IL RETTORE
  Visto   lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma  "Tor
Vergata", approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  29
ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, concernente il riordino delle scuole dirette a fini  speciali  e
delle scuole di specializzazione;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge  19  novembre  1990,  n.  341, sulla riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1995,  con  il  quale  sono
stati   modificati   gli   ordinamenti   didattici  delle  scuole  di
specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche;
  Sentito  il  parere favorevole espresso dal Consiglio universitario
nazionale nella seduta del 13 settembre 1996;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma  "Tor  Vergata"  e'
cosi' ulteriormente modificato:
                           Articolo unico
  Nell'elenco  delle  scuole  di specializzazione, di cui al titolo X
dello statuto, e' aggiunta la seguente scuola di specializzazione del
settore medico: patologia clinica.
                               Capo I
            NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
  Il  presente  ordinamento  generale  si  applica  alle  scuole   di
specializzazione  abilitate  alla  formazione  di medici specialisti.
L'elenco di dette  specializzazioni  e'  formato  ed  aggiornato  con
decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica di concerto con  quello  della  sanita'  in  accordo  con
l'art. 1 del decreto legislativo n. 257/1991.
  Art.  1  (Istituzione,  finalita', titolo conseguito). - 1.1. Nelle
universita' sono istituite le scuole  di  specializzazione  dell'area
medica eventualmente articolate in indirizzi.
  1.2.  Le  scuole  hanno  lo scopo di formare medici specialisti nel
settore dell'area medica.
  1.3. Le scuole rilasciano il titolo di specialista nello  specifico
settore.
  1.4.   Le   universita'   possono   istituire   altresi'  corsi  di
aggiornamento, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della
legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della
direttiva CEE 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.
  Art. 2 (Organizzazione delle scuole). - 2.1. La  durata  del  corso
degli   studi   per   ogni   singola   specializzazione  e'  definito
nell'ordinamento didattico specifico della scuola.
  2.2.  Ciascun  anno  di corso prevede di norma 200 ore di didattica
formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare
frequentando le strutture sanitarie delle  scuole  universitarie  e/o
ospedaliere   convenzionate,   sino   a  raggiungere  l'orario  annuo
complessivo previsto per il personale medico a tempo  pieno  operante
nel  Servizio  sanitario  nazionale.  Tali  ordinamenti delle singole
scuole disciplinano gli specifici standards formativi.
  2.3. Concorrono  al  funzionamento  delle  scuole  le  facolta'  di
medicina  e  chirurgia,  i  dipartimenti  e  gli  istituti nonche' le
strutture ospedaliere eventualmente convenzionate.
  2.4. Le strutture ospedaliere  convenzionabili  debbono  rispondere
nel  loro  insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7
del decreto legislativo n. 257/1991.
  2.5. Rispondono automaticamente a tali requisiti  gli  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti
con quello proprio della scuola di specializzazione.
  Le  predette  strutture  non  universitarie  sono individuate con i
protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2,  del  decreto
legislativo n. 502/1992.
  2.6.  La  formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed
in  quelle   ospedaliere   convenzionate,   intese   come   strutture
assistenziali  tali  da garantire, oltre ad una adeguata preparazione
teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso  il
tirocinio  nella  misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge
n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).
  2.7. Fatti salvi i criteri generali per la  regolamentazione  degli
accessi previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e
finanziarie  ed  alle  strutture  ed  attrezzature  disponibili, ogni
scuola e' in grado  di  accettare  un  numero  massimo  di  iscritti,
determinato per ciascun anno di corso ed in totale.
  Il   numero   effettivo   degli   iscritti   e'  determinato  dalla
programmazione nazionale, stabilita  di  concerto  tra  il  Ministero
della  sanita'  ed  il  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei  posti
tra le singole scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non
puo'  superare  quello  totale  previsto  dallo  statuto;  in caso di
previsione statutaria di indirizzi riservati a laureati  non  medici,
lo statuto della scuola indica il numero massimo degli iscrivibili.
  2.8.  Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati
del corso di  laurea  in  medicina  e  chirurgia,  nonche',  per  gli
specifici  indirizzi, laureati non medici. Le lauree sono specificate
nelle singole tipologie.
  Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in  possesso  di
titolo  di studio, conseguito presso universita' straniere e ritenuto
equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane.
  2.9. I laureati in medicina  e  chirurgia  utilmente  collocati  in
graduatoria  di  merito per l'accesso alle scuole di specializzazione
possono essere iscritti alle  scuole  stesse  purche'  conseguano  il
titolo  di  abilitazione  all'esercizio  professionale entro la prima
sessione utile successiva all'inizio dei singoli corsi. Durante  tale
periodo  i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e
le prime nozioni pratiche nell'ambito di una  progressiva  assunzione
di responsabilita' professionale.
  Art.  3  (Piano di studi di addestramento professionale). - 3.1. Il
consiglio della scuola e' tenuto a  determinare  l'articolazione  del
corso  di  specializzazione  ed  il  relativo  piano  degli studi nei
diversi anni e nelle strutture di cui al precedente art. 2.3.
  Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo  scopo  di  cui
all'art.  1.2  e  gli  obiettivi  previsti  nel successivo art. 3.2 e
specificati nelle tabelle A e B  relative  agli  standards  formativi
specifici  per ogni specializzazione determina pertanto, nel rispetto
del diritto dei malati:
    a)  la  tipologia  delle  opportune  attivita'  didattiche,   ivi
comprese le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio;
    b)   la   suddivisione  nei  periodi  temporali  delle  attivita'
didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di
tutorato.
  3.2. Il piano degli studi e'  determinato  dal  consiglio  di  ogni
scuola   nel  rispetto  degli  obiettivi  generali  e  di  quelli  da
raggiungere nelle diverse  aree,  degli  obiettivi  specifici  e  dei
relativi  settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola
specializzazione nella specifica tabella A.
  L'organizzazione  del  processo  di  addestramento   ivi   compresa
l'attivita'  svolta  in  prima  persona, minima indispensabile per il
conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto
per ogni singola specializzazione nella specifica tabella B.
  3.3. Il piano dettagliato  delle  attivita'  formative  di  cui  ai
precedenti commi 3.1 e 3.2 e' deliberato dal consiglio della scuola e
reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.
  Art.  4  (Programmazione  annuale  delle  attivita'  e verifica del
tirocinio). - 4.1. All'inizio di ciascun anno di corso  il  consiglio
della  scuola  programma le attivita' comuni per gli specializzandi e
quelle specifiche relative al tirocinio.
  4.2. Per tutta la  durata  della  scuola  gli  specializzandi  sono
guidati  nel  loro percorso formativo da tutori designati annualmente
dal consiglio della scuola.
  4.3. Il tirocinio e' svolto nelle  strutture  universitarie  ed  in
quelle  ospedaliere  convenzionate. Lo svolgimento della attivita' di
tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai  docenti
ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle
strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
  4.4.  Il  consiglio  della  scuola  puo'  autorizzare un periodo di
frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie
coerenti con le finalita' della scuola per  periodi  complessivamente
non  superiori  ad  un anno.   A conclusione del periodo di frequenza
all'estero, il consiglio della scuola puo' riconoscere  utile,  sulla
base  di  idonea  documentazione,  l'attivita'  svolta nelle suddette
strutture estere.
  Art. 5 (Esame di diploma).  -  5.1.  L'esame  finale  consta  nella
presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i
fini  della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un
anno prima dell'esame stesso  e  realizzata  sotto  la  guida  di  un
docente della scuola.
  5.2.  La  commissione  d'esame  per il conseguimento del diploma di
specializzazione e' nominata  dal  rettore  dell'Ateneo,  secondo  la
vigente normativa.
  5.3.  Lo  specializzando,  per essere ammesso all'esame finale deve
aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver
superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in  prima
persona,  con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti
medici  specialistici  certificati  secondo  lo  standards  nazionale
specifico riportato nelle tabella B.
  Art.  6  (Protocolli d'intesa e convenzioni). - 6.1. L'Universita',
su proposta del consiglio della singola scuola e del consiglio  della
facolta'  di  medicina e chirurgia quando trattasi di piu' scuole per
la stessa convenzione, puo' stabilire protocolli di intesa  ai  sensi
del  secondo  comma  dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992,
per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.
