abrogato.
(( 5. Il termine di cinque giorni previsto a favore delle banche   ))
(( per il riversamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello ))
(( Stato o agli uffici IVA delle imposte, dei contributi e delle   ))
(( altre somme ricevute per delega dai contribuenti e' prorogato   ))
(( al primo giorno lavorativo successivo, quando i giorni          ))
(( intercorrenti tra la data di versamento da parte dei            ))
(( contribuenti e il predetto termine non sono lavorativi, salvo   ))
(( il caso in cui per effetto di tale proroga il riversamento      ))
(( debba essere effettuato oltre il 31 dicembre. Per l'anno 1995   ))
(( le somme ricevute dalle banche il 22 dicembre 1995 devono       ))
(( essere riversate alle sezioni di tesoreria provinciale dello    ))
(( Stato entro il 29 dicembre 1995.                                ))
 6. All'articolo 1-bis,  comma 1, primo capoverso, del  decreto-legge
28  giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995,  n.  349,  le  parole:  "8-bis"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "8-ter".
 
          Riferimenti normativi:
              a)  Si  riporta  il  testo  dell'art.  21  del  D.L. 23
          febbraio 1995, n.  41, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 marzo 1995, n. 85, recante: "Misure urgenti per il
          risanamento della  finanza  pubblica  e  per  l'occupazione
          nelle aree depresse".
             "Art.  21  (Fusioni  o  scissioni  sanitarie).  -  1.  I
          maggiori  valori   iscritti   in   bilancio   per   effetto
          dell'imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da
          operazioni  di fusione o scissione deliberate anteriormente
          al 14 gennaio 1995 si considerano fiscalmente  riconosciuti
          a  condizione  che  venga corrisposta, nei termini indicati
          nel comma 3, una somma pari al 20 per  cento  dei  maggiori
          valori   di   cui   si   intende   ottenere   il   predetto
          riconoscimento. Relativamente  ai  maggiori  valori  per  i
          quali  non  ci  si  avvalga delle disposizioni del presente
          articolo resta  impregiudicato  il  regime  tributario  che
          sarebbe altrimenti applicabile.
             2.   Le   somme   corrisposte   in   applicazione  della
          disposizione del comma 1 sono indeducibili e possono essere
          imputate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve
          iscritte in bilancio; in tal caso  l'ammontare  su  cui  va
          calcolata  l'imposta  sul patrimonio netto delle imprese e'
          assunto al lordo delle somme stesse.
             3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni
          previste dal comma 1 devono  chiederne  l'applicazione  con
          apposita  istanza  da  presentare all'ufficio delle entrate
          competente per territorio e versare il 60 per  cento  delle
          somme  dovute entro il 20 dicembre 1995 e la restante parte
          in due quote di pari importo, scadenti  rispettivamente  il
          20 dicembre 1995 e il 28 febbraio 1996. Per la riscossione,
          i  rimborsi  e  il contenzioso si applicano le disposizioni
          previste per le imposte sui redditi.
             4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  sono  stabilite  le   disposizioni   occorrenti   per
          l'applicazione del presente articolo".
              b) Si riporta il testo dell'art. 19-bis del citato D.L.
          23  febbraio  1995,  n.  41, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 22 marzo  1995,  n.  85,  come  modificato  dal
          presente decreto:
             "Art.   19-bis   (Sanatoria   per   irregolarita'  nelle
          dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni  I.V.A.)  -
          1.  Le  irregolarita',  le  infrazioni e le inosservanze di
          obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio  di
          facolta'  diverse  dalle  opzioni, che non rilevano ai fini
          della determinazione del reddito e dell'imposta sul  valore
          aggiunto  commesse  fino  al 30 giugno 1996 da soggetti che
          esercitano  arti  o  professioni  o  attivita'  di  impresa
          nonche'   quelle   di   cui  ai  successivi  commi  e  alle
          disposizioni  in  essi  previste  possono  essere  definite
          mediante  versamento  della  somma  di cui al comma 5 sulla
          base di apposita istanza da presentare entro il 15 dicembre
          1996   all'ufficio   dell'imposta   sul   valore   aggiunto
          competente  in  ragione  del domicilio fiscale alla data di
          presentazione  dell'istanza  stessa.  L'istanza deve essere
          redatta in duplice esemplare,  in  conformita'  al  modello
          approvato  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  da
          pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  entro  il  30  maggio
          1995;  con  lo  stesso  decreto sono stabilite modalita' di
          trasmissione  all'ufficio  delle  imposte  di   uno   degli
          esemplari.
