IL RETTORE
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale e'
stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli;
  Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1992
relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Universita' di
Napoli;
  Visto  il  decreto  rettorale  16  aprile  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 1993;
  Visto  il decreto ministeriale del 17 luglio 1995, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  268  del  16  novembre  1995  relativo  alle
modificazioni  all'ordinamento  didattico universitario relativamente
al corso di laurea in scienze biologiche (tabella XXV);
  Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto lo statuto della Seconda Universita' degli studi  di  Napoli,
emanato  con  decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato
nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  141  del  18
giugno   1996   in  particolare  l'art.  11,  comma  4,  relativo  al
regolamento didattico di Ateneo;
  Considerato che nelle  more  dell'approvazione  ed  emanazione  del
regolamento didattico di Ateneo e' necessario comunque procedere alle
modificazioni  dell'ordinamento didattico universitario relativamente
al corso di laurea in scienze biologiche (tabella XXV);
  Viste le proposte avanzate dalle autorita'  accademiche  di  questo
Ateneo  di  cui  alle  deliberazioni  del consiglio della facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali adunanza del 25  marzo  1996,
del   senato  accademico  del  29  marzo  1996  e  del  consiglio  di
amministrazione del 2 aprile 1996;
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1996;
  Riconosciuta  la  necessita'  di approvare le modifiche proposte in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989 n. 168;
                              Decreta:
  L'ordinamento  didattico  del corso di laurea in scienze biologiche
della Seconda Universita' degli studi di Napoli  di  cui  al  decreto
rettorale  16  aprile 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166
del 17 luglio 1993 e'  soppresso  e  sostituito  dai  seguenti  nuovi
articoli   e   gli   stessi   saranno  successivamente  inseriti  nel
regolamento didattico di Ateneo in fase di approvazione.
                CORSO Dl LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE
  Art. 1 (Accesso al corso di laurea). - L'accesso al corso di laurea
e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
  Art.  2 (Durata e articolazioni dei corsi). - La durata degli studi
del corso di laurea in scienze biologiche e' fissata in cinque  anni,
articolati  in  un  triennio  a  carattere  formativo  di  base ed in
successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno  lo  scopo
di   completare  la  preparazione  dottrinale  e  metodologica  degli
studenti in settori specifici delle  scienze  biologiche  di  cui  al
successivo art. 5.
  Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei cinque
anni  di  corso in due periodi didattici (semestrali) della durata di
almeno tredici settimane ciascuno.
  L'attivita' didattico-formativa comportera' un totale di almeno 480
ore per anno nel triennio di base e di almeno 280 ore  per  anno  nei
bienni  di indirizzo e constera' di lezioni, esercitazioni teoriche e
numeriche,  seminari,  corsi  monografici,  dimostrazioni,  attivita'
guidate,  visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione
e discussione di elaborati, ecc.
  Parte dell'attivita' pratica  potra'  essere  svolta  anche  presso
laboratori  e centri esterni sotto la responsabilita' del docente del
corso, previo stipula di apposite convenzioni.
  L'attivita' didattico-formativa e' di norma organizzata sulla  base
di   annualita'   costituite   da  corsi  ufficiali  di  insegnamento
monodisciplinari od integrati.
  Ogni corso monodisciplinare e'  costituito  da  una  annualita'  di
almeno ottanta ore o unita' didattiche di quaranta ore.
  Il   corso  di  insegnamento  integrato  e'  costituito  da  unita'
didattiche coordinate  di  quaranta  ore,  per  un  massimo  di  tre,
impartite  da  piu'  insegnanti e comunque con un unico esame finale.
Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso
integrato.
  I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati
in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 5.
  Durante il primo triennio del corso di laurea  lo  studente  dovra'
dimostrare  la  conoscenza  pratica  e  la comprensione di almeno una
lingua straniera di rilevanza scientifica,  di  norma  l'inglese.  Le
modalita'  di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di
laurea.
  Lo studente, durante il triennio di base, dovra' frequentare i  due
laboratori  di biologia sperimentale di cui al successivo art. 5, per
non meno di complessive 80 ore e  sostenere  con  esito  positivo  le
relative prove.
  Per  l'accertamento  finale di profitto, i consigli delle strutture
didattiche,  potranno  accorpare  due  corsi  dello  stesso   settore
scientifico-disciplinare  o  della  stessa area didattica in un unico
esame. Comunque,  nello  stabilire  le  prove  di  valutazione  della
preparazione   degli  studenti,  si  fara'  ricorso  al  criterio  di
continuita', di globalita' e di accorpamento in modo da  limitare  il
numero degli esami convenzionali ad un massimo di 26, di cui non meno
di 17 e non piu' di 19 nel triennio comune.
