IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a  norma  del
quale  il Ministro della sanita' puo' emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente in materia di igiene e sanita' pubblica  e  di
polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa  all'intero  territorio
nazionale;
  Ritenuto che il decreto-legge 18 novembre  1995,  n.  489,  recante
disposizioni  urgenti  in materia di politica dell'immigrazione e per
la regolarizzazione e l'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale
dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, all'art.
13 ha stabilito: "Il comma settimo dell'art. 5 del  decreto-legge  30
dicembre  1979,  n. 663, convertito con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33, e' sostituito dal  seguente:  'Agli  stranieri,
temporaneamente  presenti nel territorio dello Stato sono assicurate,
nei  presidi  pubblici  ed  accreditati,  le  cure  ambulatoriali  ed
ospedaliere   essenziali,  ancorche'  continuative  per  malattia  ed
infortunio, e sono estesi i  programmi  di  medicina  preventiva.  E'
altresi'  garantita la tutela sociale della maternita' responsabile e
della gravidanza, come previsto dalle vigenti norme applicabili  alle
cittadine   italiane.   L'accesso   dello  straniero  alle  strutture
sanitarie non puo' comportare alcun tipo  di  segnalazione,  salvo  i
casi  in cui sia obbligatorio il referto, a parita' di condizioni con
il cittadino italiano. Salve le quote di partecipazione  alla  spesa,
ove  previste,  sono  erogate senza oneri a carico dei richiedenti le
prestazioni preventive, quelle per la tutela della maternita' e della
gravidanza, nonche' le altre prestazioni individuate con decreto  del
Ministro  della  sanita',  adottato  di  concerto con il Ministro del
tesoro, nell'ambito del Fondo sanitario nazionale,  utilizzando,  ove
necessario,   quota   parte  delle  risorse  destinate  all'emergenza
sanitaria e nei limiti dei livelli assistenziali'";
   che la disposizione, successivamente reiterata  con  decreto-legge
13 settembre 1996, n. 477, art. 11, a causa della mancata conversione
in legge, perdera' efficacia dal 16 novembre 1996;
  Considerato,  peraltro,  che  preminenti  esigenze  di tutela della
salute della  collettivita'  impongono  l'estensione  dell'assistenza
sanitaria  ad  ogni persona che soggiornando nel territorio nazionale
potrebbe  provocare,  se  esclusa  dalle  prestazioni  del   Servizio
sanitario  nazionale, la diffusione incontrollata di gravi patologie,
tenuto anche conto del venir meno delle  disposizioni  contenute  nel
decreto-legge  n.  477  del  1996  in ordine alla prevenzione ed alla
repressione delle immigrazioni illegali;
   che inoltre la necessita' di prestare l'assistenza sanitaria  agli
stranieri temporaneamente presenti nel territorio dello Stato e' gia'
riconosciuta  dall'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
   che la proposta per l'adozione di una  disciplina  legislativa  di
piu' ampia portata e' in corso di presentazione al Parlamento;
  Vista la circolare del Ministro della sanita' 3 gennaio 1996;
  Sentito il Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1996;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Agli stranieri, temporaneamente presenti nel territorio dello Stato
sono  assicurate,  nei  presidi  pubblici  ed  accreditati,  le  cure
ambulatoriali ed ospedaliere essenziali, ancorche' continuative,  per
malattia  ed  infortunio,  e  sono  estesi  i  programmi  di medicina
preventiva. E' altresi garantita la tutela sociale  della  maternita'
responsabile  e  della  gravidanza, come previsto dalle vigenti norme
applicabili alle cittadine italiane. L'accesso dello  straniero  alle
strutture  sanitarie  non puo' comportare alcun tipo di segnalazione,
salvo i casi in  cui  sia  obbligatorio  il  referto,  a  parita'  di
condizioni   con   il   cittadino   italiano.   Salve   le  quote  di
partecipazione alla spesa, ove previste, sono erogate senza  oneri  a
carico  dei  richiedenti  le  prestazioni  preventive,  quelle per la
tutela  della  maternita'  e  della  gravidanza,  nonche'  le   altre
prestazioni  di  cui  alla  circolare  del  Ministro  della sanita' 3
gennaio 1996, attualmente erogate, nell'ambito  del  Fondo  sanitario
nazionale e nei limiti dei livelli assistenziali.