AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del Presidente della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3,  del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 luglio 1996, n. 371".
Il D.L. n. 371/1996, di  contenuto  pressoche'  analogo  al  presente
decreto,  non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini
costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato  nella  ((
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 14 settembre 1996).
                               Art. 1.
  1.  Gli  effetti  delle  disposizioni di cui ai capitoli I e II del
provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30
giugno 1996.
  2. A decorrere dal 30 giugno 1997 non e'  ammissibile  alcun  onere
aggiuntivo, a parte le imposte, al di fuori delle tariffe che saranno
determinate  ((  ai  sensi  dell'articolo 2, comma 17, della legge 14
novembre 1995, n. 481, e secondo le finalita' di cui all'articolo  1,
comma  1,  della citata )) legge n. 481 del 1995. Il sovrapprezzo per
la copertura dell'onere termico e  gli  altri  sovrapprezzi  comunque
denominati,  purche'  non  destinati  alle  entrate dello Stato, sono
inglobati nella tariffa dall'Autorita' per l'energia elettrica  e  il
gas  entro  il  30  giugno  1997,  in misura comunque coerente con le
normali condizioni della concorrenza e del mercato.
(( 2-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, ))
(( n. 481, e' sostituito dal seguente:                             ))
(( "3. L'autorita', nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di  ))
(( cui all'articolo 2, comma 12, lettera c), e commi 20 e 22,      ))
(( emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse   ))
(( componenti le tariffe di cui al comma 2, nonche' dei tributi.". ))
  3. Ferme restando le verifiche  di  competenza  dell'Autorita'  per
l'energia  e  il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, sono
abrogati i commi 238 e 240 dell'articolo 3 della  legge  28  dicembre
1995, n. 549.
(( 4. L'autorita' per l'energia elettrica e il gas, al fine        ))
(( di eliminare progressivamente i fattori distorsivi della        ))
(( concorrenza e di garantire sia la trasparenza delle tariffe che ))
(( i diritti degli utenti, dispone la graduale semplificazione     ))
(( delle tariffe elettriche di cui all'articolo 20, comma 4, della ))
(( legge 9 gennaio 1991, n. 9.                                     ))
          Riferimenti normativi:
             -  Il  provvedimento  CIP  n.  32/1986, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 27  maggio
          1986,   reca  modificazioni  ai  provvedimenti  vigenti  in
          materia dei prezzi e condizioni  di  fornitura  di  energia
          elettrica.  Cassa  conguaglio  per il settore elettrico. Il
          capitolo I riguarda le tariffe per gli usi domestici  e  il
          capitolo II la Cassa conguaglio per il settore elettrico.
             - La legge n. 481/1995 reca: "Norme per la concorrenza e
          la   regolazione   dei   servizi   di   pubblica  utilita'.
          Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di
          pubblica utilita'". Si trascrive, nell'ordine, il testo del
          comma  1  dell'art. 1, dell'art.   2, commi 12, lettera c),
          17, 20 e 22, e dell'art. 3, come sopra modificato:
             "Art. 1 Finalita'), comma 1.  -  Le  disposizioni  della
          presente   legge   hanno   la  finalita'  di  garantire  la
          promozione della concorrenza e dell'efficienza nel  settore
          dei  servizi  di  pubblica  utilita', di seguito denominati
          "servizi", nonche' adeguati livelli di qualita' nei servizi
          medesimi in condizioni di economicita' e  di  redditivita',
          assicurandone  la  fruibilita'  e  la  diffusione  in  modo
          omogeneo sull'intero  territorio  nazionale,  definendo  un
          sistema  tariffario  certo, trasparente e basato su criteri
          predefiniti,  promuovendo  la  tutela  degli  interessi  di
          utenti   e   consumatori,   tenuto  conto  della  normativa
          comunitaria  in  materia  e  degli  indirizzi  di  politica
          generale  formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve
          altresi' armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei
          soggetti esercenti il servizio con gli  obiettivi  generali
          di  carattere  sociale,  di  tutela  ambientale  e  di  uso
          efficiente delle risorse".
             "Art. 2 (Istituzione della Autorita' per  i  servizi  di
          pubblica utilita'). - 1-11 (Omissis).
