IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordino delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1995, con il quale sono stati modificati gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche; Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 13 settembre 1996; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" e' cosi' ulteriormente modificato: Articolo unico Nell'elenco delle scuole di specializzazione, di cui al titolo X dello statuto, e' aggiunta la seguente scuola di specializzazione del settore medico: patologia clinica. Capo I NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE Il presente ordinamento generale si applica alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti. L'elenco di dette specializzazioni e' formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con quello della sanita' in accordo con l'art. 1 del decreto legislativo n. 257/1991. Art. 1 (Istituzione, finalita', titolo conseguito). - 1.1. Nelle universita' sono istituite le scuole di specializzazione dell'area medica eventualmente articolate in indirizzi. 1.2. Le scuole hanno lo scopo di formare medici specialisti nel settore dell'area medica. 1.3. Le scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore. 1.4. Le universita' possono istituire altresi' corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992. Art. 2 (Organizzazione delle scuole). - 2.1. La durata del corso degli studi per ogni singola specializzazione e' definito nell'ordinamento didattico specifico della scuola. 2.2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. Tali ordinamenti delle singole scuole disciplinano gli specifici standards formativi. 2.3. Concorrono al funzionamento delle scuole le facolta' di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti nonche' le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate. 2.4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. 2.5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992. 2.6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991). 2.7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti, determinato per ciascun anno di corso ed in totale. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non puo' superare quello totale previsto dallo statuto; in caso di previsione statutaria di indirizzi riservati a laureati non medici, lo statuto della scuola indica il numero massimo degli iscrivibili. 2.8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia, nonche', per gli specifici indirizzi, laureati non medici. Le lauree sono specificate nelle singole tipologie. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane. 2.9. I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purche' conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilita' professionale. Art. 3 (Piano di studi di addestramento professionale). - 3.1. Il consiglio della scuola e' tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente art. 2.3. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 1.2 e gli obiettivi previsti nel successivo art. 3.2 e specificati nelle tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per ogni specializzazione determina pertanto, nel rispetto del diritto dei malati: a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali delle attivita' didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato. 3.2. Il piano degli studi e' determinato dal consiglio di ogni scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione nella specifica tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella B. 3.3. Il piano dettagliato delle attivita' formative di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2 e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi. Art. 4 (Programmazione annuale delle attivita' e verifica del tirocinio). - 4.1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. 4.2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. 4.3. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento della attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. 4.4. Il consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Art. 5 (Esame di diploma). - 5.1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. 5.2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e' nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa. 5.3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standards nazionale specifico riportato nelle tabella B. Art. 6 (Protocolli d'intesa e convenzioni). - 6.1. L'Universita', su proposta del consiglio della singola scuola e del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia quando trattasi di piu' scuole per la stessa convenzione, puo' stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo. 6.2. L'Universita' su proposta del consiglio della scuola, puo' altresi' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola. Art. 7 (Norme finali). - 7.1. Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di scuola (sugli obiettivi formativi relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti. 7.2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. 7.3. Le scuole di specializzazione che non si adeguino al nuovo ordinamento entro l'anno accademico immediatamente successivo alla pubblicazione dell'ordinamento didattico nazionale cessano la loro attivita'. Art. 8 (Ordinamento nazionale scuole). - Al settore medico affluisce la scuola di specializzazione in patologia clinica, oltre a quelle che saranno aggiunte con successivi decreti. PATOLOGIA CLINICA Art. 1. - E' istituita la scuola di specializzazione in patologia clinica presso l'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata". La scuola di specializzazione in patologia clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 2. - La scuola di specializzazione in patologia clinica dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" ha lo scopo di fornire competenze professionali specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio e della prevenzione relativamente alla patologia umana nonche' competenze nell'organizzazione del laboratorio e nelle sue relazioni con la clinica. A partire dal terzo anno e' articolata in tre indinzzi: a) generale e direttivo; b) immunoematologico; c) tecnico. Gli indirizzi a) e b) sono riservati ai laureati in medicina e chirurgia, l'indirizzo c) e' aperto anche ai laureati in scienze biologiche, in farmacia, in chimica ed in chimica e tecnologie farmaceutiche. Art. 3. - La scuola rilascia il titolo di specialista in patologia clinica. Art. 4. - Il corso ha la durata di cinque anni. Art. 5. - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Art. 6. - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola e' rispettivamente di numero cinque per anno di corso per gli indirizzi generale-direttivo e immunoematologico e di numero otto per anno di corso per l'indirizzo tecnico, per un totale di novanta. Art. 7. - Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente art. 5. