AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, monche' dell'art. 19, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 luglio 1994, n. 452, 17 settembre 1994, n. 538, 16 novembre 1994, n. 630, 13 gennaio 1995, n. 8, 17 marzo 1995, n. 78, 19 maggio 1995, n. 178, 28 giugno 1995, n. 249, 13 luglio 1995, n. 286, 28 agosto 1995, n. 354, 18 settembre 1995, n. 382, 27 ottobre 1995, n. 440, 18 novembre 1995, n. 486, 23 dicembre 1995, n. 542, 16 gennaio 1996, n. 17, 16 gennaio 1996, n. 18, 26 febbraio 1996, n. 75, 15 marzo 1996, n. 123, 15 marzo 1996, n. 126, 15 marzo 1996, n. 127, 26 aprile 1996, n. 211, e 22 giugno 1996, n. 329. Restano, altresi', validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 maggio 1996, n. 259, 17 maggio 1996, n. 263, e 17 maggio 1996, n. 264, fino alla data del 26 giugno 1996". Art. 1. (( Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. )) (( 85, nonche' disposizioni concernenti gli eventi alluvionali del )) (( novembre 1994. )) 1. Ai fini della determinazione della somma di cui all'articolo 21 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi di annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995, si intendono diminuiti della parte di essi dedotta a titolo di ammortamento o ad altro titolo nei periodi di imposta definiti alla data del 24 febbraio 1995. (( 2. All'articolo 19-bis del decreto-legge 23 febbraio )) (( 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge )) (( 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, sono )) (( apportate le seguenti modificazioni: )) (( a) al comma 1, le parole "31 dicembre 1994" sono )) (( sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996" e le parole: )) (( "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre )) (( 1996"; )) (( b) al comma 3, lettere b) e d), le parole: "31 dicembre 1994" )) (( sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996"; )) (( c) al comma 4, lettera e), le parole: "15 febbraio 1995" sono )) (( sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996"; )) (( d) al comma 5-bis, al primo periodo, le parole: "31 )) (( dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno )) (( 1996"; al secondo periodo, le parole: "10 aprile 1995" sono )) (( sostituite dalle seguenti: "17 agosto 1996", al terzo periodo, )) (( le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: )) (( "30 giugno 1996" e le parole: "10 aprile 1995" sono sostituite )) (( dalle seguenti: "17 agosto 1996". )) 2-bis. (( L'articolo 11-bis del decreto-legge 20 giugno )) (( 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge )) (( 8 agosto 1996, n. 425, e' abrogato. )) (( 3. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 )) (( giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge )) (( 8 agosto 1995, n. 349, le parole: "30 aprile 1995" sono )) (( sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996" e le parole "30 )) (( ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre )) (( 1996". )) 4. Il comma 16-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, introdotto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e' abrogato. (( 5. Il termine di cinque giorni previsto a favore delle banche )) (( per il riversamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello )) (( Stato o agli uffici IVA delle imposte, dei contributi e delle )) (( altre somme ricevute per delega dai contribuenti e' prorogato )) (( al primo giorno lavorativo successivo, quando i giorni )) (( intercorrenti tra la data di versamento da parte dei )) (( contribuenti e il predetto termine non sono lavorativi, salvo )) (( il caso in cui per effetto di tale proroga il riversamento )) (( debba essere effettuato oltre il 31 dicembre. Per l'anno 1995 )) (( le somme ricevute dalle banche il 22 dicembre 1995 devono )) (( essere riversate alle sezioni di tesoreria provinciale dello )) (( Stato entro il 29 dicembre 1995. )) 6. All'articolo 1-bis, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole: "8-bis" sono sostituite dalle seguenti: "8-ter".
