IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 4, comma 1-ter, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265; Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496; Considerato che ai sensi delle sopra-citate norme la regione Piemonte puo' utilizzare lire 4 miliardi per far fronte alla eliminazione di materiali litoidi e/o legnosi sulla rete idrografica minore che costituiscono ostacolo al deflusso delle piene ed aventi caratteristiche di manutenzione preventiva; Visto l'art. 4, comma 5, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni; Visto il piano stralcio PS 45 redatto anche sulla base del piano finanziario quinquennale 1995-1999 che individua gli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, all'eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici, nonche' il piano stralcio delle fasce fluviali adottato dal comitato istituzionale dell'autorita' di bacino del fiume Po in data 5 febbraio 1996 e le indicazioni contenute nel progetto "SP1 - piene e naturalita' degli alvei" concernenti gli interventi di difesa dalle inondazioni; Ritenuto che l'adozione dei detti piani tiene luogo alle disposizioni di cui agli articoli 14, commi 1 e 7, e 16, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, cosi' come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, e, pertanto, consente il ricorso alle progettazioni esecutive; Visti i pareri favorevoli del comitato tecnico dell'autorita' di bacino del fiume Po contenenti l'elenco degli interventi straordinari di eliminazione dei sovralluvionamenti sui corsi d'acqua nelle province di Cuneo, Asti, Alessandria e Verbania predisposto dalla regione Piemonte, dalle amministrazioni locali interessate e dal magistrato per il Po, riconducibili a situazioni di pericolo imminente per centri abitati e per infrastrutture; Tenuto conto delle risultanze dell'incontro del 25 ottobre 1996 tenutosi presso il dipartimento della protezione civile nel corso del quale e' stato esaminato il piano degli interventi strutturali urgenti per la messa in sicurezza dei centri abitati e delle infrastrutture in prossimita' del fiume Tanaro; Ritenuto che l'attuale stato di pericolosita' non sia superabile con procedure ordinarie e che sia, pertanto, necessaria intervenire ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 225/1992; Ritenuto necessario consentire alle amministrazioni degli enti colpiti dall'evento calamitoso del 7 e dell'8 ottobre 1996 di poter regolarizzare le ordinazioni fatte a terzi, in deroga al disposto dell'art. 35, terzo comma, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, entro il 31 dicembre 1996; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Acquisito il parere del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze; Avvalendosi dei poteri in deroga; Dispone: Art. 1. 1. Per l'attuazione degli interventi urgenti ed indifferibili, finalizzati ad eliminare pericoli immanenti nel riguardi delle popolazioni e delle infrastrutture individuati dalla regione Piemonte, dall'Autorita' di bacino del fiume Po e dal magistrato per il Po, alla regione Piemonte e al magistrato per il Po sono assegnate risorse rispettivamente di L. 10.440.000.000 e di lire 11.670.000.000 per far fronte alla rimozione di materiali litoidi e legnosi nonche' al rimodellamento dei tronchi d'alveo principali e secondari della rete idrografica Tanaro-Po. Agli oneri relativi si fa fronte con le disponibilita' residue di cui all'art. 4, comma 1-ter, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.