IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato
con   regio   decreto   20   aprile   1939,  n.  1084,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato  con  regio  decreto  31  agosto 1933, n. 1592 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni, relativo  a  disposizioni  sull'ordinamento  didattico
universitario;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in  particolare  il  primo
comma dell'art. 16;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11  maggio 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995,  supplemento  ordinario
n. 88, recante "modificazioni all'ordinamento didattico universitario
relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico";
  Visto che lo statuto dell'autonomia dell'Universita' degli studi di
Sassari,  emanato  con  decreto  rettorale n. 60 del 1 febbraio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  39  del  16  febbraio  1995,
supplemento  ordinario,  e successive modificazioni, non contiene gli
ordinamenti didattici,  che  il  loro  inserimento  e'  previsto  nel
regolamento didattico di ateneo e che detto regolamento e' in fase di
approvazione;
  Considerato  che  nelle  more  della  emanazione  del  sopra citato
regolamento le  modifiche  di  statuto  riguardanti  gli  ordinamenti
didattici vengono operate sul vecchio statuto;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  50  del  29  febbraio  1996,
relativo all'"approvazione del piano di sviluppo dell'universita' per
il triennio 1994/96";
  Viste  le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi
accademici  dell'Universita'  degli   studi   di   Sassari   relative
all'istituzione   della  scuola  di  specializzazione  in  "chirurgia
toracica";
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 13 settembre 1996;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23  ottobre 1996, con il quale si
autorizza  l'istituzione  della   scuola   di   specializzazione   in
"chirurgia toracica";
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' degli studi di Sassari;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Sassari, approvato e
modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente  modificato
come appresso:
   all'elenco  delle scuole di specializzazione e' aggiunta la scuola
di specializzazione in "chirurgia toracica", con il seguente statuto:
                     SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
                        IN CHIRURGIA TORACICA
  Art. 1. - E' istituita la scuola di specializzazione  in  chirurgia
toracica.   La  scuola  di  specializzazione  in  chirurgia  toracica
risponde  alle  norme  generali  delle  scuole  di   specializzazione
dell'area medica.
  Art.  2.  - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore professionale della chirurgia toracica.
  Art. 3. - La scuola rilascia il titolo di specialista in  chirurgia
toracica.
  Art. 4. - Il corso ha la durata di 5 anni.
  Art.  5.  -  Concorrono  al funzionamento della scuola le strutture
della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  e  quelle  del  Servizio
sanitario  nazionale  individuate  nei  protocolli  d'intesa  di  cui
all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 502/1992 ed il  relativo
personale       universitario       appartenente      ai      settori
scientifico-disciplinari di cui alla tab. A e  quello  dirigente  del
Servizio  sanitario  nazionale delle corrispondenti aree funzionali e
discipline.
  Art.  6.  -  L'istituto  di   patologia   speciale   chirurgica   e
propedeutica   clinica   della   facolta'  di  medicina  e  chirurgia
dell'Universita'   e'   sede   amministrativa   della    scuola    di
specializzazione in chirurgia toracica.
  Art.  7.  -  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la
scuola e' in  grado  di  accettare  un  numero  massimo  di  iscritti
determinato  in  tre  per  ciascun  anno  di  corso, per un totale di
quindici specializzandi.
  Art. 8. - Sono ammessi al concorso  di  ammissione  alla  scuola  i
laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia.
  Sono  altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso del
titolo di studio conseguito presso universita' straniere  e  ritenuto
equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane.
  L'ordinamento  didattico  della  scuola  e'  articolato  secondo le
seguenti tabelle:
Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante
  e relativi settori scientifico-disciplinari.
A - Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve    apprendere    conoscenze
approfondite  di  anatomo-fisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve
apprendere le conoscenze necessarie alla  valutazione  epidemiologica
ed  alla  sistemazione  dei  dati  clinici,  anche  mediante  sistemi
informatici.
  Settori:  E06A  fisiologia  umana,  E09A   anatomia   umana,   F0IX
statistica medica, F04A patologia generale, F06A anatomia patologica,
F08A chirurgia generale, F08D chirurgia toracica.
B - Area di semeiotica generale e strumentale e di metodica
  clinica.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve   acquisire  le  conoscenze
semeiologiche e la padronanza  delle  metodologie  di  laboratorio  e
strumentali  per  attuare  i  procedimenti diagnostici delle malattie
d'interesse  chirurgico;  lo   specializzando   deve   apprendere   i
fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.
  Settori:  F04B  patologia  clinica,  F06A anatomia patologica, F08A
chirurgia  generale,  F07B  malattie  apparato   respiratorio,   F07C
malattie dell'apparato cardiovascolare, F09X chirurgia cardiaca, F08D
chirurgia toracica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.
C - Area di anatomia chirurgica e corso di operazioni.
  Obiettivo:   lo  specializzando  deve  apprendere  le  fondamentali
tecniche chirurgiche.
  Settori: F06A anatomia patologica, F08D  chirurgia  toracica,  F08A
chirurgia generale.
D - Area di chirurgia toracica.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  saper integrare le conoscenze
semeiologiche nell'analisi clinica dei pazienti,  saper  decidere  la
piu'    opportuna    condotta    terapeutica,    saper    intervenire
chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo  integrato  con
altri  settori  specialistici  chirurgici  o con supporti terapeutici
medici e radiogeni.
  Settore: F08D chirurgia toracica, F08A chirurgia generale.
E - Area di anestesiologia e valutazione critica.
  Obiettivo: lo specializzando  deve  apprendere  le  metodologie  di
anestesia  e  terapia  del  dolore,  in  modo  da  poter  collaborare
attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della  piu'
opportuna  condotta  clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per
procedere  alla  valutazione  critica  degli  atti  clinici  ed  alle
considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.
  Settori:   F08C  cardiochirurgia,  F08D  chirurgia  toracica,  F08A
chirurgia generale, F21X anestesiologia, F22B medicina legale.
Tabella B - Standard complessivo di addestramento
  professionalizzante.
  Per essere ammesso all'esame finale di diploma,  lo  specializzando
deve  aver  frequentato  reparti  di chirurgia generale e/o chirurgia
d'urgenza e chirurgia  cardiovascolare  per  almeno  una  annualita';
dimostrare  di aver raggiunto una completa preparazione professionale
specifica, basata sulla dimostrazione d'aver  personalmente  eseguito
atti medici specialistici, come di seguito specificato:
   procedure diagnostiche endoscopiche in almeno 100 casi;
   almeno  150  interventi  di  alta  e media chirurgia toracica, dei
quali almeno il 15% condotti come primo operatore;
   almeno  200   interventi   di   piccola   chirurgia   generale   e
specialistica,   dei   quali  almento  il  40%  condotti  come  primo
operatore.
  Infine lo specializzando deve  aver  partecipato  alla  conduzione,
secondo   le   norme   di   buona   pratica   clinica,  di  almeno  3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel  regolamento  didattico  di   Ateneo   verranno   eventualmente
specificate  le  tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso
specifico.
  Il presente decreto  rettorale  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Sassari, 28 ottobre 1996
                                                 Il rettore: PALMIERI