IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, primo comma, relativo alle modifiche di statuto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, ed in particolare l'art. 13, relativo alla istituzione di nuove scuole di specializzazione; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 24 settembre 1996; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata con delibere della facolta' di lettere e filosofia in data 18 gennaio 1994, del senato accademico in data 2 febbraio 1994 e del consiglio di amministrazione in data 22 febbraio 1994; Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale resi nelle adunanze del 13 settembre 1994 e del 15 maggio 1996; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Universita' e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Decreta: Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. All'art. 124 del vigente statuto concernente le scuole di specializzazione istituite presso l'Universita' di Parma e' aggiunta la scuola di specializzazione in storia dell'arte. Dopo l'art. 490 e scorrimento della numerazione successiva vengono aggiunti i seguenti articoli: Scuola di specializzazione in storia dell'arte Art. 491. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Parma la scuola di specializzazione in "storia dell'arte" per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale. La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline storico-artistiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico. La scuola rilascia il diploma di specialista in storia dell'arte (con indicazione dell'indirizzo seguito). Art. 492. - Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione: Storia dell'arte medioevale e moderna; Storia dell'arte contemporanea; Storia delle arti minori. Art. 493. - Il corso di studi ha la durata di tre anni; in base alle strutture e alle attrezzature disponibili la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi. Art. 494. - All'attuazione delle attivita' didattiche provvede la facolta' di lettere e filosofia con la collaborazione di singoli docenti delle facolta' di giurisprudenza, di scienze matematiche, fisiche e naturali. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 495. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati che abbiano conseguito il titolo nelle facolta' di lettere e filosofia, magistero, architettura e di conservazione dei beni culturali. Sono altresi' ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso universita' straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 496. - Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree: A) Area delle metodologie e delle tecniche: 1) Elementi di informatica e di scienza della catalogazione dei beni culturali; 2) Metodologia e didattica degli audiovisivi; 3) Iconologia e iconografia; 4) Museologia e museografia; 5) Paleografia e diplomatica; 6) Storia e tecnica del restauro; 7) Storia della fotografia; 8) Storia dell'architettura; 9) Letteratura artistica; 10) Metodologia della storia dell'arte; 11) Estetica; 12) Fenomenologia degli stili; 13) Sociologia dell'arte; 14) Psicologia dell'arte; 15) Elementi di chimica; 16) Storia delle tecniche artistiche; 17) Museotecnica; 18) Storia del teatro; 19) Storia della musica; 20) Codicologia. B) Area di interesse generale: 1) Storia del collezionismo; 2) Storia del disegno, dell'incisione e della grafica; 3) Araldica; 4) Storia dello spettacolo; 5) Archivistica; 6) Storia medioevale; 7) Storia moderna; 8) Storia contemporanea; 9) Storia della liturgia; 10) Agiografia; 11) Storia della chiesa; 12) Epigrafia medioevale e moderna; 13) Storia del costume; 14) Storia comparata dell'arte europea; 15) Storia sociale dell'arte. C) Area delle arti minori (o applicate): 1) Storia delle arti minori (o applicate); 2) Storia della miniatura; 3) Storia delle arti applicate e industriali; 4) Storia del costume e della moda; 5) Storia del libro a stampa illustrato; 6) Storia dell'oreficeria; 7) Numismatica e sfragistica; 8) Storia delle maioliche; 9) Storia dei tessili. G) Area della storia dell'arte medioevale: 1) Archeologia e storia dell'arte tardoantica; 2) Storia dell'arte islamica; 3) Archeologia medioevale; 4) Storia dell'arte bizantina; 5) Storia dell'arte medioevale; 6) Storia dell'architettura medioevale. E) Area della storia dell'arte moderna: 1) Storia dell'arte del rinascimento; 2) Storia dell'arte dell'eta' barocca; 3) Storia dell'arte fiamminga e olandese; 4) Storia dell'arte dei Paesi europei; 5) Storia dell'arte moderna; 6) Storia dell'architettura moderna. F) Area della storia dell'arte contemporanea: 1) Archeologia industriale; 2) Storia del cinema; 3) Storia dell'arte contemporanea; 4) Storia e tecnica della fotografia; 5) Storia dell'architettura contemporanea. G) Area giuridica: 1) Elementi di diritto amministrativo; 2) Estimo; 3) Legislazione dei beni culturali; 4) Legislazione internazionale comparata dei beni culturali; 5) Legislazione urbanistica. Art. 497. - Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente almeno dieci insegnamenti (annuali) distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola. Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate. Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonche' da esercitazioni, attivita' applicativa, viaggi di istruzione. Gli insegnamenti saranno scelti nel modo seguente: 5 (o piu') fra le discipline dell'area dell'indirizzo; 2 (o piu') fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche; 2 (o piu') fra le discipline di differenti aree di diverso indirizzo; 1 (o piu') fra le discipline dell'area giuridica. Lo specializzando e' tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline dell'ambito dell'indirizzo di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio. L'attivita' didattica comprende per i primi due anni quattrocento ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attivita' pratiche guidate. Per il terzo anno, che deve essere prevalentemente guidato alla preparazione della dissertazione scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, l'attivita' didattica comprende duecento ore. Alle attivita' pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore. I corsi di insegnamento possono essere articolati in moduli. Ciascun modulo puo' essere costituito da piu' programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi a costituire un'unita' organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a piu' docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quello degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo e' affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovra' avere un unico titolare. Art. 498. - Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, in periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato secondo procedure individuate dal consiglio della scuola. Art. 499. - L'Universita' su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento di attivita' di formazione degli specializzandi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Tra gli enti pubblici, di cui al comma precedente, vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale. Art. 500. - La commissione per l'esame di diploma e' costituita secondo le consuete modalita' per gli esami universitari.