IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a norma del quale il Ministro della sanita' puo' emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale; Ritenuto che il decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolarizzazione e l'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, all'art. 13 ha stabilito: "Il comma settimo dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e' sostituito dal seguente: 'Agli stranieri, temporaneamente presenti nel territorio dello Stato sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere essenziali, ancorche' continuative per malattia ed infortunio, e sono estesi i programmi di medicina preventiva. E' altresi' garantita la tutela sociale della maternita' responsabile e della gravidanza, come previsto dalle vigenti norme applicabili alle cittadine italiane. L'accesso dello straniero alle strutture sanitarie non puo' comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita' di condizioni con il cittadino italiano. Salve le quote di partecipazione alla spesa, ove previste, sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti le prestazioni preventive, quelle per la tutela della maternita' e della gravidanza, nonche' le altre prestazioni individuate con decreto del Ministro della sanita', adottato di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito del Fondo sanitario nazionale, utilizzando, ove necessario, quota parte delle risorse destinate all'emergenza sanitaria e nei limiti dei livelli assistenziali'"; che la disposizione, successivamente reiterata con decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477, art. 11, a causa della mancata conversione in legge, perdera' efficacia dal 16 novembre 1996; Considerato, peraltro, che preminenti esigenze di tutela della salute della collettivita' impongono l'estensione dell'assistenza sanitaria ad ogni persona che soggiornando nel territorio nazionale potrebbe provocare, se esclusa dalle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, la diffusione incontrollata di gravi patologie, tenuto anche conto del venir meno delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 477 del 1996 in ordine alla prevenzione ed alla repressione delle immigrazioni illegali; che inoltre la necessita' di prestare l'assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti nel territorio dello Stato e' gia' riconosciuta dall'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33; che la proposta per l'adozione di una disciplina legislativa di piu' ampia portata e' in corso di presentazione al Parlamento; Vista la circolare del Ministro della sanita' 3 gennaio 1996; Sentito il Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1996; Ordina: Art. 1. Agli stranieri, temporaneamente presenti nel territorio dello Stato sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere essenziali, ancorche' continuative, per malattia ed infortunio, e sono estesi i programmi di medicina preventiva. E' altresi garantita la tutela sociale della maternita' responsabile e della gravidanza, come previsto dalle vigenti norme applicabili alle cittadine italiane. L'accesso dello straniero alle strutture sanitarie non puo' comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita' di condizioni con il cittadino italiano. Salve le quote di partecipazione alla spesa, ove previste, sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti le prestazioni preventive, quelle per la tutela della maternita' e della gravidanza, nonche' le altre prestazioni di cui alla circolare del Ministro della sanita' 3 gennaio 1996, attualmente erogate, nell'ambito del Fondo sanitario nazionale e nei limiti dei livelli assistenziali.