IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il decreto-legge  1  aprile  1995,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge  30  maggio  1995,  n.  204,  recante:
"Interventi urgenti: in materia di trasporti";
  Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 1 aprile 1995, n.
98, cosi' come modificato dall'art. 5, comma 3-bis, del decreto-legge
27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
20 dicembre 1995, n. 539, nel quale e' disposto che lo Stato concorre
con  un  contributo  decennale complessivo di lire 660 miliardi annui
alla copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di  trasporto
pubbliche  e  private,  riferiti  al periodo dal 1 gennaio 1987 al 31
dicembre 1993, che non risultino coperti con i contributi di  cui  al
Fondo  nazionale  per  il  ripiano  dei  disavanzi di esercizio delle
aziende medesime e con i contributi di cui all'art.   1,  comma  1  e
4-quater, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio 1993, n. 32, nonche' con i
contributi  di  cui  ai  decreti-legge  15  giugno  1990,  n.    151,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  226, e
23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97;
  Visto il comma 4 del medesimo art. 1 del  citato  decreto-legge  n.
98/1995,  con  il  quale  e'  stato  previsto un ulteriore contributo
decennale di lire 48  miliardi  annui  per  la  regione  Lazio  e  22
miliardi annui per la regione Campania per la copertura dei disavanzi
di esercizio precitati;
  Visto  il  comma  15  del medesimo art. 1 nel quale e' stabilito un
contributo straordinario decennale complessivo di  lire  20  miliardi
annui  per le regioni a statuto speciale destinati alla copertura dei
disavanzi, riferiti al periodo dal 1  gennaio  1987  al  31  dicembre
1989,  delle  aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano
il trasporto pubblico locale nei rispettivi territori;
 Visto il proprio decreto 13 giugno 1995, n. 1494, con il quale si e'
proceduto ad impegnare per l'anno 1995 la somma di lire 660  miliardi
ed  ad  erogare in favore delle regioni a statuto ordinario l'acconto
di lire 330 miliardi ai sensi del comma 7 del menzionato art.  1  del
decreto-legge n. 98/1995, come risulta alla colonna 1 della tabella B
formante parte integrante del presente decreto;
  Visto  il decreto direttoriale n. 2963 del 12 dicembre 1995, con il
quale sono stati disposti gli impegni, per l'anno 1995,  della  somma
di  lire  70  miliardi  sul  capitolo  1668 e di lire 20 miliardi sul
capitolo 1670;
  Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro  del  tesoro,
19  giugno  1995,  n. 1566, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 1995,  con  il  quale  sono
state  fissate  le  modalita'  per  la  struttura,  la redazione e la
presentazione delle certificazioni dei disavanzi di  esercizio  delle
aziende di trasporto pubbliche e private per il periodo dal 1 gennaio
1987 al 31 dicembre 1993;
  Rilevato   che  le  certificazioni  trasmesse  dalle  regioni  sono
conformi a quanto stabilito nel precitato decreto ministeriale;
  Tenuto  conto,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  3-bis,  del citato
decreto-legge n.  444/1995,  delle  aliquote  di  riparto  del  Fondo
nazionale  per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di
trasporto pubbliche  e  private  per  l'anno  1993,  determinate  con
decreto  del  Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del
tesoro 24 aprile 1993, n. 969, aliquote  riportate  nella  colonna  1
della tabella A formante parte integrante del presente decreto;
  Tenuto  conto  altresi'  delle  aliquote  di  riparto  delle  quote
assegnate  per  l'anno  1989  alle  regioni  a  statuto  speciale   e
rideterminate al netto delle aliquote relative alle regioni a statuto
ordinario,  come  evidenziate  nelle  colonne  1  e 2 della tabella C
formante parte integrante del presente decreto;
  Considerato che, ai sensi di quanto stabilito al comma 3,  art.  1,
del    citato    decreto-legge    n.   98/1995,   occorre   procedere
all'assegnazione a ciascuna regione della rispettiva quota decennale,
come risulta dalla colonna 14 della citata tabella A e dalla  colonna
8 della citata tabella C;
  Tenuto  conto che le quote regionali sono destinate a coprire entro
il limite del 60 per cento, l'ammontare dei  disavanzi  di  esercizio
certificati  e  rideterminati  secondo  i  criteri di cui al comma 5,
ammontare che risulta dalla colonna 6 della menzionata  tabella  A  e
che  e  stato  quantificato  ipotizzando  la  contrazione di un mutuo
decennale al tasso annuo del 12,50 per cento;
  Considerato altresi' che occorre effettuare nel corrente  esercizio
finanziario  il  saldo dei contributi erogati nell'anno 1995 a titolo
di acconto per la  somma  di  330  miliardi  con  il  citato  decreto
ministeriale  n.  1566/95, sulla base delle quote regionali stabilite
con il presente decreto,  come  evidenziato  nella  colonna  6  della
menzionata tabella B;
 Tenuto  conto  delle compensazioni che sono da effettuare in sede di
saldo in quanto le quote delle  regioni  Molise  e  Veneto  risultano
inferiori  rispetto  all'acconto  erogato con decreto ministeriale n.
