IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, art. 11, comma 4, che prevede la rideterminazione delle indennita' spettanti al giudice di pace da operarsi ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente; Rilevato che dai dati forniti dall'ISTAT risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il periodo dicembre 1991-dicembre 1994 pari al 13,4 per cento; Ritenuto che in pari misura debba essere effettuato il suddetto aggiornamento; Decreta: Art. 1. 1. Le indennita' spettanti al giudice di pace in materia civile a norma dell'art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 sono rideterminate nella misura di L. 45.360 per ogni giorno di udienza e di L. 56.700 per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione.