AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 17 maggio 1996, n. 272,
e 22 luglio 1996, n. 383". I DD.LL. n. 272/1996  e  n.  383/1996,  di
contenuto  pressoche'  analogo  al  presente  decreto, non sono stati
convertiti in legge per  decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i
relativi  comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella ((
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 18 luglio 1996 e  n.
222 del 21 settembre 1996).
   Nella  Gazzetta  Ufficiale del 15 dicembre 1996 si procedera' alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
                               Art. 1.
  1. L'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  6 (( (Premio di addestramento e formazione tecnica). - 1. ))
Nel caso di primo contratto deve essere stabilito  dalle  Federazioni
sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in
favore  della  societa'  od  associazione  sportiva  presso  la quale
l'atleta  ha  svolto  la  sua  ultima  attivita'  dilettantistica   o
giovanile.
   2.  Alla  societa' od alla associazione sportiva che, in virtu' di
tesseramento   dilettantistico    o    giovanile,    ha    provveduto
all'addestramento    e    formazione   tecnica   dell'atleta,   viene
riconosciuto   il   diritto   di   stipulare   il   primo   contratto
professionistico  con  lo  stesso  atleta.  Tale  diritto puo' essere
esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi  e  con
le  modalita'  stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali
in relazione all'eta' degli  atleti  ed  alle  caratteristiche  delle
singole discipline sportive.
  3.  Il  premio  di addestramento e formazione tecnica dovra' essere
reinvestito, dalle societa' od associazioni  che  svolgono  attivita'
dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.".