Ai prefetti della Repubblica
                                  Al commissario del Governo  per  la
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al presidente della commissione  di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
                                  Ai questori della Repubblica
                                     e, per conoscenza:
                                  Al  Comando  generale dell'Arma dei
                                  carabinieri
                                  Al Comando generale  della  Guardia
                                  di finanza
  A  seguito  dell'emanazione  della circolare n. 559/C. 612.12982. D
(1), in data 22 gennaio 1996,  sono  pervenuti  numerosi  quesiti  da
parte  di  prefetture,  comuni,  nonche'  da parte di associazioni di
categoria, con i quali e' stato chiesto di  conoscere  se  a  seguito
dell'entrata  in  vigore  della legge 28 dicembre 1995, n. 549 devono
ritenersi abrogate anche le tasse di concessione comunali corrisposte
per atti e provvedimenti dei comuni.
  Al riguardo si ritiene di dover chiarire che per quel che  concerne
gli  atti  ed  i  provvedimenti  la  cui  emanazione e' di competenza
propria  dei  comuni  nulla  e'  innovato  rispetto  alla  precedente
disciplina,  sia  per  quel  che  concerne  le  procedure  di rinnovo
automatico delle autorizzazioni, successivamente al  primo  rilascio,
sia  per  quanto  riguarda  il  pagamento  della  richiamata tassa di
concessione comunale, la quale non viene espressamente abrogata dalla
legge n. 549/1995.
  In ragione di cio', nella circolare in  argomento  non  si  fa  mai
riferimento  a  tale  tipo di tributo dovuto ai suddetti enti locali,
ovvero al decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 che lo ha istituito,
ne' tanto meno al decreto ministeriale 29 novembre  1978  (pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica 14 dicembre 1978, n. 702),
che ha individuato gli atti ed i provvedimenti soggetti  a  tassa  di
concessione  comunale,  in  applicazione  del citato decreto-legge n.
702/1978, nel  quale  viene  peraltro  precisato  che  "le  tasse  di
concessioni  comunali  sono  dovute  in  sostituzione  e nella stessa
misura delle corrispondenti tasse sulle concessioni governative".
  E' pur vero che nell'allegato A) alla  circolare  vengono  indicati
anche  provvedimenti  trasferiti  nella  competenza dei comuni, ma si
ritiene di dover osservare che in tale allegato sono stati  riportati
tutti  gli  atti ed i provvedimenti compresi nel titolo III "Pubblica
sicurezza"  - Sez. I, II, III e IV, della tabella allegata al decreto
ministeriale 20 agosto 1992 in quanto il comma 138 dell'art. 3  della
legge n. 549/1995 richiama espressamente tale decreto ministeriale.
  Occorre  pero' tener conto del fatto che nelle premesse del decreto
ministeriale  20  agosto  1992,  come  integrate  dall'art.   2   del
successivo decreto ministeriale 2 settembre 1992, viene precisato che
"gli  atti  e  provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono
soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti  a  tassa  di
concessione  regionale  o  comunale  sulla  base  delle  disposizioni
vigenti  in  materia  di  competenze  amministrative".   Precisazione
quest'ultima  che  e'  stata  poi  integralmente  riportata anche nel
decreto ministeriale 28 dicembre 1995, adottato in  attuazione  della
legge   n.  549/1995,  prima  dell'indicazione  delle  tariffe  sulle
concessioni governative vigenti a decorrere dal 1 gennaio 1996.
  Alla luce di quanto  precede,  va  chiarito  che,  per  il  rinnovo
automatico  della  licenza,  la presentazione della "dichiarazione di
prosecuzione dell'attivita'", di cui  e'  cenno  nella  circolare  n.
559/C.612.  12982.  D  (1),  in  data  22  gennaio  1996, e' valutata
indispensabile in tutti quei casi in cui per il rinnovo della licenza
medesima non e' dovuta ne' la tassa di concessione  governativa,  ne'
quelle  di  concessione  regionale  o  comunale,  poiche' in siffatte
circostanze mancherebbe contezza della volonta'  dell'interessato  di
proseguire  nello  svolgimento  di  quella  determinata attivita' per
l'anno successivo.
  Viceversa,  nell'ipotesi  in  cui  il  rinnovo  della  licenza  sia
subordinato  al  pagamento  di  una  tassa di concessione regionale o
comunale,  la  manifestazione   di   volonta'   dell'interessato   di
proseguire   nell'attivita'   deve  ritenersi  comprovata  da  "fatti
concludenti": il pagamento della tassa dovuta.
  Si pregano i signori prefetti  di  voler  comunicare,  nelle  forme
ritenute  piu'  opportune, il contenuto della presente circolare alle
amministrazioni comunali rientranti nella circoscrizione territoriale
di propria competenza, mentre i signori commissari del  Governo  sono
pregati    di   fornire   analoga   comunicazione   alle   rispettive
amministrazioni regionali.
   Roma, 8 novembre 1996
                                               p. Il Ministro: MASONE