             2. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni
          richiamate  nel  primo periodo del terzo comma dell'art. 55
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  600,  e nel terzo comma dell'art. 58 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive   modificazioni,   nonche'   per  le  violazioni
          indicate nei successivi commi.  Le  pene  pecuniarie  sono,
          tuttavia,  applicabili  qualora  il  contribuente,  i  suoi
          eredi,  il   rappresentante   legale,   il   rappresentante
          negoziale  e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche,
          chi ne ha l'amministrazione anche di fatto,  a  seguito  di
          richiesta  da parte degli uffici competenti, non provvedano
          a rimuovere le irregolarita' o le omissioni e ad  integrare
          le  incompletezze  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          ricevimento della richiesta stessa. In caso  di  mancato  o
          insufficiente versamento si applicano gli interessi di mora
          in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa pari alla
          meta' della somma non versata o versata in meno.
             3. Sono considerate valide:
               a)  le  dichiarazioni  dei redditi redatte su stampati
          non conformi al modello approvato con decreto del  Ministro
          delle   finanze,  se  contengono  i  dati  e  gli  elementi
          necessari per la individuazione del contribuente e del  suo
          indirizzo,   nonche'  per  la  determinazione  dei  redditi
          imponibili dichiarati;
               b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          considerate omesse perche' pervenute all'ufficio competente
          oltre  i  termini  previsti  dalla  legge, a condizione che
          siano state presentate, ancorche' ad ufficio  incompetente,
          entro  il  30  giugno 1996 ovvero a condizione che, entro i
          termini stabiliti, siano stati  eseguiti  versamenti  delle
          imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le
          relative dichiarazioni entro il 30 giugno 1995;
               c) le dichiarazioni dei redditi di cui alla lettera b)
          non  sottoscritte  in  violazione  del terzo e quarto comma
          dell'art. 8 del predetto decreto n. 600 del 1973;
               d)  le  dichiarazioni   previste   dal   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          considerate omesse  ai  sensi  dell'art.  37  dello  stesso
          decreto, a condizione che siano state presentate, ancorche'
          ad  ufficio  incompetente, entro il 30 giugno 1996 ovvero a
          condizione che, entro  i  termini  stabiliti,  siano  stati
          eseguiti versamenti delle imposte dichiarate e a condizione
          che  vengano  presentate le relative dichiarazioni entro il
          30 giugno 1995.
