IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260,  convertito
con  modificazioni  nella  legge  14  agosto  1974, n. 354, nel testo
sostituito  dall'art.  7  della  legge  24  aprile  1980,   n.   146,
concernente  i  criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei
confronti dei soggetti scelti mediante sorteggio;
  Visto l'art. 8, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente il controllo globale a
sorteggio  per  tutti  i  tributi  nei confronti dei soggetti che nel
corso di un triennio abbiano commesso tre violazioni  all'obbligo  di
emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti;
  Visto l'art. 4 della direttiva generale per l'azione amministrativa
e  per  la  gestione  n.  3240  del  26  febbraio  1996  che  prevede
l'emanazione   di   un   apposito   decreto   ministeriale   per    l
'individuazione   dei  criteri  per  il  sorteggio  dei  soggetti  da
sottoporre a controllo globale;
  Vista la necessita' di definire i predetti criteri.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai controlli  globali  a  sorteggio  previsti  dall'art.  7  del
decreto-legge  6  luglio  1974,  n. 260, convertito con modificazioni
nella legge 14 agosto 1974, n. 354, nel testo sostituito dall'art.  7
della  legge  24  aprile 1980, n. 146, procede la Guardia di finanza,
tenuto  conto  della  capacita'  operativa  destinabile   a   livello
provinciale, secondo i criteri e le modalita' indicati negli articoli
seguenti.