  6.2. L'Universita' su proposta del  consiglio  della  scuola,  puo'
altresi'  stabilire  convenzioni  con  enti  pubblici  o  privati con
finalita'  di  sovvenzionamento  per  lo  svolgimento  di   attivita'
coerenti con gli scopi della scuola.
  Art. 7 (Norme finali). - 7.1. Le tabelle A e B, che definiscono gli
standards  nazionali  per  ogni  singola  tipologia  di scuola (sugli
obiettivi  formativi  relativi  settori  scientifico-disciplinari  di
pertinenza   e   sull'attivita'   minima   dello  specializzando  per
l'ammissione all'esame finale),  sono  decretate  ed  aggiornate  dal
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
con le procedure di cui all'art.  9  della  legge  n.  341/1990.  Gli
standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.
  7.2.  La  tabella  relativa  ai  requisiti  minimi necessari per le
strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure
di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.
  7.3. Le scuole di specializzazione che non  si  adeguino  al  nuovo
ordinamento  entro  l'anno  accademico immediatamente successivo alla
pubblicazione dell'ordinamento didattico nazionale  cessano  la  loro
attivita'.
  Art.   8  (Ordinamento  nazionale  scuole).  -  Al  settore  medico
affluisce la scuola di specializzazione in patologia clinica, oltre a
quelle che saranno aggiunte con successivi decreti.
                          PATOLOGIA CLINICA
  Art. 1. - E' istituita la scuola di specializzazione  in  patologia
clinica  presso  l'Universita'  degli studi di Roma "Tor Vergata". La
scuola di specializzazione in patologia clinica risponde  alle  norme
generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.
  Art.  2.  -  La  scuola  di  specializzazione  in patologia clinica
dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata"  ha  lo  scopo  di
fornire   competenze   professionali   specifiche   nel  campo  della
diagnostica di laboratorio e  della  prevenzione  relativamente  alla
patologia    umana   nonche'   competenze   nell'organizzazione   del
laboratorio e nelle sue relazioni con la clinica.
  A partire dal terzo anno e' articolata in tre indinzzi:
    a) generale e direttivo;
    b) immunoematologico;
    c) tecnico.
  Gli indirizzi a) e b) sono riservati  ai  laureati  in  medicina  e
chirurgia,  l'indirizzo  c)  e'  aperto  anche ai laureati in scienze
biologiche, in farmacia,  in  chimica  ed  in  chimica  e  tecnologie
farmaceutiche.
  Art.  3. - La scuola rilascia il titolo di specialista in patologia
clinica.
  Art. 4. - Il corso ha la durata di cinque anni.
  Art. 5. - Concorrono al funzionamento  della  scuola  le  strutture
della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  e  quelle  del  Servizio
sanitario  nazionale  individuate  nei  protocolli  d'intesa  di  cui
all'art.  6,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n. 502/1992 ed il
relativo   personale   universitario    appartenente    ai    settori
scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del
Servizio  sanitario  nazionale delle corrispondenti aree funzionali e
discipline.
  Art. 6. - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere
ammessi alla scuola e' rispettivamente di numero cinque per  anno  di
corso  per  gli indirizzi generale-direttivo e immunoematologico e di
numero otto per anno di corso per l'indirizzo tecnico, per un  totale
di novanta.
  Art.  7.  - Il consiglio della scuola determina l'articolazione del
corso di specializzazione ed il relativo piano di studi  nei  diversi
anni e nelle strutture di cui al precedente art. 5.
  Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui al
precedente  articolo e gli obiettivi previsti nel successivo articolo
e specificati nelle tabelle A e B relative agli  standards  formativi
specifici per la specializzazione, determina nel rispetto dei diritti
dei malati:
    a)   la  tipologia  delle  opportune  attivita'  didattiche,  ivi
comprese le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio;
    b)  la  suddivisione  dei  periodi  temporali   delle   attivita'
didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di
tutorato.