  Lo  studente  dovra'  superare,  inoltre,  l'esame  di  laurea  che
consistera' nella  discussione  della  tesi,  di  norma  a  carattere
sperimentale,  o che, comunque apporti un contributo originale la cui
preparazione comporta la  frequenza  di  almeno  un  anno  presso  un
laboratorio  sotto  la  guida  del  relatore  designato  dal corso di
laurea. Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di
dottore in scienze biologiche.
  Art.  3.  -  La  facolta'  nel  recepire  l'ordinamento   didattico
nazionale indichera' nel regolamento didattico di Ateneo per ciascuna
area      gli      insegnamenti      attingendoli     dai     settori
scientifico-disciplinari indicati nell'art. 5.
   Art. 4 (Manifesto degli studi). - All'atto  della  predisposizione
del  manifesto  annuale  degli  studi,  i  consigli  delle  strutture
didattiche   determineranno   con   apposito    regolamento    quanto
espressamente  previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n.
341/1990.
  In particolare il consiglio di facolta' su proposta  del  consiglio
di corso di laurea:
    a)  definisce  il  piano  di  studi ufficiale del corso di laurea
comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;
    b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
od  integrati)  che   costituiscono   le   singole   annualita'.   Le
denominazioni  di  tali  corsi dovranno essere scelte all'interno dei
settori  scientifico-disciplinari   con   l'aggiunta   di   eventuali
qualificazioni  atte  ad identificare il livello e il contenuto degli
insegnamenti;
    c) sceglie le discipline rispettando le  indicazioni  di  cui  al
successivo art. 5;
    d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualita' che
vi  afferiscono  precisando per ogni corso la frazione destinata alle
attivita' teorico-pratiche;
    e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad  una
medesima annualita' integrata;
    f)  indica  le annualita' di cui lo studente dovra' aver ottenuto
l'attestazione di frequenza  e  quali  e  quanti  esami  dovra'  aver
superato   al   fine  di  ottenere  l'iscrizione  all'anno  di  corso
successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita';
    g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali  orientamenti
attivati, con corsi caratterizzanti e quelli consigliati;
    h)  fissa  le  modalita'  di  organizzazione  dei  laboratori  di
biologia sperimentale e le attivita'  teorico-pratiche  da  svolgersi
nel loro ambito;
    i)  indica  le  annualita'  e/o  le  unita'  didattiche comuni ai
diplomi affini.
  Art. 5 (Articolazione del corso di  laurea).  -  A)  Laboratori  di
biologia sperimentale.
  Durante  il  triennio  gli  studenti  sono tenuti a frequentare due
laboratori di biologia sperimentale in due distinti anni.
  Scopo di questi laboratori, nei quali dovra' essere  preminente  la
partecipazione   attiva   degli   studenti   agli   esperimenti,   e'
l'acquisizione delle conoscenze e abilita'  pratiche  di  base  nelle
discipline  a  contenuto  biologico, necessarie per l'approfondimento
successivo in particolare nei bienni di indirizzo.
  I laboratori che dispongono di almeno 80 ore complessive, non danno
luogo  a  titolarita'  e  sono  caratterizzati   da   una   didattica
interdisciplinare.
  I  docenti  del  corso  di  laurea  e  i  ricercatori  allo  stesso
afferenti, nell'ambito dei rispettivi carichi didattici  orari,  sono
tenuti a concorrere alla attuazione dei laboratori.
  La  facolta' su proposta del consiglio di corso di laurea e in base
al  proprio  regolamento  didattico,  provvede   ad   organizzare   i
laboratori  per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti dei
docenti, in particolare il compito di coordinamento.
  L'accertamento  del  profitto  ha  luogo,   per   ogni   corso   di
laboratorio,  con  le  modalita' fissate nel regolamento didattico. I
relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.
 B) Aree didattiche obbligatorie comuni.
  Il monte orario di attivita' didattiche assomma,  nel  triennio,  a
non  meno  di  1440 ore, oltre i due corsi di laboratorio di biologia
sperimentale per un totale di
1520 ore.
Area matematica: due annualita'.
  Lo  studente  deve  acquisire   nozioni   di   base   del   calcolo
differenziale  e  integrale,  della  geometria  analitica, dei metodi
numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, dei linguaggi  di
programmazione,  dell'analisi  statistica, dei modelli matematici con
particolare riguardo alle applicazioni nel campo della biologia.
  Settori:   A01B   Algebra,   A01C   Geometria,   A01D   Matematiche
complementari,   A02A   Analisi   matematica,   A02B  Probabilita'  e
statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica,
K05B Informatica, S01B Statistica per le scienze sperimentali.
Area fisica: due annualita' con almeno un semestre di
  laboratorio.
  Lo studente deve acquisire le conoscenze di base, finalizzate  alle
applicazioni  nel  campo  della  biologia,  della  fisica  classica e
moderna, delle proprieta' fisiche dei  liquidi  e  dei  gas;  saranno
necessarie  conoscenze  di  termodinamica, elettromagnetismo, ottica,
meccanica dei fluidi, radioattivita' e le nozioni essenziali relative
alle misure e  al  trattamento  dei  dati  sperimentali,  nonche'  le
tecniche di base del laboratorio compreso l'uso dei calcolatori.
