IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, recante: "Interventi urgenti: in materia di trasporti"; Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, cosi' come modificato dall'art. 5, comma 3-bis, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, nel quale e' disposto che lo Stato concorre con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui alla copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, riferiti al periodo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1993, che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende medesime e con i contributi di cui all'art. 1, comma 1 e 4-quater, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, nonche' con i contributi di cui ai decreti-legge 15 giugno 1990, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 226, e 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97; Visto il comma 4 del medesimo art. 1 del citato decreto-legge n. 98/1995, con il quale e' stato previsto un ulteriore contributo decennale di lire 48 miliardi annui per la regione Lazio e 22 miliardi annui per la regione Campania per la copertura dei disavanzi di esercizio precitati; Visto il comma 15 del medesimo art. 1 nel quale e' stabilito un contributo straordinario decennale complessivo di lire 20 miliardi annui per le regioni a statuto speciale destinati alla copertura dei disavanzi, riferiti al periodo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto pubblico locale nei rispettivi territori; Visto il proprio decreto 13 giugno 1995, n. 1494, con il quale si e' proceduto ad impegnare per l'anno 1995 la somma di lire 660 miliardi ed ad erogare in favore delle regioni a statuto ordinario l'acconto di lire 330 miliardi ai sensi del comma 7 del menzionato art. 1 del decreto-legge n. 98/1995, come risulta alla colonna 1 della tabella B formante parte integrante del presente decreto; Visto il decreto direttoriale n. 2963 del 12 dicembre 1995, con il quale sono stati disposti gli impegni, per l'anno 1995, della somma di lire 70 miliardi sul capitolo 1668 e di lire 20 miliardi sul capitolo 1670; Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, 19 giugno 1995, n. 1566, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 1995, con il quale sono state fissate le modalita' per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per il periodo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1993; Rilevato che le certificazioni trasmesse dalle regioni sono conformi a quanto stabilito nel precitato decreto ministeriale; Tenuto conto, ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, del citato decreto-legge n. 444/1995, delle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per l'anno 1993, determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro 24 aprile 1993, n. 969, aliquote riportate nella colonna 1 della tabella A formante parte integrante del presente decreto; Tenuto conto altresi' delle aliquote di riparto delle quote assegnate per l'anno 1989 alle regioni a statuto speciale e rideterminate al netto delle aliquote relative alle regioni a statuto ordinario, come evidenziate nelle colonne 1 e 2 della tabella C formante parte integrante del presente decreto; Considerato che, ai sensi di quanto stabilito al comma 3, art. 1, del citato decreto-legge n. 98/1995, occorre procedere all'assegnazione a ciascuna regione della rispettiva quota decennale, come risulta dalla colonna 14 della citata tabella A e dalla colonna 8 della citata tabella C; Tenuto conto che le quote regionali sono destinate a coprire entro il limite del 60 per cento, l'ammontare dei disavanzi di esercizio certificati e rideterminati secondo i criteri di cui al comma 5, ammontare che risulta dalla colonna 6 della menzionata tabella A e che e stato quantificato ipotizzando la contrazione di un mutuo decennale al tasso annuo del 12,50 per cento; Considerato altresi' che occorre effettuare nel corrente esercizio finanziario il saldo dei contributi erogati nell'anno 1995 a titolo di acconto per la somma di 330 miliardi con il citato decreto ministeriale n. 1566/95, sulla base delle quote regionali stabilite con il presente decreto, come evidenziato nella colonna 6 della menzionata tabella B; Tenuto conto delle compensazioni che sono da effettuare in sede di saldo in quanto le quote delle regioni Molise e Veneto risultano inferiori rispetto all'acconto erogato con decreto ministeriale n. 1495/95, come evidenziato alle colonne 4, 5 e 6 della predetta tabella B; Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, del 5 maggio 1992, n. 508, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla regione Puglia e' stato annullato il decreto n. 214 del 6 febbraio 1989 emanato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro concernente la ripartizione fra le regioni, per l'anno 1988, del fondo nazionale trasporti di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151; Vista la decisione del Consiglio di Stato, sezione VI, del 28 aprile 1994, n. 619, con la quale e' stata confermata la predetta sentenza n. 508/92 del tribunale amministrativo regionale del Lazio; Vista la sentenza n. 1119/96 del 30 maggio 1996 con la quale il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha disposto l'esecuzione del giudicato formatosi con le predette pronunce, stabilendo che la sentenza ha effetto caducatorio retroagisce al momento della domanda; pertanto devono essere ridistribuite le somme del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1988, con la conseguente necessita' di operare gli opportuni conguagli a debito o a credito delle regioni; Vista la legge 8 agosto 1996, n. 419, con la quale e' stato disposto l'assestamento del bilancio dello Stato per il corrente anno; Visto il parere espresso in data 17 ottobre 1996 dalla Conferenza Stato-regioni, con il quale viene riconosciuto alla regione Puglia il maggiore importo di lire 5.995.000.000 sulla quota ad essa attribuita per l'anno 1988 mediante compensazione tra le regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria e Sardegna, come risulta alle colonne 10 della citata tabella B e 9 della tabella C; Ritenuto che non sia operante il blocco degli impegni di cui all'art. 3 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, sui capitoli 1668 e 1670 in considerazione del fatto che i contributi ivi previsti in favore delle regioni sono destinati a far fronte ai mutui contratti dalle regioni medesime e dagli enti locali per la parziale copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende esercenti trasporto pubblico locale; Ritenuto pertanto di dover procedere per il corrente anno alle erogazioni alle regioni a statuto ordinario delle disponibilita' sul capitolo 1668 ed alle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia - che hanno presentato la certificazione prescritta - delle disponibilita' sul capitolo 1670, come evidenziato rispettivamente nelle citate tabelle B (col. 6+7 e col. 12) e C (col. 10 e col. 11), tenuto altresi' conto delle compensazioni di cui alla colonna 10 della tabella B ed alla colonna 9 della tabella C, che si sono dovute effettuare in ottemperanza alla menzionata sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 1119/96; Decreta: Art. 1. Il contributo di cui al comma 2, art. 1, del decreto-legge n. 98/95 e' ripartito tra le regioni a statuto ordinario, come risulta dalla colonna 14 della tabella A indicata nelle premesse.