AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla base dei decreti-legge 27 marzo 1996, n. 163,
27 maggio 1996,  n.  293,  e  26  luglio  1996,  n.  394".  I  DD.LL.
sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non
sono   stati   convertiti   in   legge  per  decorrenza  dei  termini
costituzionali  (i  relativi  comunicati   sono   stati   pubblicati,
rispettivamente,  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  122
del 27 maggio 1996, n. 175 del  27  luglio  1996  e  n.  225  del  25
settembre 1996).
  Nella  Gazzetta  Ufficiale  del 16 dicembre 1996 si procedera' alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
                               Art. 1.
                        Interventi finanziari
  1.  Fermi gli impegni gia' previsti da altre leggi, il Ministro del
tesoro e' autorizzato a sottoscrivere uno o piu' aumenti del capitale
del Banco di Napoli S.p.a. unitamente all'intervento  finanziario  di
una  o  piu'  banche  ed  altri  investitori  istituzionali ovvero in
presenza dell'impegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),  al
fine di risanare, ristrutturare e privatizzare il Banco di Napoli.
  2. Gli interventi finanziari delle banche e degli altri investitori
istituzionali di cui al comma 1 possono assumere la forma di prestito
subordinato,   anche   convertibile,   ovvero  di  partecipazione  al
capitale,  anche  attraverso  aumenti  di  capitale   riservati   con
emissione  di  azioni  di  risparmio  o  privilegiate,  eventualmente
convertibili in azioni ordinarie.
  3. L'ammontare degli aumenti di capitale da  parte  del  Tesoro  e'
determinato  con  decreti  del Ministro del tesoro tenuto conto delle
finalita' del presente  decreto  e  degli  impegni  finanziari  delle
banche e degli altri investitori istituzionali.
  4.  Per  la realizzazione dell'operazione prevista dai commi 1, 2 e
3, il Ministro del tesoro  e'  autorizzato  a  stipulare  accordi  di
sindacato  per la gestione del Banco, concedere diritti di prelazione
sull'acquisto  della  partecipazione   del   Tesoro,   acquistare   a
trattativa  diretta o a seguito di offerta pubblica, azioni del Banco
di Napoli o diritti di opzione sulle  stesse  anche  in  deroga  alle
norme   di   contabilita'   di  Stato  e  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 31 maggio  1994,  n.  332,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e
all'articolo 13 del decreto legislativo 20  novembre  1990,  n.  356.
L'offerta  di  acquisto  deve  avere ad oggetto, almeno alle medesime
condizioni, anche le azioni di risparmio.
  5.  La  Banca  d'Italia  puo'  disporre  lo  svincolo  della  somma
depositata  dal  Banco  di Napoli a titolo di riserva obbligatoria di
cui all'articolo 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, al fine  di
facilitare il superamento della situazione di difficolta'.
  6.  Gli  eventuali versamenti gia' effettuati dal Tesoro, destinati
ad aumenti di capitale, vengono imputati  al  capitale  dopo  che  si
siano perfezionati gli aumenti di capitale del Tesoro di cui al comma
1.