IL RETTORE
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  ed in particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova emanato con
decreto rettorale n.  18  del  20  dicembre  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1995;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 69 dello statuto, il senato
accademico, sentito il consiglio di amministrazione,  ha  deliberato,
nelle  sedute  dell'8  luglio  1996 e 30 luglio 1996, rispettivamente
modifiche all'art. 17 e all'art. 32 dello statuto;
  Considerato  che  le  suddette  modifiche  sono  state  inviate  al
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
per i controlli di competenza con rettorale, prot.  n.  34344  del  7
agosto  1996,  raccomandata  a.r. ricevuta dal Ministero il 13 agosto
1996;
  Considerato che  il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica non ha segnalato rilievi entro il termine
di sessanta giorni previsto dall'art.  6,  comma  9,  della  legge  9
maggio  1989,  n.  168, e che pertanto per tali modifiche puo' essere
emanato il relativo decreto rettorale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art. 17 (Promozione delle  attivita'  di  formazione  e  ricerca)
dello  statuto dell'Universita' degli studi di Genova, e' riformulato
come segue:
  Art. 17 (Promozione delle attivita' di formazione e ricerca)  -  1.
L'Universita'   puo'   istituire   borse   di  studio  per  corsi  di
perfezionamento, per scuole di specializzazione e  per  attivita'  di
studio   e   formazione   professionale,   comprese   quelle  attuate
nell'ambito di programmi di formazione promossi dall'Unione europea.
  L'Universita' puo' istituire  borse  di  ricerca  per  i  corsi  di
dottorato e per attivita' di ricerca. Le borse di studio e di ricerca
possono essere conferite anche per attivita' svolte all'estero e sono
disciplinate  dalle  norme  di  legge  relative  alle borse di studio
universitarie.
  2. I fondi necessari per il finanziamento delle borse sono iscritti
a bilancio e  possono  provenire  anche  da  donazioni,  contratti  o
convenzioni  con  enti  o  privati o contratti finanziati dell'Unione
europea.
  Le norme di gestione delle borse sono contenute nel regolamento  di
Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
  Qualora  il  contratto  o  la  convenzione  siano  stipulati  da un
dipartimento, questo puo' gestire  la  borsa.  L'ente  o  il  privato
finanziatore  della  borsa  puo' indicare il programma di studio o di
ricerca purche' lo  svolgimento  della  relativa  attivita'  non  sia
finalizzato al conseguimento di un titolo accademico.
  3.  L'Universita'  puo'  affidare  tramite  convenzione la gestione
operativa di complessi immobiliari, di cui ha la  disponibilita'  per
lo svolgimento di funzioni istituzionali, a enti pubblici, consorzi e
societa'  per  azioni  purche'  a prevalente partecipazione pubblica;
nelle convenzioni attributive della gestione, devono essere  indicati
la durata, i poteri di verifica dell'Ateneo, gli obblighi di gestione
che  l'ente  gestore  assume,  le facolta' di utilizzo e di godimento
esercitabili  dall'ente   purche'   compatibili   con   le   funzioni
universitarie,  l'obbligo  di  investimento  di  eventuali  avanzi di
gestione  nella  valorizzazione  del   complesso   in   accordo   con
l'Universita'.  Le  attivita' istituzionali di didattica e di ricerca
che si svolgono nei  predetti  complessi  restano  in  ogni  caso  di
esclusiva attribuzione dell'Ateneo.