             4. Non si applicano le pene pecuniarie previste:
               a)  dall'art.  46,  primo comma, e dall'art. 47, primo
          comma, del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600,  per  le
          dichiarazioni di cui al comma 3, lettera b);
               b)  dagli  articoli  46,  ultimo  comma,  e 47, ultimo
          comma, del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600,  per  le
          dichiarazioni presentate e pervenute all'ufficio competente
          con ritardo non superiore ad un mese;
               c) dall'art. 13, secondo comma, del D.P.R. 23 dicembre
          1974, n. 689, per la mancata presentazione della situazione
          patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;
               d)  dagli  articoli 93 e 94 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e  successive
          modificazioni,  per  le  ipotesi  di versamenti di somme al
          concessionario   incompetente   e   per   le   ipotesi   di
          incompletezza  della distinta di versamento o del documento
          di conto corrente postale;
               e) dall'art. 43, commi primo e terzo, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, a
          condizione che  le  dichiarazioni  siano  state  presentate
          entro la data del 30 giugno 1996;
               f)  dall'art.  7,  secondo,  terzo e quarto comma, del
          D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627; le violazioni per  le  quali
          non  si  applicano le pene pecuniarie non si computano agli
          effetti del secondo comma dell'art. 8 del medesimo  decreto
          del Presidente della Repubblica n.  627 del 1978;
               g)  dall'art.  8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  limitatamente
          alle  infrazioni  diverse  da  quelle  di mancata emissione
          della ricevuta o di emissione della stessa con  indicazione
          del corrispettivo in misura inferiore a quella reale;
               h)  dall'art.  2  della  legge 26 gennaio 1983, n. 18,
          limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di  mancata
          emissione  dello  scontrino  fiscale  o  di emissione dello
          stesso  con  indicazione  del   corrispettivo   in   misura
          inferiore a quello reale;
               i)  dall'art. 45 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e
          successive  modificazioni,  limitatamente  alle  infrazioni
          diverse  da  quelle  di  omessa presentazione degli elenchi
          riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
             5.  Per  ciascuno  dei  periodi  di  imposta  a  cui  si
          riferiscono  le  violazioni  indicate al comma 1 e' dovuta,
          con la loro estinzione ad ogni effetto, la somma:
               a) di lire 1.000.000 per le persone  fisiche,  per  le
          societa' semplici e per gli enti non commerciali;
               b)  di  lire  1.500.000 per le societa' commerciali di
          persone;
               c) di lire 2.500.000 per le societa' di capitali e per
          gli enti commerciali aventi un capitale sociale o un  fondo
          di   dotazione,   come   risultante   dall'ultimo  bilancio
          approvato, fino a lire 5 miliardi;
               d) di lire 5.000.000 per le societa'  di  capitali  ed
          enti  commerciali  aventi un capitale sociale o un fondo di
          dotazione, come risultante dall'ultimo bilancio  approvato,
          superiore  a  lire  5  miliardi,  nonche'  per  le societa'
          diverse  da  quelle  di  cui  alle  lettere  precedenti non
          residenti e con stabile organizzazione nel territorio dello
          Stato, indipendentemente dal  capitale  sociale.  La  somma
          deve  essere  versata entro la stessa data di presentazione
          dell'istanza  ovvero,  a  richiesta  del  contribuente,  in
          quattro  rate  costanti  con  scadenza,  la  prima l'ultimo
          giorno  del  mese  successivo  a  quello  di  presentazione
          dell'istanza e le altre rispettivamente l'ultimo giorno del
          sesto, nono e dodicesimo mese successivi alla presentazione
          dell'istanza.  La  rateizzazione  puo'  essere richiesta se
          l'importo complessivo supera i tre milioni di lire e  sugli
          importi  rateizzati  sono dovuti gli interessi nella misura
          del 10 per cento annuo.
             5-bis. Le sanzioni amministrative previste dall'art.  44
          del   D.P.R.   26   ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, e dall'art. 92 del D.P.R. 29 settembre 1973,
          n. 602, e successive modificazioni,  non  si  applicano  ai
          contribuenti  e ai sostituti d'imposta che hanno provveduto
          entro il 30 giugno 1996 al pagamento delle imposte o  delle
          ritenute  dovute a tale data risultanti dalle dichiarazioni
          annuali e dalle  dichiarazioni  o  liquidazioni  periodiche
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  relative ai periodi di
          imposta  il  cui  termine  per   la   presentazione   della
          dichiarazione  annuale  e'  scaduto anteriormente alla data
          predetta. Su istanza degli  interessati  gli  uffici  delle
          imposte  provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte
          a ruolo non ancora pagate alla data del 17 agosto 1996 o al
          rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se
          le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in
          ruoli emessi al 30  giugno  1996,  la  soprattassa  non  e'
          dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data
          del  17  agosto  1996,  a  condizione  che  le imposte e le
          ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate  o
          vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.
             6. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi
          precedenti,  in  corso  alla  data di entrata in vigore del
          presente decreto, sono sospesi.
