IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale e' stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli; Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Universita' di Napoli; Visto il decreto rettorale 16 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 1993; Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 1995 relativo alle modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze biologiche (tabella XXV); Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari; Visto lo statuto della Seconda Universita' degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1996 in particolare l'art. 11, comma 4, relativo al regolamento didattico di Ateneo; Considerato che nelle more dell'approvazione ed emanazione del regolamento didattico di Ateneo e' necessario comunque procedere alle modificazioni dell'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze biologiche (tabella XXV); Viste le proposte avanzate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali adunanza del 25 marzo 1996, del senato accademico del 29 marzo 1996 e del consiglio di amministrazione del 2 aprile 1996; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1996; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989 n. 168; Decreta: L'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze biologiche della Seconda Universita' degli studi di Napoli di cui al decreto rettorale 16 aprile 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 1993 e' soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli e gli stessi saranno successivamente inseriti nel regolamento didattico di Ateneo in fase di approvazione. CORSO Dl LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE Art. 1 (Accesso al corso di laurea). - L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 2 (Durata e articolazioni dei corsi). - La durata degli studi del corso di laurea in scienze biologiche e' fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno lo scopo di completare la preparazione dottrinale e metodologica degli studenti in settori specifici delle scienze biologiche di cui al successivo art. 5. Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestrali) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'attivita' didattico-formativa comportera' un totale di almeno 480 ore per anno nel triennio di base e di almeno 280 ore per anno nei bienni di indirizzo e constera' di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attivita' pratica potra' essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del docente del corso, previo stipula di apposite convenzioni. L'attivita' didattico-formativa e' di norma organizzata sulla base di annualita' costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati. Ogni corso monodisciplinare e' costituito da una annualita' di almeno ottanta ore o unita' didattiche di quaranta ore. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da unita' didattiche coordinate di quaranta ore, per un massimo di tre, impartite da piu' insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato. I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 5. Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovra' dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalita' di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea. Lo studente, durante il triennio di base, dovra' frequentare i due laboratori di biologia sperimentale di cui al successivo art. 5, per non meno di complessive 80 ore e sostenere con esito positivo le relative prove. Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche, potranno accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si fara' ricorso al criterio di continuita', di globalita' e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali ad un massimo di 26, di cui non meno di 17 e non piu' di 19 nel triennio comune. Lo studente dovra' superare, inoltre, l'esame di laurea che consistera' nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale, o che, comunque apporti un contributo originale la cui preparazione comporta la frequenza di almeno un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea. Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in scienze biologiche. Art. 3. - La facolta' nel recepire l'ordinamento didattico nazionale indichera' nel regolamento didattico di Ateneo per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 5. Art. 4 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno con apposito regolamento quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facolta' su proposta del consiglio di corso di laurea: a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualita'. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari con l'aggiunta di eventuali qualificazioni atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti; c) sceglie le discipline rispettando le indicazioni di cui al successivo art. 5; d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualita' che vi afferiscono precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' teorico-pratiche; e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; f) indica le annualita' di cui lo studente dovra' aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovra' aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita'; g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con corsi caratterizzanti e quelli consigliati; h) fissa le modalita' di organizzazione dei laboratori di biologia sperimentale e le attivita' teorico-pratiche da svolgersi nel loro ambito; i) indica le annualita' e/o le unita' didattiche comuni ai diplomi affini. Art. 5 (Articolazione del corso di laurea). - A) Laboratori di biologia sperimentale. Durante il triennio gli studenti sono tenuti a frequentare due laboratori di biologia sperimentale in due distinti anni. Scopo di questi laboratori, nei quali dovra' essere preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti, e' l'acquisizione delle conoscenze e abilita' pratiche di base nelle discipline a contenuto biologico, necessarie per l'approfondimento successivo in