             12.  Ciascuna  Autorita'  nel perseguire le finalita' di
          cui all'art.  1 svolte le seguenti funzioni:
             a)-b) (omissis);
               c) controlla che  le  condizioni  e  le  modalita'  di
          accesso  per  i  soggetti  esercenti  i  servizi,  comunque
          stabilite, siano attuate nel rispetto  dei  principi  della
          concorrenza  e della trasparenza, anche in riferimento alle
          singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo
          di prestare il servizio in condizioni  di  eguaglianza,  in
          modo  che  tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano
          soddisfatte,  ivi  comprese  quelle  degli  anziani  e  dei
          disabili, garantendo altresi' il rispetto dell'ambiente, la
          sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
             d)-p) (omissis).
             13-16 (Omissis).
             17.  Ai  fini  della  presente  legge  si  intendono per
          tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle
          imposte.
             18-19 (Omissis).
             20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni,  ciascuna
          Autorita':
               a)   richiede,  ai  soggetti  esercenti  il  servizio,
          informazioni e documenti sulle loro attivita';
               b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti
          di cui ai
          commi 36 e 37;
               c) irroga, salvo che il fatto  costituisca  reato,  in
          caso  di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di
          mancata ottemperanza da parte  dei  soggetti  esercenti  il
          servizio,   alle  richieste  di  informazioni  o  a  quelle
          connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero  nel  caso
          in  cui  le  informazioni e i documenti acquisiti non siano
          veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
          nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo  a
          lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni
          ha la facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita'
          del   servizio   da   parte  degli  utenti,  di  sospendere
          l'attivita' di impresa fino a 6  mesi  ovvero  proporre  al
          Ministro  competente  la  sospensione  o la decadenza della
          concessione;
               d)  ordina  al  soggetto  esercente   il   serzio   la
          cessazione   di  comportamenti  lesivi  dei  diritti  degli
          utenti, imponendo, ai  sensi  del  comma  12,  lettera  g),
          l'obbligo di corrispondere un indennizzo;
               e)  puo'  adottare,  nell'ambito  della  procedura  di
          conciliazione  o  di  arbitrato,  provvedimenti  temporanei
          diretti  a  garantire  la  continuita'  dell'erogazione del
          servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto
          funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.
             21. (Omissis).
             22. Le  pubbliche  amministrazioni  e  le  imprese  sono
          tenute   a  fornire  alle  Autorita',  oltre  a  notizie  e
          informazioni, la  collaborazione  per  l'adempimento  delle
          loro funzioni.
             23-41 (Omissis)".
             "Art.   3.   (Disposizioni  relative  all'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  e  il  gas   e   altre   disposizioni
          concernenti  il  settore  elettrico).  -  1. In relazione a
          quanto previsto  dall'art.  2,  comma  14,  della  presente
          legge,   sono   trasferite   all'Autorita'   per  l'energia
          elettrica e il  gas  le  funzioni  in  materia  di  energia
          elettrica  e  gas  attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera
          b), del decreto del Presidente della Repubblica  20  aprile
          1994,  n.  373, al Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, che le esercita,  a  norma  del  predetto
          art.   5,   sino   alla   emanazione   del  regolamento  di
          organizzazione  e  funzionamento  dell'Autorita'   di   cui
          all'art. 2, comma 28, della presente legge.
             2.  Per  le  tariffe  relative  ai  servizi di fornitura
          dell'energia elettrica i prezzi unitari  da  applicare  per
          tipologia  di  utenza  sono identici sull'intero territorio
          nazionale. Tali tariffe comprendono anche le voci derivanti
          dai  costi  connessi  all'utilizzazione  dei   combustibili
          fossili  e agli acquisti di energia da produttori nazionali
          e agli  acquisti  di  energia  importata  nonche'  le  voci
          derivanti  dagli  oneri  connessi  all'incentivazione della
          nuova energia elettrica prodotta con fonti  rinnovabili  ed
          assimilate. L'Autorita' accerta, inoltre, la sussistenza di
          presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli
          oneri  connessi  alla  sospensione  e alla interruzione dei
          lavori per la realizzazione di centrali  nucleari  ed  alla
          chiusura  definitiva delle centrali nucleari, nonche' dalla
          copertura finanziaria delle minori  entrate  connesse  alle
          disposizioni  fiscali  introdotte  in  attuazione del piano
          energetico nazionale secondo quanto previsto  dall'art.  33
          della  legge  9  gennaio  1991,  n.    9. Tali voci vengono
          specificate  nella   tariffa.   L'Autorita'   verifica   la
          congruita'  dei criteri adottati per determinare i rimborsi
          degli oneri connessi alla sospensione e  alla  interruzione
          dei  lavori  per  la  realizzazione  di  centrali  nucleari
          nonche' alla loro chiusura,  anche  per  l'esercizio  delle
          competenze di cui al comma 7 del presente articolo.
