IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
  Vista  la  legge  29  ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
  Visti gli articoli 42, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287,  concernente  il  regolamento
degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento
delle circoscrizioni territoriali delle  conservatorie  dei  registri
immobiliari,  e  il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile
1972;
  Visto il decreto dirigenziale 5 aprile 1996, prot. n. 8/434, con il
quale sono stati stabiliti i criteri  di  massima  di  organizzazione
degli uffici;
  Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  27  marzo 1992, n. 287, gli uffici del
territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 73, comma 8, del citato decreto
del  Presidente  della  Repubblica  27  marzo  1992,  n.  287,   come
modificato  dall'art.  2  del  decreto-legge  26 luglio 1995, n. 403,
convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n.  495,
l'attivazione  degli uffici del territorio deve avvenire trascorso un
tempo non inferiore a tre mesi dalla nomina dei titolari degli uffici
medesimi;
  Visto il decreto dirigenziale 9 maggio 1996, prot. n.  4/7474,  con
il quale sono stati nominati, tra gli altri, i dirigenti degli uffici
del territorio di Aosta, Rieti e Oristano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  uffici del territorio di Aosta, Rieti e Oristano sono attivati
a decorrere dal 2 dicembre 1996.