Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Ai questori della Repubblica e, per conoscenza: Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Al Comando generale della Guardia di finanza A seguito dell'emanazione della circolare n. 559/C. 612.12982. D (1), in data 22 gennaio 1996, sono pervenuti numerosi quesiti da parte di prefetture, comuni, nonche' da parte di associazioni di categoria, con i quali e' stato chiesto di conoscere se a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 1995, n. 549 devono ritenersi abrogate anche le tasse di concessione comunali corrisposte per atti e provvedimenti dei comuni. Al riguardo si ritiene di dover chiarire che per quel che concerne gli atti ed i provvedimenti la cui emanazione e' di competenza propria dei comuni nulla e' innovato rispetto alla precedente disciplina, sia per quel che concerne le procedure di rinnovo automatico delle autorizzazioni, successivamente al primo rilascio, sia per quanto riguarda il pagamento della richiamata tassa di concessione comunale, la quale non viene espressamente abrogata dalla legge n. 549/1995. In ragione di cio', nella circolare in argomento non si fa mai riferimento a tale tipo di tributo dovuto ai suddetti enti locali, ovvero al decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 che lo ha istituito, ne' tanto meno al decreto ministeriale 29 novembre 1978 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 14 dicembre 1978, n. 702), che ha individuato gli atti ed i provvedimenti soggetti a tassa di concessione comunale, in applicazione del citato decreto-legge n. 702/1978, nel quale viene peraltro precisato che "le tasse di concessioni comunali sono dovute in sostituzione e nella stessa misura delle corrispondenti tasse sulle concessioni governative". E' pur vero che nell'allegato A) alla circolare vengono indicati anche provvedimenti trasferiti nella competenza dei comuni, ma si ritiene di dover osservare che in tale allegato sono stati riportati tutti gli atti ed i provvedimenti compresi nel titolo III "Pubblica sicurezza" - Sez. I, II, III e IV, della tabella allegata al decreto ministeriale 20 agosto 1992 in quanto il comma 138 dell'art. 3 della legge n. 549/1995 richiama espressamente tale decreto ministeriale. Occorre pero' tener conto del fatto che nelle premesse del decreto ministeriale 20 agosto 1992, come integrate dall'art. 2 del successivo decreto ministeriale 2 settembre 1992, viene precisato che "gli atti e provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative". Precisazione quest'ultima che e' stata poi integralmente riportata anche nel decreto ministeriale 28 dicembre 1995, adottato in attuazione della legge n. 549/1995, prima dell'indicazione delle tariffe sulle concessioni governative vigenti a decorrere dal 1 gennaio 1996. Alla luce di quanto precede, va chiarito che, per il rinnovo automatico della licenza, la presentazione della "dichiarazione di prosecuzione dell'attivita'", di cui e' cenno nella circolare n. 559/C.612. 12982. D (1), in data 22 gennaio 1996, e' valutata indispensabile in tutti quei casi in cui per il rinnovo della licenza medesima non e' dovuta ne' la tassa di concessione governativa, ne' quelle di concessione regionale o comunale, poiche' in siffatte circostanze mancherebbe contezza della volonta' dell'interessato di proseguire nello svolgimento di quella determinata attivita' per l'anno successivo. Viceversa, nell'ipotesi in cui il rinnovo della licenza sia subordinato al pagamento di una tassa di concessione regionale o comunale, la manifestazione di volonta' dell'interessato di proseguire nell'attivita' deve ritenersi comprovata da "fatti concludenti": il pagamento della tassa dovuta. Si pregano i signori prefetti di voler comunicare, nelle forme ritenute piu' opportune, il contenuto della presente circolare alle amministrazioni comunali rientranti nella circoscrizione territoriale di propria competenza, mentre i signori commissari del Governo sono pregati di fornire analoga comunicazione alle rispettive amministrazioni regionali. Roma, 8 novembre 1996 p. Il Ministro: MASONE