  Art.  8.  -  Il  piano  di studi e' determinato dal consiglio della
scuola  nel  rispetto  degli  obiettivi  generali  e  di  quelli   da
raggiungere  nelle  diverse  aree,  degli  obiettivi  specifici e dei
relativi settori disciplinari riportati  nella  specifica  tabella  A
contenuta  nel  decreto  ministeriale  11 maggio 1995, "Modificazioni
all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole  di
specializzazione  del  settore medico", capo II, punto 26, "patologia
clinica".
  L'organizzazione  del  processo  di  apprendimento,  ivi   compresa
l'attivita'  svolta  in  prima  persona, minima indispensabile per il
conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto
nella specifica tabella  B  contenuta  nel  decreto  ministeriale  11
maggio  1995  "Modificazioni  all'ordinamento didattico universitario
relativamente alle scuole di specializzazione  del  settore  medico",
capo  II,  punto  26,  "patologia clinica". Le suddette tabelle A e B
unite in allegato, sono parte integrante del presente statuto.
  Art. 9. - Il piano dettagliato delle attivita' formative di cui  ai
precedenti  articoli 7 e 8 e' deliberato dal consiglio della scuola e
reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.
  Art. 10. - All'inizio di ciascun anno di corso il  consiglio  della
scuola  programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle
relative specifiche al tirocinio.
  Art. 11. - Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono
guidati nel loro percorso formativo da tutori  designati  annualmente
dal consiglio della scuola.
  Art.  12. - Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed
in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento  delle  attivita'
di  tirocinio  e  l'esito  positivo  del  medesimo sono attestati dai
docenti ai  quali  sia  affidata  la  responsabilita'  didattica,  in
servizio  nelle  strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato
svolto.
  Art. 13. - Il consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di
frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie
coerenti con le finalita' della scuola per  periodi  complessivamente
non  superiori  ad  un  anno.  A conclusione del periodo di frequenza
all'estero, il consiglio della scuola puo' riconoscere  utile,  sulla
base  di  idonea  documentazione,  l'attivita'  svolta nelle suddette
strutture estere.
  Art. 14. - Fanno parte del consiglio della scuola tutti  i  docenti
afferenti  alla  scuola medesima. Per altre rappresentanze valgono le
norme di legge in vigore.
  Art. 15. - Per il conseguimento del diploma di specializzazione, lo
specializzando e' tenuto al superamento  di  un  esame  finale.  Esso
consta  della  presentazione di un elaborato scritto su una tematica,
coerente  con  i  fini   della   specializzazione,   assegnata   allo
specializzando  almeno  un  anno prima dell'esame stesso e realizzato
sotto la guida di un docente della scuola.
  Art. 16. - La commissione d'esame per il conseguimento del  diploma
di  specializzazione  e' nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la
vigente normativa.
  Art. 17. - Lo specializzando, per essere ammesso all'esame  finale,
deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto,
aver  superato  gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in
prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale,
atti medici o tecnici specialistici certificati secondo  lo  standard
nazionale specifico riportato alla tabella B.
TABELLA A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi
   settori scientifico-disciplinari.
A. Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve  apprendere  le  conoscenze
fondamentali  delle  tecnologie  applicabili  alla   diagnostica   di
laboratorio.
  Settori:  F01X  Statistica  medica,  E10  Biofisica,  E04B Biologia
molecolare,  E05A  Biochimica,  E12X  Microbiologia  generale,   L18A
Inglese scientifico.
B. Area di patologia generale.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  apprendere le basi biologiche
delle malattie della genetica e biologia molecolare  delle  infezioni
virali e dell'integrazione del genoma virale in cellule eucariote.
  Settori:  E13  Biologia  applicata,  F03  Genetica,  F04A Patologia
generale, L18A Inglese scientifico, E12X Microbiologia generale.
C. Area di patologia clinica.
  Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la  competenza  per  la
diagnostica di laboratorio e citodiagnostica, anche mediante l'uso di
sonde molecolari.
  Deve    inoltre   acquisire   le   competenze   nell'ambito   della
programmazione  della  sperimentazione,  validazione,  controllo   di
qualita'  ed uso clinico della medicina dei trapianti e della terapia
genica.
  Settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04G Patologia
clinica,   F04A   Immunologia,  F04A  Fisiopatologia  generale,  F07G
Malattie del sangue, F07A Medicina  interna,  F03X  Genetica  medica,
F06A  Anatomia  patologica,  F071  Malattie  infettive,  L18A Inglese
scientifico.