             7.  Gli  uffici  competenti  devono   trasmettere   alle
          commissioni  tributarie,  entro  il  semestre  successivo a
          quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco
          cumulativo   contenente   l'indicazione   delle   parti   e
          dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia
          del  ricorso  nonche' l'attestazione che e' stato adempiuto
          alla richiesta prevista nel secondo periodo del comma  2  o
          che   l'ufficio  medesimo  non  ha  inteso  formularla.  Le
          commissioni, esaminati gli  atti,  dichiarano  l'estinzione
          del giudizio.
             8.  I  versamenti  delle  somme  di  cui al comma 5 sono
          eseguiti a norma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976,
          n. 751. Le caratteristiche e le modalita'  di  conferimento
          delle  deleghe,  di  rilascio  delle  attestazioni da parte
          delle aziende di credito e dell'Amministrazione delle poste
          e delle  telecomunicazioni  delegate,  nonche'  quelle  per
          l'esecuzione  dei  versamenti  e  per  la  trasmissione dei
          relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e
          per i relativi controlli sono  stabilite  con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri del
          tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni".
              c) L'art. 11-bis del  D.L.  20  giugno  1996,  n.  323,
          convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
          425,  recante:    "Disposizioni  urgenti per il risanamento
          della  finanza  pubblica"   e'   rubricato   "Termini   per
          versamenti in materia di irregolarita' formali".
              d)  Si  riporta  di  seguito  il contenuto dell'art. 3,
          comma 2-bis, del D.L. 28 giugno 1995, n.  250,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1995, n. 349,
          recante:  "Differimento  di   taluni   termini   ed   altre
          disposizioni  in materia tributaria", cosi' come modificato
          dal presente decreto: "2-bis. Per gli errori compiuti  fino
          al 30 giugno 1996 in sede di effettuazione delle operazioni
          previste  dal  comma 1 dell'art. 46 e dal comma 1 dell'art.
          47 del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427,
          nonche' dagli articoli 27 e 28 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, dai quali non
          derivino variazioni  nelle  risultanze  delle  liquidazioni
          periodiche o in sede di liquidazione annuale, si applica la
          sanzione   prevista   dal  comma  5  dell'art.  19-bis  del
          decreto-legge 23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  marzo 1995, n. 85, con le
          modalita' previste dal comma 1 nello stesso articolo  sulla
          base di apposita istanza da presentare entro il 15 dicembre
          1996".
              e)  L'art.  6,  comma  16-sexies,  del D.L. 24 novembre
          1994, n. 646, convertito, con modificazioni dalla legge  21
          gennaio  1995,  n.    22,  (recante:  "Interventi urgenti a
          favore delle  zone  colpite  dalle  eccezionali  avversita'
          atmosferiche  e dagli eventi alluvionali nella prima decade
          del mese di novembre 1994"), abrogato dal presente decreto,
          era il seguente: "16-sexies. Il recupero delle somme dovute
          e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui  al
          presente   articolo   avverra'   senza   corresponsione  di
          interessi, soprattasse ed altri oneri".
              f) Si riporta il testo dell'art.  1-bis,  del  D.L.  28
          giugno  1995,  n. 250, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 8 agosto 1995, n.   349,  recante:  "Differimento  di
          taluni   termini   ed   altre   disposizioni   in   materia
          tributaria":
             "Art. 1-bis  (Modifica  dell'art.  48  del  testo  unico
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n.  917). - 1. All'art. 48 del  testo  unico
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto il seguente comma:
             '8-ter. Non concorrono a formare il reddito di cui  alla
          lettera  g)  dell'art.  47  le somme erogate ai titolari di
          cariche elettive pubbliche nonche' a coloro che  esercitano
          le   funzioni   di  cui  agli  articoli  114  e  135  della
          Costituzione,  a  titolo  di  rimborso spese, purche' dagli
          organi competenti a determinare i trattamenti dei  soggetti
          stessi'".