Il calce al decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, a pag. 14, seconda colonna, deve intendersi riportata la seguente modifica dell'art. 7, comma 10, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria: "Art. 7. (Omissis). (Comma 10). Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, perdono i requisiti previsti dal presente statuto nonche' i dipendenti in servizio della Fondazione o delle societa' conferitarie, il coniuge ed i parenti fino al secondo grado dei dipendenti in servizio della Fondazione e degli altri consiglieri della medesima. (Omissis).".