Il calce al decreto citato in epigrafe, riportato nella  suindicata
Gazzetta Ufficiale, a  pag.  14,  seconda  colonna,  deve  intendersi
riportata la seguente modifica dell'art. 7, comma 10,  dello  statuto
della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria: 
 
                              "Art. 7. 
 
  (Omissis). 
 
(Comma 10). 
  Non possono ricoprire la  carica  di  consigliere  coloro  che,  in
qualsiasi momento, perdono i requisiti previsti dal presente  statuto
nonche' i dipendenti in servizio della Fondazione  o  delle  societa'
conferitarie, il coniuge ed i  parenti  fino  al  secondo  grado  dei
dipendenti in servizio della Fondazione  e  degli  altri  consiglieri
della medesima. 
  (Omissis).".