AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 1 marzo 1996, n. 101, e
29 aprile 1996, n. 238". I DD.LL. n. 101/1996 e n. 238/1996, non sono
stati convertiti in legge per decorrenza dei  termini  costituzionali
(i  relativi  comunicati sono stati pubblicati rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 101 del 2 maggio 1996 e n. 153
del 2 luglio 1996).
 
                               Art. 1.
 
  1. Per l'organizzazione del Vertice mondiale FAO sull'alimentazione
a livello Capi di Stato o di Governo (Roma, 13-17 novembre 1996), per
la parte attinente al territorio  nazionale,  e'  istituita,  per  la
durata  massima  di  dieci  mesi  dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, una delegazione organizzativa nominata con  decreto
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
degli affari esteri, di concerto con i  Ministri  del  tesoro  e  del
bilancio  e  della programmazione economica e delle risorse agricole,
alimentari e forestali.