             3.  L'Autorita',  nell'esercizio  delle  funzioni  e dei
          poteri di cui all'art. 2, comma 12, lettera c), e commi  20
          e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle
          diverse  componenti  le  tariffe di cui al comma 2, nonche'
          dei tributi.
             4. Per l'aggiornamento delle tariffe  per  la  parte  al
          netto  delle  voci  di  costo di cui al comma 2, i soggetti
          esercenti il servizio,  sulla  base  delle  variazioni  dei
          parametri   di   cui   all'art.   2,  comma  18,  stabiliti
          dall'Autorita' ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera  e),
          nonche'  degli  eventuali elementi di cui all'art. 2, comma
          19,  predispongono  la  proposta  di  aggiornamento   delle
          tariffe  da  sottoporre  entro il 30 settembre di ogni anno
          alla verifica da parte dell'Autorita' nell'esercizio  delle
          funzioni   di   cui   all'art.   2,   comma  12.  Trascorsi
          quarantacinque giorni dalla comunicazione della proposta di
          aggiornamento senza che  l'Autorita'  abbia  verificato  la
          proposta la stessa si intende positivamente verificata. Ove
          l'Autorita'   ritenga   necessario   richiedere  notizie  o
          effettuare  approfondimenti,   il   suddetto   termine   e'
          prorogato  di  quindici  giorni.    Le  tariffe relative ai
          servizi di  fornitura  dell'energia  elettrica,  aggiornate
          entro  il 31 dicembre di ogni anno, entrano in vigore dal 1
          gennaio dell'anno successivo.  Contestualmente  l'Autorita'
          provvede   a   definire   eventuali   aggiornamenti   delle
          perequazioni.
             5. L'aggiornamento delle tariffe in relazione  ai  costi
          relativi  ai  combustibili  fossili,  all'energia elettrica
          acquistata da produttori nazionali e importata avviene  per
          effetto  di  meccanismi di calcolo automatici sulla base di
          criteri     predefiniti    dall'Autorita'    e    correlati
          all'andamento del mercato.  L'aggiornamento  delle  tariffe
          viene  effettuato a cura dei soggetti esercenti il servizio
          ed  e'  sottoposto   a   successiva   verifica   da   parte
          dell'Autorita'.
             6.  I  sistemi  di  perequazione  tra i diversi soggetti
          esercenti il servizio  sono  disciplinati  sulla  base  dei
          provvedimenti  generali  emanati  in  materia  dal Ministro
          competente o, dopo l'entrata in vigore dei  regolamenti  di
          cui all'art. 2, comma 28, dall'Autorita'.
             7.   I   provvedimenti   gia'   adottati   dal  Comitato
          interministeriale prezzi e  dal  Ministero  dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato  in  materia di energia
          elettrica e di gas conservano piena validita' ed efficacia,
          salvo modifica o abrogazione disposta dal  Ministro,  anche
          nell'atto  di concessione, o dalla Autorita' competente. Il
          provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  109  del  12  maggio  1992,   come
          integrato   e   modificato   dal   decreto   del   Ministro
          dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  del  4
          agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del
          10  agosto  1994,  si  applica,  per  tutta  la  durata del
          contratto, alle iniziative prescelte, alla data di  entrata
          in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle
          convenzioni,  anche  preliminari,  previste dal decreto del
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          del  25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 235  del  6  ottobre  1992,  nonche'  alle  proposte  di
          cessione   dell'energia   elettrica   prodotta   da   fonti
          rinnovabili propriamente dette, presentate all'ENEL  S.p.a.