particolare nei bienni di indirizzo. I laboratori che dispongono di almeno 80 ore complessive, non danno luogo a titolarita' e sono caratterizzati da una didattica interdisciplinare. I docenti del corso di laurea e i ricercatori allo stesso afferenti, nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari, sono tenuti a concorrere alla attuazione dei laboratori. La facolta' su proposta del consiglio di corso di laurea e in base al proprio regolamento didattico, provvede ad organizzare i laboratori per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti dei docenti, in particolare il compito di coordinamento. L'accertamento del profitto ha luogo, per ogni corso di laboratorio, con le modalita' fissate nel regolamento didattico. I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea. B) Aree didattiche obbligatorie comuni. Il monte orario di attivita' didattiche assomma, nel triennio, a non meno di 1440 ore, oltre i due corsi di laboratorio di biologia sperimentale per un totale di 1520 ore. Area matematica: due annualita'. Lo studente deve acquisire nozioni di base del calcolo differenziale e integrale, della geometria analitica, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, dei linguaggi di programmazione, dell'analisi statistica, dei modelli matematici con particolare riguardo alle applicazioni nel campo della biologia. Settori: A01B Algebra, A01C Geometria, A01D Matematiche complementari, A02A Analisi matematica, A02B Probabilita' e statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica, K05B Informatica, S01B Statistica per le scienze sperimentali. Area fisica: due annualita' con almeno un semestre di laboratorio. Lo studente deve acquisire le conoscenze di base, finalizzate alle applicazioni nel campo della biologia, della fisica classica e moderna, delle proprieta' fisiche dei liquidi e dei gas; saranno necessarie conoscenze di termodinamica, elettromagnetismo, ottica, meccanica dei fluidi, radioattivita' e le nozioni essenziali relative alle misure e al trattamento dei dati sperimentali, nonche' le tecniche di base del laboratorio compreso l'uso dei calcolatori. Settore: B01B Fisica. Area chimica: tre annuallita' con almeno un semestre di laboratorio. Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della chimica generale, della chimica inorganica, della chimica organica ed i fondamenti della chimica fisica e delle metodiche di laboratorio. Gli argomenti devono essere affrontati tenuto conto che i corsi debbono fornire le basi per un moderno approccio alla biologia. Settori: C02X Chimica fisica, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica (C01A Chimica analitica o C05X per il laboratorio). Area biologica: 11 annualita'. Lo studente deve acquisire nozioni di base che riguardano i diversi livelli dell'organizzazione biologica, nonche' l'evoluzione, la filogenesi, lo sviluppo, l'ecologia e la distribuzione geografica dei viventi. Deve, inoltre, apprendere le nozioni di base dei fenomeni biologici: in particolare deve affrontare le problematiche di biochimica, di fisiologia cellulare dei tessuti e degli organismi, con riferimento ai corretti meccanismi chimico-fisici ed ai rapporti struttura-funzione. Deve conoscere i meccanismi molecolari di regolazione delle attivita' vitali, dalla trasmissione dell'informazione genetica ai fenomeni evolutivi. Deve avere conoscenze di base dell'interazione di fattori esterni con i fenomeni vitali e dei meccanismi di difesa. Delle 22 unita' didattiche previste per l'area biologica, 11 saranno ripartite uniformemente in modo da comprendere discipline dei settori: E01A Botanica, E01E Fisiologia vegetale, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata, E03A Ecologia, E04A Fisiologia generale, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale. Le restanti 11 unita' didattiche a concorrenza delle complessive 36 del triennio (oltre a quelle destinate ai due laboratori di biologia sperimentale) saranno utilizzate per discipline, ivi comprese quelle indicate nel primo gruppo, scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari di area biologica e di quelli previsti per il biennio di indirizzo. Due unita' didattiche dell'area matematica e/o dell'area fisica possono essere impartite nel biennio di indirizzo anziche' nel triennio di base. BIENNIO DI INDIRIZZO. La facolta' su proposta del consiglio di corso di laurea determina nel regolamento didattico uno o piu' indirizzi di laurea (di norma non oltre 5) tenendo conto della effettiva disponibilita' di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonche' delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea. Il biennio di indirizzo comprende non meno di 7 annualita' per complessive 560 ore di cui tre annualita' caratterizzanti l'indirizzo, prelevate da tre differenti settori scientifico-disciplinari. L'accesso al biennio di indirizzo e' condizionato al superamento delle condizioni di propedeuticita' fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione al quarto anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea tra quelli indicati nel manifesto degli studi. Gli insegnamenti opzionali a completamento del monte ore del biennio saranno indicati dalla facolta' su proposta del consiglio di corso di laurea, in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo. Art. 6 (Norme transitorie). - Fino all'approvazione del regolamento didattico di Ateneo, ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art. 5 si intendono indicati tutti gli insegnamenti previsti nei singoli settori scientifico-disciplinari e le scelte degli specifici insegnamenti avverranno secondo quanto previsto nel predetto articolo. Fino alla stessa scadenza, ai fini di quanto previsto all'art. 5 sub A le modalita' di accertamento del profitto per i due corsi di laboratorio di biologia sperimentale sono fissate nel manifesto annuale degli studi; nello stesso manifesto saranno, infine, indicati gli indirizzi del biennio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, 30 ottobre 1996 Il rettore: MANCINO