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui al precedente articolo e gli obiettivi previsti nel successivo articolo e specificati nelle tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per la specializzazione, determina nel rispetto dei diritti dei malati: a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione dei periodi temporali delle attivita' didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato. Art. 8. - Il piano di studi e' determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori disciplinari riportati nella specifica tabella A contenuta nel decreto ministeriale 11 maggio 1995, "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico", capo II, punto 26, "patologia clinica". L'organizzazione del processo di apprendimento, ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto nella specifica tabella B contenuta nel decreto ministeriale 11 maggio 1995 "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico", capo II, punto 26, "patologia clinica". Le suddette tabelle A e B unite in allegato, sono parte integrante del presente statuto. Art. 9. - Il piano dettagliato delle attivita' formative di cui ai precedenti articoli 7 e 8 e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi. Art. 10. - All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle relative specifiche al tirocinio. Art. 11. - Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. Art. 12. - Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. Art. 13. - Il consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Art. 14. - Fanno parte del consiglio della scuola tutti i docenti afferenti alla scuola medesima. Per altre rappresentanze valgono le norme di legge in vigore. Art. 15. - Per il conseguimento del diploma di specializzazione, lo specializzando e' tenuto al superamento di un esame finale. Esso consta della presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzato sotto la guida di un docente della scuola. Art. 16. - La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e' nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa. Art. 17. - Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici o tecnici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato alla tabella B. TABELLA A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari. A. Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali delle tecnologie applicabili alla diagnostica di laboratorio. Settori: F01X Statistica medica, E10 Biofisica, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E12X Microbiologia generale, L18A Inglese scientifico. B. Area di patologia generale. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi biologiche delle malattie della genetica e biologia molecolare delle infezioni virali e dell'integrazione del genoma virale in cellule eucariote. Settori: E13 Biologia applicata, F03 Genetica, F04A Patologia generale, L18A Inglese scientifico, E12X Microbiologia generale. C. Area di patologia clinica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la competenza per la diagnostica di laboratorio e citodiagnostica, anche mediante l'uso di sonde molecolari. Deve inoltre acquisire le competenze nell'ambito della programmazione della sperimentazione, validazione, controllo di qualita' ed uso clinico della medicina dei trapianti e della terapia genica. Settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04G Patologia clinica, F04A Immunologia, F04A Fisiopatologia generale, F07G Malattie del sangue, F07A Medicina interna, F03X Genetica medica, F06A Anatomia patologica, F071 Malattie infettive, L18A Inglese scientifico. D. Area di organizzazione di laboratorio. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'organizzazione e della legislazione del laboratorio di patologia clinica. Deve acquisire altresi' i fondamenti per la sicurezza di laboratorio e dello smaltimento dei rifiuti. Settori: F04B Patologia clinica, F22B Medicina legale, F07A Medicina interna. E. Area di immunoematologia (indirizzo immunoematologico). Obiettivo: lo specializzando deve acquisire gli elementi necessari per eseguire la tipizzazione di sangue e derivati e per la terapia trasfusionale. Settori: F04B Patologia clinica, F07G Malattie del sangue, F22B Medicina legale, L18A Inglese scientifico. F. Area delle tecnologie strumentali in patologia clinica (indirizzo tecnico). Obiettivo: lo specializzando deve acquisire gli elementi necessari all'utilizzo ed allo sviluppo della strumentazione del laboratorio di patologia clinica ed alla sintesi di molecole utilizzabili come sonde per il riconoscimento di batteri, virus e parassiti patogeni. Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, E012X Microbiologia generale, E04B Biologia molecolare, L18A Inglese scientifico. TABELLA B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Gli specializzandi per essere ammessi all'esame di diploma, debbono aver adempiuto ai seguenti obblighi, in relazione all'indirizzo seguito: 1. Indirizzo generale e direttivo: partecipazione all'attivita' diagnostica di almeno 1000 casi clinici; preparazione (compreso il prelievo) e lettura al microscopio di 1000 preparati ematologici, di cui 100 al midollo; 100 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico; 200 letture di sedimentari urinari al microscopio; 100 esami delle feci compresa la ricerca di parassiti; 100 dosaggi radioimmunologici; 100 dosaggi EIA, ELISA, ecc.; 100 ore di pratica con analizzatore automatico multicanale; 500 determinazioni di gruppi sanguigni e di compatibilita' trasfusionale; preparazione (compreso il prelievo) e lettura di 1000 preparati citologici ottenuti sia per citologia esfoliativa che per agoaspirati; identificazione di malattie virali; identificazione di oncogeni; identificazione di polimorfismi genici; gestione delle urgenze in laboratorio; analisi biotossicologiche. 2. Indirizzo immunoematologico: preparazione (compreso il prelievo) e lettura al microscopio di 500 preparati ematologici, di cui 50 da midollo; 100 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico; 1500 determinazioni di gruppi sanguigni e compatibilita' trasfusionale; 500 identificazioni di contaminazioni virali nel sangue ed in emoderivati; tipizzazione di 500 campioni ematologici per terapia trasfusionale; controllo della qualita' di emoderivati per terapia trasfusionale; gestione delle urgenze di laboratorio. 3. Indirizzo tecnico: preparazione (escluso il prelievo) e lettura al microscopio di 100 preparati ematologici, di cui 10 da midollo; 200 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico; 100 letture di sedimentari urinari al microscopio; 100 esami delle feci compresa la ricerca di parassiti; 300 dosaggi radioimmunologici; 300 dosaggi EIA, ELISA, ecc.; 300 ore di pratica con analizzatore automatico multicanale; preparazione (escluso il prelievo) e lettura di 100 preparati citologici ottenuti sia per citologia esfoliativa che per agoaspirati; identificazione di malattie virali; identificazione di oncogeni; identificazione di polimorfismi genici; analisi biotossicologiche. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 ottobre 1996 Il rettore