D. Area di organizzazione di laboratorio.
  Obiettivo:  lo  specializzando   deve   apprendere   i   fondamenti
dell'organizzazione e della legislazione del laboratorio di patologia
clinica.  Deve  acquisire  altresi'  i fondamenti per la sicurezza di
laboratorio e dello smaltimento dei rifiuti.
  Settori:  F04B  Patologia  clinica,  F22B  Medicina  legale,   F07A
Medicina interna.
E. Area di immunoematologia (indirizzo immunoematologico).
  Obiettivo:  lo specializzando deve acquisire gli elementi necessari
per eseguire la tipizzazione di sangue e derivati e  per  la  terapia
trasfusionale.
  Settori:  F04B  Patologia  clinica,  F07G Malattie del sangue, F22B
Medicina legale, L18A Inglese scientifico.
F. Area delle tecnologie strumentali in patologia clinica
  (indirizzo tecnico).
  Obiettivo: lo specializzando deve acquisire gli elementi  necessari
all'utilizzo ed allo sviluppo della strumentazione del laboratorio di
patologia clinica ed alla sintesi di molecole utilizzabili come sonde
per il riconoscimento di batteri, virus e parassiti patogeni.
  Settori:  F04A  Patologia  generale,  F04B Patologia clinica, E012X
Microbiologia  generale,  E04B  Biologia  molecolare,  L18A   Inglese
scientifico.
TABELLA     B     -    Standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante.
  Gli specializzandi per essere ammessi all'esame di diploma, debbono
aver adempiuto  ai  seguenti  obblighi,  in  relazione  all'indirizzo
seguito:
  1. Indirizzo generale e direttivo:
   partecipazione  all'attivita'  diagnostica  di  almeno  1000  casi
clinici;
   preparazione (compreso il prelievo) e lettura  al  microscopio  di
1000 preparati ematologici, di cui 100 al midollo;
   100 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico;
   200 letture di sedimentari urinari al microscopio;
   100 esami delle feci compresa la ricerca di parassiti;
   100 dosaggi radioimmunologici;
   100 dosaggi EIA, ELISA, ecc.;
   100 ore di pratica con analizzatore automatico multicanale;
   500   determinazioni  di  gruppi  sanguigni  e  di  compatibilita'
trasfusionale;
   preparazione (compreso il prelievo) e lettura  di  1000  preparati
citologici   ottenuti   sia   per   citologia   esfoliativa  che  per
agoaspirati;
   identificazione di malattie virali;
   identificazione di oncogeni;
   identificazione di polimorfismi genici;
   gestione delle urgenze in laboratorio;
   analisi biotossicologiche.
  2. Indirizzo immunoematologico:
   preparazione  (compreso  il  prelievo) e lettura al microscopio di
500 preparati ematologici, di cui 50 da midollo;
   100 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico;
   1500  determinazioni  di   gruppi   sanguigni   e   compatibilita'
trasfusionale;
   500  identificazioni  di  contaminazioni  virali  nel sangue ed in
emoderivati;
   tipizzazione   di   500   campioni   ematologici    per    terapia
trasfusionale;
   controllo della qualita' di emoderivati per terapia trasfusionale;
   gestione delle urgenze di laboratorio.
  3. Indirizzo tecnico:
   preparazione (escluso il prelievo) e lettura al microscopio di 100
preparati ematologici, di cui 10 da midollo;
   200 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico;
   100 letture di sedimentari urinari al microscopio;
   100 esami delle feci compresa la ricerca di parassiti;
   300 dosaggi radioimmunologici;
   300 dosaggi EIA, ELISA, ecc.;
   300 ore di pratica con analizzatore automatico multicanale;
   preparazione  (escluso  il  prelievo)  e  lettura di 100 preparati
citologici  ottenuti  sia   per   citologia   esfoliativa   che   per
agoaspirati;
   identificazione di malattie virali;
   identificazione di oncogeni;
   identificazione di polimorfismi genici;
   analisi biotossicologiche.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 ottobre 1996
                                                           Il rettore