Con  decreto  14 ottobre 1996 la riscossione del carico tributario
di L. 945.143.420, dovuto dalla  ditta  Rebin  S.r.l.,  con  sede  in
Lecce,  e'  stata  sospesa ai sensi del quinto comma dell'art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
introdotto  dall'art.  4  della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un
periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La
direzione regionale delle entrate per la Puglia - sezione staccata di
Lecce, nel  provvedimento  di  esecuzione,  determinara'  l'ammontare
degli  interessi  dovuti  ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  602  introdotto  dal
medesimo  art.  4  della  legge  n.  46.  Il  concessionario,  in via
cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi posti in  essere  sui
beni  immobili  e  strumentali della sopramenzionata ditta, la quale,
comunque, dovra' prestare idonea garanzia,  anche  fidejussoria,  per
l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti
esecutivi.  La  sospensione sara' revocata con successivo decreto ove
vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa  o
venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
   Con decreto 7 ottobre 1996 la riscossione del carico tributario di
L.  1.428.042.832,  dovuto dalla Grisolia Giovanni ed Ugo S.n.c., con
sede in Imperia e dai soci Grisolia Giovanni e Grisolia Ugo e'  stata
sospesa  ai  sensi  del  quinto  comma  dell'art.  39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  introdotto
dall'art.  4  della  legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di
dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La  direzione
regionale delle entrate per la Liguria - sezione staccata di Imperia,
nel  provvedimento  di  esecuzione,  determinera'  l'ammontare  degli
interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4
della  legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali  della  sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovra'
prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per  l'eventuale  parte
del  credito  erariale  non  tutelato dai predetti atti esecutivi. La
sospensione sara' revocata  con  successivo  decreto  ove  vengano  a
cessare  i  presupposti  in base ai quali e' stata concessa o venga a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.