IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  21  novembre  1991, n. 374, art. 11, comma 4, che
prevede la rideterminazione delle indennita' spettanti al giudice  di
pace  da  operarsi  ogni  tre  anni  in  relazione  alla  variazione,
accertata dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente;
  Rilevato  che dai dati forniti dall'ISTAT risulta una variazione in
aumento dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di  operai  ed  impiegati  per  il  periodo  dicembre
1991-dicembre 1994 pari al 13,4 per cento;
  Ritenuto  che  in  pari  misura debba essere effettuato il suddetto
aggiornamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le indennita' spettanti al giudice di pace in materia  civile  a
norma  dell'art.  11  della  legge  21  novembre  1991,  n.  374 sono
rideterminate nella misura di L. 45.360 per ogni giorno di udienza  e
di  L. 56.700 per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per
ogni verbale di conciliazione.