IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina approvato con regio-decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari ed in particolare l'art. 7; Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 1995 che introduce, nell'ordinamento didattico universitario, la tabella XXVIII relativa al corso di diploma universitario in tecniche erboristiche; Viste le deliberazioni adottate dal consiglio della facolta' di farmacia, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione di questo Ateneo in data, rispettivamente, del 29 marzo 1996, 7 giugno 1996 e 15 giugno 1996; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 13 settembre 1996; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. La scuola diretta a fini speciali in erboristeria, e' trasformata in corso di diploma universitario in tecniche erboristiche. Sono fatti salvi i diritti di coloro che, gia' iscritti alla predetta scuola diretta a fini speciali, potranno completare il ciclo di studi secondo la precedente normativa.