IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova emanato con decreto rettorale n. 18 del 20 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1995; Considerato che, ai sensi dell'art. 69 dello statuto, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, ha deliberato, nelle sedute dell'8 luglio 1996 e 30 luglio 1996, rispettivamente modifiche all'art. 17 e all'art. 32 dello statuto; Considerato che le suddette modifiche sono state inviate al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per i controlli di competenza con rettorale, prot. n. 34344 del 7 agosto 1996, raccomandata a.r. ricevuta dal Ministero il 13 agosto 1996; Considerato che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica non ha segnalato rilievi entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e che pertanto per tali modifiche puo' essere emanato il relativo decreto rettorale; Decreta: Art. 1. L'art. 17 (Promozione delle attivita' di formazione e ricerca) dello statuto dell'Universita' degli studi di Genova, e' riformulato come segue: Art. 17 (Promozione delle attivita' di formazione e ricerca) - 1. L'Universita' puo' istituire borse di studio per corsi di perfezionamento, per scuole di specializzazione e per attivita' di studio e formazione professionale, comprese quelle attuate nell'ambito di programmi di formazione promossi dall'Unione europea. L'Universita' puo' istituire borse di ricerca per i corsi di dottorato e per attivita' di ricerca. Le borse di studio e di ricerca possono essere conferite anche per attivita' svolte all'estero e sono disciplinate dalle norme di legge relative alle borse di studio universitarie. 2. I fondi necessari per il finanziamento delle borse sono iscritti a bilancio e possono provenire anche da donazioni, contratti o convenzioni con enti o privati o contratti finanziati dell'Unione europea. Le norme di gestione delle borse sono contenute nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Qualora il contratto o la convenzione siano stipulati da un dipartimento, questo puo' gestire la borsa. L'ente o il privato finanziatore della borsa puo' indicare il programma di studio o di ricerca purche' lo svolgimento della relativa attivita' non sia finalizzato al conseguimento di un titolo accademico. 3. L'Universita' puo' affidare tramite convenzione la gestione operativa di complessi immobiliari, di cui ha la disponibilita' per lo svolgimento di funzioni istituzionali, a enti pubblici, consorzi e societa' per azioni purche' a prevalente partecipazione pubblica; nelle convenzioni attributive della gestione, devono essere indicati la durata, i poteri di verifica dell'Ateneo, gli obblighi di gestione che l'ente gestore assume, le facolta' di utilizzo e di godimento esercitabili dall'ente purche' compatibili con le funzioni universitarie, l'obbligo di investimento di eventuali avanzi di gestione nella valorizzazione del complesso in accordo con l'Universita'. Le attivita' istituzionali di didattica e di ricerca che si svolgono nei predetti complessi restano in ogni caso di esclusiva attribuzione dell'Ateneo.