IL RETTORE
VISTO  il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato
      con  Regio  Decreto  31  agosto  1933  n.  1592  e   successive
      modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regio Decreto-Legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito nella
      legge 2 gennaio 1936 n. 73;
VISTO  il  Regio  Decreto  30  settembre  1938  n.  1652 e successive
      modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 11 aprile 1953 n. 312;
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;
VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 in particolare gli artt. 2 e 12;
VISTO l'art. 10 della legge 7 agosto 1990 n.  245  con  il  quale  e'
      stata istituita la Seconda Universita' degli Studi di Napoli;
VISTO  l'art.  4  del  Decreto del Ministero dell'Universita' e della
      Ricerca Scientifica e Tecnologica del 25 marzo 1991;
VISTO  il  D.P.R.  27  aprile  1992  relativo  all'allocazione  delle
      strutture della Seconda Universita' di Napoli;
VISTO il D.R. n. 165 del 31 dicembre 1992;
VISTO  l'art.  11  della  legge 19 novembre 1990 n. 341 relativa agli
      ordinamenti didattici universitari;
VISTO il D.M. dell'11 maggio 1995 pubblicato nella  S.O.G.U.  n.  167
      del  19  luglio  1995,  recante  modificazioni  all'ordinamento
      didattico   universitario   relativamente   alle   Scuole    di
      Specializzazione del settore medico (tabella XLV/2);
VISTO  il D.M. del 14 febbraio 1996 che rettifica il sopracitato D.M.
      dell'11 maggio 1995;
VISTO il D.M. del 31 luglio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 209 del  6
      settembre  1996,  recante  modificazioni  ed  integrazioni alla
      sopracitata tabella XLV/2;
VISTO lo Statuto della Seconda Universita'  degli  Studi  di  Napoli,
      emanato con D.R. n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato sul S.O.
      G.U.  n. 141 del 18 giugno 1996, in particolare l'art. 11 comma
      4 relativo al Regolamento Didattico di Ateneo;
CONSIDERATO  che,  nelle  more  dell'approvazione  ed  emanazione del
      predetto  Regolamento  Didattico  di  Ateneo,   e'   necessario
      comunque  procedere  alle  modificazioni di cui all'ordinamento
      didattico   universitario   relativamente   alle   Scuole    di
      Specializzazione del settore medico (tabella XLV/2);
VISTE  le  proposte  avanzate  dalle  Autorita' Accademiche di questo
      Ateneo di cui alle deliberazioni del Consiglio  della  Facolta'
      di Medicina e Chirurgia, adunanza del 3 maggio 1996, del Senato
      Accademico   del   28   giugno   1996   e   del   Consiglio  di
      Amministrazione del 19 luglio 1996;
VISTO il  parere  favorevole  espresso  dal  Consiglio  Universitario
      Nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1996;
RICONOSCIUTA  la  necessita'  di  approvare  le modifiche proposte in
      deroga al termine triennale di cui all'ultimo  comma  dell'art.
      17 del T.U. approvato con R.D. 31 agosto 1933 n. 1592;
VISTO l'art. 16 della legge 9 maggio 1989 n. 168;
                               DECRETA
Le  norme  generali  e  statutarie  delle  Scuole di Specializzazione
afferenti  alla  Facolta'  di  Medicina  e  Chirurgia  della  Seconda
Universita'  degli  Studi di Napoli sono soppresse e sostituite con i
seguenti nuovi articoli e gli stessi saranno successivamente inseriti
nel Regolamento Didattico di Ateneo, in fase di approvazione;
                               ART. 1
   Le  norme generali comuni a tutte le Scuole di Specializzazione di
cui al D.P.R. 22 ottobre 1987 - G.U. n. 57  del  9  marzo  1988  sono
soppresse e sostituite con i seguenti nuovi articoli:
            NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
   Il  presente  ordinamento  generale  si  applica  alle  Scuole  di
Specializzazione abilitate alla  formazione  di  medici  specialisti.
