AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 luglio 1996, n. 371". Il D.L. n. 371/1996, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 14 settembre 1996). Art. 1. 1. Gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996. 2. A decorrere dal 30 giugno 1997 non e' ammissibile alcun onere aggiuntivo, a parte le imposte, al di fuori delle tariffe che saranno determinate (( ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e secondo le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della citata )) legge n. 481 del 1995. Il sovrapprezzo per la copertura dell'onere termico e gli altri sovrapprezzi comunque denominati, purche' non destinati alle entrate dello Stato, sono inglobati nella tariffa dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro il 30 giugno 1997, in misura comunque coerente con le normali condizioni della concorrenza e del mercato. (( 2-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, )) (( n. 481, e' sostituito dal seguente: )) (( "3. L'autorita', nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di )) (( cui all'articolo 2, comma 12, lettera c), e commi 20 e 22, )) (( emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse )) (( componenti le tariffe di cui al comma 2, nonche' dei tributi.". )) 3. Ferme restando le verifiche di competenza dell'Autorita' per l'energia e il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati i commi 238 e 240 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. (( 4. L'autorita' per l'energia elettrica e il gas, al fine )) (( di eliminare progressivamente i fattori distorsivi della )) (( concorrenza e di garantire sia la trasparenza delle tariffe che )) (( i diritti degli utenti, dispone la graduale semplificazione )) (( delle tariffe elettriche di cui all'articolo 20, comma 4, della )) (( legge 9 gennaio 1991, n. 9. )) Riferimenti normativi: - Il provvedimento CIP n. 32/1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 27 maggio 1986, reca modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia dei prezzi e condizioni di fornitura di energia elettrica. Cassa conguaglio per il settore elettrico. Il capitolo I riguarda le tariffe per gli usi domestici e il capitolo II la Cassa conguaglio per il settore elettrico. - La legge n. 481/1995 reca: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'". Si trascrive, nell'ordine, il testo del comma 1 dell'art. 1, dell'art. 2, commi 12, lettera c), 17, 20 e 22, e dell'art. 3, come sopra modificato: "Art. 1 Finalita'), comma 1. - Le disposizioni della presente legge hanno la finalita' di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilita', di seguito denominati "servizi", nonche' adeguati livelli di qualita' nei servizi medesimi in condizioni di economicita' e di redditivita', assicurandone la fruibilita' e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresi' armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse". "Art. 2 (Istituzione della Autorita' per i servizi di pubblica utilita'). - 1-11 (Omissis). 12. Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di cui all'art. 1 svolte le seguenti funzioni: a)-b) (omissis); c) controlla che le condizioni e le modalita' di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresi' il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti; d)-p) (omissis). 13-16 (Omissis). 17. Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte. 18-19 (Omissis). 20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorita': a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attivita'; b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37; c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita' del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attivita' di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione; d) ordina al soggetto esercente il serzio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo; e) puo' adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuita' dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio. 21. (Omissis). 22. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorita', oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni. 23-41 (Omissis)". "Art. 3. (Disposizioni relative all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e altre disposizioni concernenti il settore elettrico). - 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 14, della presente legge, sono trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le esercita, a norma del predetto art. 5, sino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita' di cui all'art. 2, comma 28, della presente legge. 2. Per le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica i prezzi unitari da applicare per tipologia di utenza sono identici sull'intero territorio nazionale. Tali tariffe comprendono anche le voci derivanti dai costi connessi all'utilizzazione dei combustibili fossili e agli acquisti di energia da produttori nazionali e agli acquisti di energia importata nonche' le voci derivanti dagli oneri connessi all'incentivazione della nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili ed assimilate. L'Autorita' accerta, inoltre, la sussistenza di presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari ed alla chiusura definitiva delle centrali nucleari, nonche' dalla copertura finanziaria delle minori entrate connesse alle disposizioni fiscali introdotte in attuazione del piano energetico nazionale secondo quanto previsto dall'art. 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Tali voci vengono specificate nella tariffa. L'Autorita' verifica la congruita' dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonche' alla loro chiusura, anche per l'esercizio delle competenze di cui al comma 7 del presente articolo. 