1495/95, come evidenziato alle  colonne  4,  5  e  6  della  predetta
tabella B;
  Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sezione III, del 5 maggio 1992, n. 508, con la quale, in accoglimento
del  ricorso  proposto  dalla  regione  Puglia  e' stato annullato il
decreto n. 214 del 6 febbraio 1989 emanato dal Ministro dei trasporti
di concerto con il Ministro del tesoro  concernente  la  ripartizione
fra le regioni, per l'anno 1988, del fondo nazionale trasporti di cui
all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151;
  Vista  la  decisione  del  Consiglio  di  Stato, sezione VI, del 28
aprile 1994, n. 619, con la quale e'  stata  confermata  la  predetta
sentenza n. 508/92 del tribunale amministrativo regionale del Lazio;
  Vista  la  sentenza  n.  1119/96 del 30 maggio 1996 con la quale il
tribunale amministrativo regionale del Lazio ha disposto l'esecuzione
del giudicato formatosi con le predette pronunce, stabilendo  che  la
sentenza ha effetto caducatorio retroagisce al momento della domanda;
pertanto  devono  essere  ridistribuite  le somme del Fondo nazionale
trasporti per l'anno 1988, con la conseguente necessita'  di  operare
gli opportuni conguagli a debito o a credito delle regioni;
  Vista  la  legge  8  agosto  1996,  n.  419,  con la quale e' stato
disposto l'assestamento del bilancio  dello  Stato  per  il  corrente
anno;
  Visto  il  parere espresso in data 17 ottobre 1996 dalla Conferenza
Stato-regioni, con il quale viene riconosciuto alla regione Puglia il
maggiore importo di lire 5.995.000.000 sulla quota ad essa attribuita
per l'anno 1988  mediante  compensazione  tra  le  regioni  Calabria,
Campania,  Emilia-Romagna,  Lazio,  Liguria  e Sardegna, come risulta
alle colonne 10 della citata tabella B e 9 della tabella C;
  Ritenuto che non sia  operante  il  blocco  degli  impegni  di  cui
all'art.  3 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, sui capitoli 1668 e
1670 in considerazione del fatto che i  contributi  ivi  previsti  in
favore  delle  regioni sono destinati a far fronte ai mutui contratti
dalle regioni medesime e dagli enti locali per la parziale  copertura
dei disavanzi di esercizio delle aziende esercenti trasporto pubblico
locale;
  Ritenuto  pertanto  di  dover  procedere  per il corrente anno alle
erogazioni alle regioni a statuto ordinario delle disponibilita'  sul
capitolo  1668  ed  alle  regioni  a  statuto speciale Friuli-Venezia
Giulia, Sardegna e Sicilia - che hanno presentato  la  certificazione
prescritta - delle disponibilita' sul capitolo 1670, come evidenziato
rispettivamente nelle citate tabelle B (col. 6+7 e col. 12) e C (col.
10  e col. 11), tenuto altresi' conto delle compensazioni di cui alla
colonna 10 della tabella B ed alla colonna 9 della tabella C, che  si
sono  dovute  effettuare in ottemperanza alla menzionata sentenza del
tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 1119/96;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il contributo di cui al comma 2, art. 1, del decreto-legge n. 98/95
e' ripartito tra le regioni a statuto ordinario, come  risulta  dalla
colonna 14 della tabella A indicata nelle premesse.