IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 354, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146, concernente i criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti dei soggetti scelti mediante sorteggio; Visto l'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente il controllo globale a sorteggio per tutti i tributi nei confronti dei soggetti che nel corso di un triennio abbiano commesso tre violazioni all'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti; Visto l'art. 4 della direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione n. 3240 del 26 febbraio 1996 che prevede l'emanazione di un apposito decreto ministeriale per l 'individuazione dei criteri per il sorteggio dei soggetti da sottoporre a controllo globale; Vista la necessita' di definire i predetti criteri. Decreta: Art. 1. 1. Ai controlli globali a sorteggio previsti dall'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 354, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146, procede la Guardia di finanza, tenuto conto della capacita' operativa destinabile a livello provinciale, secondo i criteri e le modalita' indicati negli articoli seguenti.