3. L'Autorita', nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'art. 2, comma 12, lettera c), e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui al comma 2, nonche' dei tributi. 4. Per l'aggiornamento delle tariffe per la parte al netto delle voci di costo di cui al comma 2, i soggetti esercenti il servizio, sulla base delle variazioni dei parametri di cui all'art. 2, comma 18, stabiliti dall'Autorita' ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e), nonche' degli eventuali elementi di cui all'art. 2, comma 19, predispongono la proposta di aggiornamento delle tariffe da sottoporre entro il 30 settembre di ogni anno alla verifica da parte dell'Autorita' nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 12. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione della proposta di aggiornamento senza che l'Autorita' abbia verificato la proposta la stessa si intende positivamente verificata. Ove l'Autorita' ritenga necessario richiedere notizie o effettuare approfondimenti, il suddetto termine e' prorogato di quindici giorni. Le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica, aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno, entrano in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo. Contestualmente l'Autorita' provvede a definire eventuali aggiornamenti delle perequazioni. 5. L'aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi relativi ai combustibili fossili, all'energia elettrica acquistata da produttori nazionali e importata avviene per effetto di meccanismi di calcolo automatici sulla base di criteri predefiniti dall'Autorita' e correlati all'andamento del mercato. L'aggiornamento delle tariffe viene effettuato a cura dei soggetti esercenti il servizio ed e' sottoposto a successiva verifica da parte dell'Autorita'. 6. I sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio sono disciplinati sulla base dei provvedimenti generali emanati in materia dal Ministro competente o, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 28, dall'Autorita'. 7. I provvedimenti gia' adottati dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validita' ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dalla Autorita' competente. Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994, si applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1992, nonche' alle proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili propriamente dette, presentate all'ENEL S.p.a. entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d'altoforno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che in tali ultimi casi permanga la necessaria attivita' primaria dell'azienda. Conservano altresi' efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative continua ad applicarsi la normativa vigente, ivi compreso il citato provvedimento CIP n. 6 del 1992 ed i relativi aggiornamenti previsti dall'art. 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che terranno conto dei principi di cui all'art. 1 della presente legge. 8. Per i soggetti esercenti il servizio nel settore elettrico la separazione contabile di cui all'art. 2, comma 12, lettera f), deve essere attuata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e concerne, in particolare, le diverse fasi di generazione, di trasmissione e di distribuzione come se le stesse fossero gestite da imprese separate. Tali soggetti pubblicano nella relazione annuale sulla gestione uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, le attivita' elettriche gia' esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali restano affidate in concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I rapporti tra le imprese elettriche degli enti locali e l'ENEL S.p.a. restano regolati da convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. 9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ". - I commi 238 e 240 dell'art. 3 della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) cosi' recitavano: "238. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas accerta entro il 30 aprile 1996 la sussistenza dei presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari ed alla chiusura definitiva delle centrali nucleari, verificando la congruita' dei criteri adottati per determinare i rimborsi con quelli definiti dall'art. 33, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Qualora entro tale data l'Autorita' non abbia provveduto ai relativi accertamenti provvede entro i successivi sessanta giorni il Ministro del tesoro. 239. (Omissis). 240. Gli incrementi al sovrapprezzo termico di cui al capitolo II, punto 1, lettere A e B, del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 1986, dopo che il CIPE avra' accertato l'avvenuto conseguimento delle finalita' dello stesso provvedimento, sono riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il CIPE provvede all'accertamento entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". - Il testo del comma 4 dell'art. 20 della legge n. 9/1991 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, auto produzione e disposizioni fiscali) e' il seguente: "4. Le forniture di energia elettrica previste all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165, per le quantita' e i prezzi di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso decreto sono prorogate sino al 31 dicembre 2001. A quella data, tali forniture verranno ridotte in misura progressivamente decrescente, secondo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, nei successivi sei anni".