IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la  legge  17  febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche,
riguardante il piano per la razionalizzazione  e  lo  sviluppo  della
pesca marittima;
  Visti  i  regolamenti  CEE  n. 2080/93 e n. 3699/93, concernenti lo
strumento finanziario di orientamento della pesca, che hanno disposto
l'adeguamento dello  sforzo  di  pesca  prevedendo  tra  l'altro,  la
concessione  di  premi di fermo temporaneo delle navi da pesca per il
raggiungimento degli obiettivi  fissati  dai  piani  di  orientamento
pluriennali;
  Visto  il  IV  piano  triennale della pesca marittima, adottato con
decreto ministeriale 21 dicembre 1993 e  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  17 del 22 gennaio 1994, che
prevede, tra le varie misure tendenti a limitare lo sforzo di  pesca,
anche  la  concessione  di  premi  di  fermo temporaneo delle navi da
pesca;
  Visto il decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  210 del 7 settembre 1996, recante interventi
urgenti nei settori agricoli e fermo biologico  della  pesca  per  il
1996;
  Visti  i  decreti  ministeriali  15  luglio  1996  e  8 luglio 1996
concernenti le modalita' di  attuazione  del  fermo  biologico  della
pesca per il 1996;
                              Decreta:
  1.  Il comma 1 dell'art. 20 del decreto ministeriale 15 luglio 1996
e' cosi' modificato:
  " 1. Nei mesi  seguenti  le  otto  settimane  successive  al  fermo
biologico  le unita' da pesca abilitate allo strascico e volante sono
obbligate  a  sospendere  la  loro  attivita'  secondo  le   seguenti
modalita':
    a)  le unita' operanti nei compartimenti marittimi dell'Adriatico
il sabato e la domenica. In tali giorni non e' consentito il recupero
di  eventuali  giornate  di   inattivita'   causate   da   condizioni
meteomarine avverse;
    b)  le  unita' operanti nei compartimenti marittimi del Tirreno e
dello Ionio il sabato e la  domenica.  Il  sabato  e'  consentito  il
recupero   dell'eventuale   giornata   di   inattivita'  per  avverse
condizioni meteomarine".
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 9 ottobre 1996
                                                   Il Ministro: PINTO
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 172