Riferimenti normativi: a) Si riporta il testo dell'art. 21 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante: "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse". "Art. 21 (Fusioni o scissioni sanitarie). - 1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995 si considerano fiscalmente riconosciuti a condizione che venga corrisposta, nei termini indicati nel comma 3, una somma pari al 20 per cento dei maggiori valori di cui si intende ottenere il predetto riconoscimento. Relativamente ai maggiori valori per i quali non ci si avvalga delle disposizioni del presente articolo resta impregiudicato il regime tributario che sarebbe altrimenti applicabile. 2. Le somme corrisposte in applicazione della disposizione del comma 1 sono indeducibili e possono essere imputate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese e' assunto al lordo delle somme stesse. 3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni previste dal comma 1 devono chiederne l'applicazione con apposita istanza da presentare all'ufficio delle entrate competente per territorio e versare il 60 per cento delle somme dovute entro il 20 dicembre 1995 e la restante parte in due quote di pari importo, scadenti rispettivamente il 20 dicembre 1995 e il 28 febbraio 1996. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo". b) Si riporta il testo dell'art. 19-bis del citato D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dal presente decreto: "Art. 19-bis (Sanatoria per irregolarita' nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni I.V.A.) - 1. Le irregolarita', le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facolta' diverse dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fino al 30 giugno 1996 da soggetti che esercitano arti o professioni o attivita' di impresa nonche' quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 5 sulla base di apposita istanza da presentare entro il 15 dicembre 1996 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 maggio 1995; con lo stesso decreto sono stabilite modalita' di trasmissione all'ufficio delle imposte di uno degli esemplari. 2. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nel primo periodo del terzo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel terzo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche' per le violazioni indicate nei successivi commi. Le pene pecuniarie sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarita' o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. In caso di mancato o insufficiente versamento si applicano gli interessi di mora in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa pari alla meta' della somma non versata o versata in meno. 3. Sono considerate valide: a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonche' per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati; b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, considerate omesse perche' pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorche' ad ufficio incompetente, entro il 30 giugno 1996 ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 giugno 1995; c) le dichiarazioni dei redditi di cui alla lettera b) non sottoscritte in violazione del terzo e quarto comma dell'art. 8 del predetto decreto n. 600 del 1973; d) le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, considerate omesse ai sensi dell'art. 37 dello stesso decreto, a condizione che siano state presentate, ancorche' ad ufficio incompetente, entro il 30 giugno 1996 ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 giugno 1995. 4. Non si applicano le pene pecuniarie previste: a) dall'art. 46, primo comma, e dall'art. 47, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni di cui al comma 3, lettera b); b) dagli articoli 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni presentate e pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese; c) dall'art. 13, secondo comma, del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi; d) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme al concessionario incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale; e) dall'art. 43, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del 30 giugno 1996; f) dall'art. 7, secondo, terzo e quarto comma, del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627; le violazioni per le quali non si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell'art. 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978; g) dall'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione della ricevuta o di emissione della stessa con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale; h) dall'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione dello stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quello reale; i) dall'art. 45 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di omessa presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie. 5. Per ciascuno dei periodi di imposta a cui si riferiscono le violazioni indicate al comma 1 e' dovuta, con la loro estinzione ad ogni effetto, la somma: a) di lire 1.000.000 per le persone fisiche, per le societa' semplici e per gli enti non commerciali; b) di lire 1.500.000 per le societa' commerciali di persone; c) di lire 2.500.000 per le societa' di capitali e per gli enti commerciali aventi un capitale sociale o un fondo di dotazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, fino a lire 5 miliardi; d) di lire 5.000.000 per le societa' di capitali ed enti commerciali aventi un capitale sociale o un fondo di dotazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, superiore a lire 5 miliardi, nonche' per le societa' diverse da quelle di cui alle lettere precedenti non residenti e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente dal capitale sociale. La somma deve essere versata entro la stessa data di presentazione dell'istanza ovvero, a richiesta del contribuente, in quattro rate costanti con scadenza, la prima l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza e le altre rispettivamente l'ultimo giorno del sesto, nono e dodicesimo mese successivi alla presentazione dell'istanza. La rateizzazione puo' essere richiesta se l'importo complessivo supera i tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 10 per cento annuo. 5-bis. Le sanzioni amministrative previste dall'art. 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dall'art. 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 30 giugno 1996 al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute a tale data risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale e' scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data del 17 agosto 1996 o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi al 30 giugno 1996, la soprattassa non e' dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 17 agosto 1996, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo. 6. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. 7. Gli uffici competenti devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonche' l'attestazione che e' stato adempiuto alla richiesta prevista nel secondo periodo del comma 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio. 8. I versamenti delle somme di cui al comma 5 sono eseguiti a norma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751. Le caratteristiche e le modalita' di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonche' quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni". c) L'art. 11-bis del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante: "Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica" e' rubricato "Termini per versamenti in materia di irregolarita' formali". d) Si riporta di seguito il contenuto dell'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, recante: "Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria", cosi' come modificato dal presente decreto: "2-bis. Per gli errori compiuti fino al 30 giugno 1996 in sede di effettuazione delle operazioni previste dal comma 1 dell'art. 46 e dal comma 1 dell'art. 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nonche' dagli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dai quali non derivino variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di liquidazione annuale, si applica la sanzione prevista dal comma 5 dell'art. 19-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con le modalita' previste dal comma 1 nello stesso articolo sulla base di apposita istanza da presentare entro il 15 dicembre 1996". e) L'art. 6, comma 16-sexies, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, (recante: "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"), abrogato dal presente decreto, era il seguente: "16-sexies. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo avverra' senza corresponsione di interessi, soprattasse ed altri oneri". f) Si riporta il testo dell'art. 1-bis, del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, recante: "Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria": "Art. 1-bis (Modifica dell'art. 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). - 1. All'art. 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto il seguente comma: '8-ter. Non concorrono a formare il reddito di cui alla lettera g) dell'art. 47 le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche nonche' a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso spese, purche' dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi'".