          entro  il  31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di
          energia elettrica  che  utilizzano  gas  d'altoforno  o  di
          cokeria  presentate alla medesima data, a condizione che in
          tali ultimi casi permanga la necessaria attivita'  primaria
          dell'azienda. Conservano altresi' efficacia le disposizioni
          di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica del 28
          gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del
          9  marzo  1994.  Per  le  altre  iniziative   continua   ad
          applicarsi  la  normativa  vigente,  ivi compreso il citato
          provvedimento CIP n. 6 del 1992 ed i relativi aggiornamenti
          previsti dall'art. 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991,
          n. 9, che terranno conto dei principi  di  cui  all'art.  1
          della presente legge.
             8.  Per  i  soggetti  esercenti  il servizio nel settore
          elettrico la separazione contabile di cui all'art. 2, comma
          12, lettera f), deve essere attuata nel termine di due anni
          dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  e
          concerne,  in  particolare, le diverse fasi di generazione,
          di trasmissione  e  di  distribuzione  come  se  le  stesse
          fossero   gestite   da   imprese  separate.  Tali  soggetti
          pubblicano nella relazione annuale sulla gestione uno stato
          patrimoniale e un conto profitti  e  perdite  distinti  per
          ogni  fase.  Fermo  restando  quanto previsto dall'art. 20,
          primo  comma,  della  legge  29  maggio  1982,  n.  308, le
          attivita'  elettriche   gia'   esercitate   dalle   imprese
          elettriche   degli   enti   locali   restano   affidate  in
          concessione  da  parte  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato.  I  rapporti tra le imprese
          elettriche degli enti  locali  e  l'ENEL  S.p.a.    restano
          regolati  da  convenzioni  stipulate  ai sensi dell'art. 21
          della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
             9.  La  presente  legge  entra  in  vigore   il   giorno
          successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale ".
             - I commi 238 e 240 dell'art. 3 della legge n.  549/1995
          (Misure  di razionalizzazione della finanza pubblica) cosi'
          recitavano:
             "238. L'Autorita' per  l'energia  elettrica  ed  il  gas
          accerta   entro  il  30  aprile  1996  la  sussistenza  dei
          presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli
          oneri connessi alla sospensione  e  alla  interruzione  dei
          lavori  per  la  realizzazione di centrali nucleari ed alla
          chiusura definitiva delle centrali nucleari, verificando la
          congruita' dei criteri adottati per determinare i  rimborsi
          con  quelli  definiti  dall'art. 33, comma 2, della legge 9
          gennaio 1991, n. 9.   Qualora entro tale  data  l'Autorita'
          non  abbia  provveduto  ai  relativi  accertamenti provvede
          entro i successivi sessanta giorni il Ministro del tesoro.
             239. (Omissis).
             240. Gli incrementi al sovrapprezzo termico  di  cui  al
          capitolo  II, punto 1, lettere A e B, del provvedimento CIP
          n.  32  del  23  maggio  1986,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 121 del 27 maggio 1986, dopo che il CIPE avra'
          accertato  l'avvenuto  conseguimento  delle finalita' dello
          stesso  provvedimento,  sono  riassegnati  al   Fondo   per
          l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato.  Il  CIPE  provvede
          all'accertamento  entro  sessanta  giorni  dalla  data   di
          entrata in vigore della presente legge".
             -  Il  testo  del  comma  4  dell'art. 20 della legge n.
          9/1991 (Norme per l'attuazione del nuovo  Piano  energetico
          nazionale:  aspetti  istituzionali, centrali idroelettriche
          ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, auto produzione e
          disposizioni fiscali) e' il seguente:  "4. Le forniture  di
          energia  elettrica  previste  all'art.  6  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165, per le
          quantita' e i prezzi di cui  agli  articoli  7  e  8  dello
          stesso  decreto  sono prorogate sino al 31 dicembre 2001. A
          quella data, tali  forniture  verranno  ridotte  in  misura
          progressivamente   decrescente,   secondo  quanto  disposto
          dall'art. 4 della  legge  7  agosto  1982,  n.    529,  nei
          successivi sei anni".