IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina approvato
con regio-decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge  19  novembre  1990,  n.  341  sulla  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari ed in particolare l'art. 7;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  6 giugno 1995 che introduce,
nell'ordinamento didattico universitario, la tabella XXVIII  relativa
al corso di diploma universitario in tecniche erboristiche;
  Viste  le  deliberazioni  adottate  dal consiglio della facolta' di
farmacia, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione di
questo Ateneo in data, rispettivamente, del 29 marzo 1996,  7  giugno
1996 e 15 giugno 1996;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
espresso nella seduta del 13 settembre 1996;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Messina,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  La scuola diretta a fini speciali in erboristeria,  e'  trasformata
in corso di diploma universitario in tecniche erboristiche.
  Sono  fatti  salvi  i  diritti  di  coloro  che, gia' iscritti alla
predetta scuola diretta a fini speciali, potranno completare il ciclo
di studi secondo la precedente normativa.