  Settore: B01B Fisica.
Area chimica: tre annuallita' con almeno un semestre di
  laboratorio.
  Lo  studente  deve  acquisire i concetti fondamentali della chimica
generale, della chimica  inorganica,  della  chimica  organica  ed  i
fondamenti della chimica fisica e delle metodiche di laboratorio. Gli
argomenti  devono  essere affrontati tenuto conto che i corsi debbono
fornire le basi per un moderno approccio alla biologia.
  Settori: C02X Chimica fisica, C03X Chimica generale ed  inorganica,
C05X   Chimica  organica  (C01A  Chimica  analitica  o  C05X  per  il
laboratorio).
Area biologica: 11 annualita'.
  Lo studente deve acquisire nozioni di base che riguardano i diversi
livelli  dell'organizzazione  biologica,  nonche'  l'evoluzione,   la
filogenesi, lo sviluppo, l'ecologia e la distribuzione geografica dei
viventi.
  Deve,   inoltre,   apprendere  le  nozioni  di  base  dei  fenomeni
biologici:  in  particolare  deve  affrontare  le  problematiche   di
biochimica,  di  fisiologia  cellulare dei tessuti e degli organismi,
con riferimento ai corretti meccanismi chimico-fisici ed ai  rapporti
struttura-funzione.
  Deve   conoscere  i  meccanismi  molecolari  di  regolazione  delle
attivita' vitali, dalla trasmissione  dell'informazione  genetica  ai
fenomeni evolutivi. Deve avere conoscenze di base dell'interazione di
fattori  esterni  con  i  fenomeni vitali e dei meccanismi di difesa.
Delle 22 unita' didattiche previste per l'area biologica, 11  saranno
ripartite   uniformemente  in  modo  da  comprendere  discipline  dei
settori: E01A Botanica, E01E Fisiologia vegetale, E02A Zoologia, E02B
Anatomia comparata, E03A Ecologia,  E04A  Fisiologia  generale,  E04B
Biologia   molecolare,   E05A   Biochimica,   E11X   Genetica,   E12X
Microbiologia generale.
  Le restanti 11 unita' didattiche a concorrenza delle complessive 36
del triennio (oltre a quelle destinate ai due laboratori di  biologia
sperimentale)  saranno utilizzate per discipline, ivi comprese quelle
indicate  nel  primo   gruppo,   scelte   all'interno   dei   settori
scientifico-disciplinari  di  area biologica e di quelli previsti per
il biennio di indirizzo.
  Due unita' didattiche dell'area  matematica  e/o  dell'area  fisica
possono  essere  impartite  nel  biennio  di  indirizzo  anziche' nel
triennio di base.
BIENNIO DI INDIRIZZO.
  La facolta' su proposta del consiglio di corso di laurea  determina
nel  regolamento  didattico  uno o piu' indirizzi di laurea (di norma
non oltre 5) tenendo conto della effettiva disponibilita' di  docenti
in   rapporto   agli   insegnamenti   da   impartire,  nonche'  delle
attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea. Il
biennio  di  indirizzo  comprende  non  meno  di  7  annualita'   per
complessive   560   ore   di   cui   tre  annualita'  caratterizzanti
l'indirizzo,     prelevate     da     tre     differenti      settori
scientifico-disciplinari.
  L'accesso  al  biennio  di indirizzo e' condizionato al superamento
delle condizioni  di  propedeuticita'  fissate  nel  manifesto  degli
studi.  Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione
al quarto anno uno degli indirizzi attivati nel corso di  laurea  tra
quelli indicati nel manifesto degli studi.
  Gli  insegnamenti  opzionali  a  completamento  del  monte  ore del
biennio saranno indicati dalla facolta' su proposta del consiglio  di
corso  di  laurea,  in coerenza con il contenuto formativo di ciascun
indirizzo.
  Art. 6 (Norme transitorie). - Fino all'approvazione del regolamento
didattico di Ateneo, ai fini  dell'applicazione  di  quanto  previsto
all'art.  5 si intendono indicati tutti gli insegnamenti previsti nei
singoli settori scientifico-disciplinari e le scelte degli  specifici
insegnamenti   avverranno   secondo   quanto  previsto  nel  predetto
articolo.
  Fino alla stessa scadenza, ai fini di quanto  previsto  all'art.  5
sub  A  le  modalita' di accertamento del profitto per i due corsi di
laboratorio di  biologia  sperimentale  sono  fissate  nel  manifesto
annuale degli studi; nello stesso manifesto saranno, infine, indicati
gli indirizzi del biennio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Napoli, 30 ottobre 1996
                                                  Il rettore: MANCINO