IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1995 con il quale e' stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze politiche; Viste le proposte di modifica allo statuto dell'Ateneo di cui alla deliberazione della facolta' di scienze politiche del 20 maggio 1996, del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 22 e 26 luglio 1996; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'udienza dell'11 ottobre 1996; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica proposta dalle autorita' accademiche in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 1 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Art. 1. Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nella parte "Prima", titolo IV, gli articoli da 14 a 22 relativi al corso di laurea in scienze politiche sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli. FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE Art. 14. - Alla facolta' di scienze politiche afferiscono il corso di laurea in scienze politiche e il corso di diploma in servizio sociale. Art. 15. - Secondo quanto previsto dallo statuto dell'Ateneo e dall'art. 11.2 della legge n. 341/1990, il consiglio di facolta', con un regolamento didattico, disciplina le modalita' attraverso le quali vengono definiti i piani ufficiali degli studi del corso di laurea e del corso di diploma. Il consiglio di facolta' propone al senato accademico il numero degli iscritti al primo anno del corso di diploma, sulla base delle risorse disponibili e delle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'art. 9.4 della legge n. 341/1990. Potra' anche programmare le iscrizioni al primo anno del corso di laurea, in conformita' della legislazione vigente, ove se ne ravvisi la necessita' in ordine alle esigenze della formazione professionale e culturale degli studenti. Art. 16 (Corso di laurea in scienze politiche). - Il corso di laurea in scienze politiche fornisce conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione interdisciplinare nei campi politologico, sociologico, storico-politico, giuridico-istituzionale e politico-economico. Ha durata quadriennale e si articola in un biennio propedeutico e in un biennio di specializzazione. I bienni di specializzazione nei quali si articola il corso di laurea in scienze politiche sono: 1) indirizzo politico-amministrativo; 2) indirizzo politico-economico; 3) indirizzo politico-internazionale; 4) indirizzo storico-politico; 5) indirizzo politico-sociale. Art. 17. - Il corso di laurea comprende venticinque annualita' d'insegnamento, di cui quattro relative a due lingue straniere. Il biennio propedeutico comprende dodici annualita' d'insegnamento fondamentali obbligatorie, di cui due relative ad una lingua straniera. Il biennio di specializzazione comprende tredici annualita' d'insegnamento di cui cinque obbligatorie per ciascun indirizzo. Sono anche obbligatorie due annualita' d'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella prescelta nel primo biennio. Gli insegnamenti linguistici saranno stabiliti secondo le modalita' contenute nel regolamento didattico di facolta'. Art. 18. - Gli insegnamenti annuali fondamentali di cui alle aree disciplinari indicate nel decreto ministeriale 17 gennaio 1995, sono i seguenti: Primo anno: Istituzioni di diritto pubblico (N09X); Istituzioni di diritto privato (N01X); Scienza politica (Q02X); Storia delle dottrine politiche (Q01B); Storia contemporanea (M04X); Prima lingua straniera. Secondo anno: Sociologia (Q05A); Economia politica (P01A); Diritto costituzionale italiano e comparato (N11X); Diritto internazionale (N14X); Statistica (S01A); Prima lingua straniera. Terzo anno: a) Indirizzo politico amministrativo: Diritto amministrativo (N10X); Scienza dell'amministrazione (Q02X); Diritto dell'economia (N05X); Seconda lingua straniera. b) Indirizzo politico-economico: Contabilita' nazionale (S02X); Economia politica (P01A); Politica economica (P01B); Seconda lingua straniera. c) Indirizzo politico-internazionale: Organizzazione internazionale (N14X); Relazioni internazionali (Q02X); Storia dei trattati e politica internazionale (Q04X); Seconda lingua straniera. d) Indirizzo storico-politico: Storia moderna (M01X); Storia delle istituzioni politiche (Q01C); Storia economica (P03X); Seconda lingua straniera. e) Indirizzo politico-sociale: Sociologia (Q05A); Metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A); Sociologia del diritto (Q05F); Seconda lingua straniera. Quarto anno: a) Indirizzo politico-amministrativo: Diritto amministrativo (N10X); Istituzioni di diritto e procedura penale (N17X); Seconda lingua straniera. b) Indirizzo politico-economico: Scienza delle finanze (P01C); Analisi economica (P01A); Seconda lingua straniera. c) Indirizzo politico-internazionale: Diritto delle Comunita' europee (N14X); Geografia politica ed economica (M06B); Seconda lingua straniera. d) Indirizzo storico-politico: Storia dell'amministrazione pubblica (Q01C); Storia contemporanea (M06X); Seconda lingua straniera. e) Indirizzo politico-sociale: Storia del pensiero sociologico (Q05A); Sociologia politica (Q05E); Seconda lingua straniera. Art. 19. - Il terzo ed il quarto anno saranno completati da sei annualita' d'insegnamento (opzionali) nella misura di tre per ciascun anno, di cui almeno quattro tra quelli indicati dal regolamento didattico della facolta' come caratterizzanti l'indirizzo ed attivati dal consiglio di facolta' nel piano didattico annualmente predisposto all'inizio dell'anno accademico. Il consiglio di facolta' stabilira' la durata semestrale o annuale degli insegnamenti predetti e la loro eventuale struttura modulare, secondo quanto previsto dall'art. 11.2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Catania, 31 ottobre 1996 Il rettore: RIZZARELLI