IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge  19  novembre 1990, n. 341, concernente la riforma
degli ordinamenti didattici;
 Visto il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  7  ottobre  1994,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  40  del  17   febbraio   1995,   concernente
l'ordinamento delle scuole di specializzazione del settore agrario;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Padova;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   delle  predette  autorita'
accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Padova,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Dopo l'articolo 119, concernente la scuola di  specializzazione  in
urologia,  e'  inserito  l'art.  120 concernente le norme comuni alle
scuole di specializzazione afferenti al settore agrario.