IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il comma 1 dell'art. 16; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1996, n. 14, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lettere (Tabella XII); Visto che lo statuto dell'autonomia dell'Universita' degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, supplemento ordinario, non contiene gli ordinamenti didattici, che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di ateneo e che detto regolamento e' in fase di approvazione; Considerato che nelle more della emanazione del sopra citato regolamento le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Universita' degli studi di Sassari riguardanti il riordinamento del corso di laurea in lettere; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1996; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Sassari; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli relativi al corso di laurea in lettere della facolta' di lettere e filosofia sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli: CORSO DI LAUREA IN LETTERE Art. 1 (Afferenza e accesso). - 1. Il corso di laurea in lettere afferisce alle facolta' di lettere e filosofia. 2. L'accesso al corso di laurea e' regolato in conformita' alle vigenti disposizioni di legge. Art. 2 (Finalita' del corso di laurea). - 1. Il corso di laurea in lettere ha lo scopo di fornire le conoscenze scientifiche e le capacita' critiche necessarie cosi' per ogni attivita' professionale che richieda attitudini e competenze di ambito letterario, come per la ricerca scientifica in ciascuna delle aree disciplinari caratterizzanti di cui all'art. 3, con particolare riferimento agli studi letterari e umanistici propri della tradizione culturale italiana ed europea. Art. 3 (Aree disciplinari caratterizzanti). - 1. Sono caratterizzanti del corso di laurea in lettere le seguenti aree disciplinari: 1) area delle scienze archeologiche; 2) area delle scienze storiche antiche e medievali; 3) area delle scienze filologiche classiche; 4) area delle scienze etno-antropologiche; 5) area delle scienze filologico-letterarie moderne; 6) area delle scienze geografiche; 7) area delle scienze storiche moderne e contemporanee; 8) area delle scienze storico-artistiche; 9) area delle scienze filosofiche e pedagogiche. 2. Altre aree disciplinari possono essere indicate dai singoli corsi di laurea in relazione con i loro peculiari interessi culturali, didattici, scientifici. 3. Ai fini della formazione dei percorsi didattici, di cui all'art. 8, comma 3, i settori scientifico-disciplinari, come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1994, n. 184, supplemento ordinario n. 112), vengono collocati dal corso di laurea nelle aree disciplinari caratterizzanti. Ogni settore scientifico-disciplinare puo' far parte di una sola area disciplinare caratterizzante. Art. 4 (Durata e articolazione del corso di laurea). - 1. Il corso di laurea in lettere dura 4 anni e comprende da un minimo di 21 a un massimo di 23 annualita' di insegnamento. 2. Il corso di laurea e' articolato in due indirizzi: 1) classico; 2) moderno. Art. 5 (Organizzazione degli studi). - 1. Il consiglio di corso di laurea puo' stabilire la distribuzione delle discipline sui 4 anni di durata del corso; determina inoltre le eventuali propedeuticita', biennalizzazioni e/o, eccezionalmente, triennalizzazioni, e le modalita' delle prove scritte previste dal curriculum didattico (art. 8), come di ogni altro accertamento del profitto, che sia ritenuto opportuno. 2. Dopo aver superato tutte le prove d'esame incluse nel piano di studio lo studente puo' essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, il quale consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento coerente con il piano di studio seguito. Art. 6 (Affinita' e riconoscimenti). - 1. Il corso di laurea in lettere e' affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facolta' di lettere e filosofia, magistero, lingue e letterature straniere, conservazione dei beni culturali, nonche' della istituenda facolta' di scienze della formazione. 2. Per il riconoscimento di prove d'esame sostenute in curricula didattici diversi da quello del corso di laurea in lettere, i consigli degli organi competenti valutano l'utilita' delle discipline oggetto di tali prove nel contesto culturale proprio del corso di laurea in lettere, determinando altresi' l'anno di corso a cui lo studente che ha chiesto il riconsocimento viene iscritto. Art. 7 (Manifesto degli studi). - 1. Con apposite norme da inserire nel manifesto annuale degli studi i consigli di facolta' provvedono a disciplinare, per quanto di loro interesse, il complesso delle materie indicate dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Indicano inoltre le discipline da inserire necessariamente nel piano di studio, ai fini della partecipazione alle diverse classi di concorso per l'insegnamento della scuola secondaria. Art. 8 (Curriculum didattico). - 1. Sono insegnamenti istituzionali comuni: 1) letteratura italiana (L12A)*; 2) letteratura latina (L07A)**; 3) glottologia e linguistica (L09A) o lingustica italiana (L09A); 4) lingua e letteratura francese (L16A) o lingua e letteratura spagnola (L17A) o lingua e letteratura inglese (L18A) o lingua e letteratura tedesca (L19A) o lingue e letterature slavo orientali (L21B) o lingua e letteratura araba (L14B); 5) geografia (M06A) o geografia applicata (M06B); 6) letteratura italiana 2***. ------------ * Esame orale e' preceduto da una prova scritta. ** Esame orale e' integrato da una prova scritta di conoscenza linguistica, obbligatoria per l'indirizzo classico, consigliata per l'indirizzo moderno. *** Chi non intende partecipare alle diverse classi di concorso per la scuola secondaria puo' esimersi dalla biennalizzazione e sostituirla con una disciplina opzionale o con altra biennalizzazione. 