L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione delle delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita' sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo n. 174 che prevede, tra l'altro, l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto; Visto il decreto ministeriale in data 22 maggio 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciata alla societa' CBA vita S.p.a., con sede in Milano, via Cerva n. 20; Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti della societa' CBA vita S.p.a. in data 3 giugno 1996, concernente l'aggiornamento degli articoli 4 e 5 che comportano, rispettivamente, l'ampliamento dell'oggetto sociale con l'introduzione nello stesso della possibilita' di esercitare i rami infortuni e malattia di cui ai numeri 1 e 2 del punto A) della tabella allegata al decreto legislativo n. 175/1995 e l'aumento del capitale sociale, a titolo gratuito da lire 13 miliardi a lire 14 miliardi, mediante utilizzo della riserva straordinaria e a titolo oneroso, da lire 14 miliardi a lire 19 miliardi; Vista la delibera assunta nella medesima riunione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 3 giugno 1996 riguardante la modifica degli articoli 16, 17, 19 e 21 dello statuto sociale in ordine, rispettivamente, all'abrogazione del divieto per gli amministratori di assumere cariche in imprese concorrenti se non con il consenso del consiglio di amministrazione, alla nomina del presidente del consiglio a cura del consiglio stesso, all'abrogazione dell'obbligo di convocazione del consiglio almeno quattro volte l'anno e alla decadenza dell'intero consiglio al venir meno della maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea; Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento delle predette modifiche allo statuto sociale della societa' di cui trattasi; Dispone: E' approvato lo statuto sociale con le modifiche apportate agli articoli 4 e 5 che comportano, rispettivamente, l'ampliamento dell'oggetto sociale con l'introduzione nello stesso della possibilita' di esercitare i rami infortuni e malattia di cui ai numeri 1 e 2 del punto A) della tabella allegata al decreto legislativo n. 175/1995 e l'aumento di capitale sociale, a titolo gratuito da lire 13 miliardi a lire 14 miliardi, mediante utilizzo della riserva straordinaria e a titolo oneroso, da lire 14 miliardi a lire 19 miliardi. Sono altresi' approvate le modifiche agli articoli 16, 17, 19 e 21 in ordine, rispettivamente, all'abrogazione del divieto per gli amministratori di assumere cariche in imprese concorrenti se non con il consenso del consiglio di amministrazione, alla nomina del presidente del consiglio a cura del consiglio stesso, all'abrogazione dell'obbligo di convocazione del consiglio almeno quattro volte l'anno e alla decadenza dell'intero consiglio al venir meno della maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 novembre 1996 Il presidente: MANGHETTI