2. Sono insegnamenti istituzionali di indirizzo: A. Indirizzo classico 7) letteratura greca* (L06C); 8) civilta' bizantina (L06D) o letteratura latina medievale e umanistica (L07B) o filologia classica (L08A) o letteratura cristiana antica (L08B) o letteratura dell'eta' medievale, umanistica e rinascimentale (L12E); 9) storia greca (L02A); 10) storia romana (L02B); 11) archeologia classica (L03B) o archeologia cristiana (L03C) o archeologia medievale (L03D) o topografia antica (L04X); 12) filosofia teoretica (M07A) o filosofia morale (M07C) o estetica (M07B) o filosofia del linguaggio (M07E) o storia della filosofia (M08A) o storia della filosofia antica (M08B) o storia della filosofia medievale (M08C) o storia della filosofia arabo-islamica (M08D); 13) letteratura greca 2**; 14) letteratura 2**. ------------ * L'esame orale puo' essere integrato da forme di accertamento scritto di conoscenza linguistica. ** Chi non intende partecipare alle diverse classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria puo' esimersi dalla biennalizzazione di tal disciplina e sostituirla con una disciplina opzionale o con altra biennalizzazione. B. Indirizzo moderno: 7) filologia romana (L10A); 8) letteratura latina medievale e umanistica (L07B) o filologia italiana (L11B) o letterature comparate (L12D) o letteratura dell'eta' medievale, umanistica e rinascimentale (L12E); 9-10) a scelta tra storia medievale (M01X) e/o storia moderna (M02A) e/o storia contemporanea (M04X); 11) archeologia medievale (L03D) o storia dell'arte medievale (L25A) o storia dell'arte moderna (L25B) o storia dell'arte contemporanea (L25C); 12) filosofia teoretica (M07A) o filosofia morale (M07C) o estetica (M07D) o filosofia del linguaggio (M07E) o storia della filosofia (M08A) o storia della filosofia arabo-islamistica (M08D); 13) letteratura latina 2* ------------ * Chi non intende partecipare alle diverse classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria puo' esimersi dalla biennalizzazione di tale disciplina e sostituirla con una disciplina opzionale o con altra biennalizzazione. 3. Insegnamenti opzionali: le rimanenti annualita' sono da utilizzare in rapporto con l'indirizzo scelto dallo studente e in funzione dei percorsi didattici definiti da ciascun corso di laurea; due di tali annualita' possono essere scelte liberamente dallo studente. Fra le discipline scelte sono necessariamente rappresentate almeno 3 delle aree disciplinari di cui all'art. 3, comma 1. La scelta e' effettuata, comunque, in modo da garantire l'organicita' culturale e l'efficacia professionale di ogni singolo piano di studio. Insegnamenti opzionali a statuto 1) Area delle scienze archeologiche: L01A preistoria e protostoria L01B preistoria e protostoria extraeuropea L03A etruscologia L03B archeologia classica L03C archeologia cristiana L03D archeologia medievale L04X topografia antica L05A egittologia L05E archeologia fenicio-punica L06B civilta' egee 2) Area delle scienze storiche antiche e medievali: L02A storia greca L02B storia romana L02C numismatica L08C drammaturgia antica L13E storia dell'India L13H storia dell'Asia centrale L13I storia dell'Iran L14A storia dei paesi islamici M01X storia medievale M03A storia delle religioni M03B storia del cristianesimo e delle chiese M03C storia del cristianesimo antico e medievale M08B storia della filosofia antica M08C storia della filosofia medievale 3) Area delle scienze filologico classiche: L02D papirologia L06C lingua e letteratura greca L06D civilta' bizantina L07A lingua e letteratura latina L07B letteratura latina medievale e umanistica L08A filologia classica L08B letteratura cristiana antica L22A indologia M12B paleografia 4) Area delle scienze etno-antropologiche: L27C etnomusicologia M05X discipline demoetnoantropologiche 5) Area delle scienze filologiche-letterarie moderne: L10A filologia romanza L10D linguistica romanza L11B filologia italiana L12A letteratura italiana L12B letteratura italiana moderna e contemporanea L12C critica letteraria L12D letterature comparate M07D estetica 6) Area delle scienze geografiche: D02A geografia fisica e geomorfologia D04C oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione H14A tecnica e pianificazione urbanistica M06A geografia M06B geografia economico-politica 7) Area delle scienze storiche moderne e contemporanee: M02A storia moderna M02B storia dell'Europa orientale M03D storia del cristianesimo moderno e contemporaneo M04X storia contemporanea 8) Area delle scienze storico-artistiche: L25A storia dell'arte medievale L25B storia dell'arte moderna L25C storia dell'arte contemporanea L25D museologia e critica artistica e del restauro L26A discipline dello spettacolo L26B cinema e fotografia 9) Area delle scienze filosofiche e pedagogiche: M07A filosofia teoretica M07B logica e filosofia della scienza M07C filosofia morale M09A pedagogia generale M09B storia della pedagogia M09C didattica M09D letteratura per l'infanzia M10A psicologia generale 4. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve dimostrare di avere adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. Le relative prove di idoneita', da collocare, di norma, non prima del terzo anno, si svolgono secondo le modalita' del corso di laurea. Art. 9 (Norme transitorie). - 1. Una volta che il presente ordinamento sia recepito dalle facolta', gli studenti gia' iscritti potranno completare gli studi secondo il curriculum previsto dal precedente ordinamento. 2. Le facolta' sono tenute a stabilire le modalita' per il riconoscimento degli esami sostenuti dagli studenti iscritti che optino per il nuovo ordinamento. Tale opzione potra' essere esercitata entro 4 anni dalla data di immatricolazione. Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sassari, 16 ottobre 1996 Il rettore: PALMIERI