L'elenco  di  dette  specializzazioni  e'  formato  ed aggiornato con
Decreto del Ministro del MURST di concerto con quello  della  Sanita'
in accordo con l'art. 1 del decreto legislativo n. 257-1991.
ART. 1 (Istituzione finalita' titolo conseguito)
1.1 Nella Seconda Universita' degli studi di Napoli sono istituite le
Scuole  di specializzazione dell'area medica eventualmente articolate
in indirizzi.
1.2 Le Scuole hanno  lo  scopo  di  formare  medici  specialisti  nel
settore dell'area medica.
1.3  Le  Scuole  rilasciano  il titolo di specialista nello specifico
settore.
1.4 L'Universita' puo' istituire altresi' Corsi di aggiornamento,  ai
sensi  e  con  le  modalita'  previste  dall'art.  6  della  legge n.
341/1990.  A  tali  corsi  si  applicano  le  norme  attuative  della
Direttiva CEE 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.
ART. 2 (Organizzazione delle scuole)
2.1 La durata del Corso degli studi per ogni singola Specializzazione
e' definito nell'Ordinamento didattico specifico della Scuola.
2.2  Ciascun  anno  di  corso  prevede  di norma 200 ore di didattica
formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare
frequentando le strutture sanitarie delle  Scuole  universitarie  e/o
ospedaliere   convenzionate,   sino   a  raggiungere  l'orario  annuo
complessivo previsto per il personale medico a tempo  pieno  operante
nel  Servizio  Sanitario  Nazionale.  Tali  ordinamenti delle singole
scuole disciplinano gli specifici standards formativi.
2.3 Concorrono al funzionamento delle Scuole la Facolta' di  Medicina
e  Chirurgia,  i  Dipartimenti  e  gli  Istituti nonche' le strutture
ospedaliere eventualmente convenzionate.
2.4 Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono  rispondere  nel
loro  insieme  a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del
decreto legislativo n. 257/1991.
2.5 Rispondono automaticamente  a  tali  requisiti  gli  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti
con quello proprio della scuola di Specializzazione.
Le  predette  strutture  non  Universitarie  sono  individuate  con i
protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma  2  del  decreto
legislativo n. 502/1992.
2.6  La  formazione deve avvenire nelle strutture Universitarie ed in
quelle Ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali
tali da garantire, oltre ad una  adeguata  preparazione  teorica,  un
congruo  addestramento  professionale  pratico, compreso il tirocinio
nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (Legge n. 428/1990
e decreto legislativo n. 257/1991).
2.7  Fatti  salvi  i  criteri  generali per la regolamentazione degli
accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse  umane
e  finanziarie  ed  alle  strutture ed attrezzature disponibili, ogni
Scuola e' in grado  di  accettare  un  numero  massimo  di  iscritti,
determinato per ciascun anno di corso ed in totale.
   Il   numero   effettivo   degli   iscritti  e'  determinato  dalla
programmazione nazionale, stabilita  di  concerto  tra  il  Ministero
della  Sanita'  ed  il  Ministero  dell'Universita'  e  della Ricerca
Scientifica e Tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei  posti
tra le singole Scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna Scuola non
puo'  superare  quello  totale  previsto  nello  Statuto;  in caso di
previsione statutaria di indirizzi riservati a laureati  non  medici,
lo statuto della Scuola indica il numero massimo degli iscrivibili.
2.8 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati del
Corso  di  Laurea in Medicina e Chirurgia, nonche', per gli specifici
indirizzi, laureati non medici.  Le  lauree  sono  specificate  nelle
singole tipologie.
Sono  altresi'  ammessi  al  Concorso coloro che siano in possesso di
titolo di studio, conseguito presso Universita' straniere e  ritenuto
equipollente dalle competenti Autorita' accademiche italiane.
2.9  I  laureati  in  Medicina  e  Chirurgia  utilmente  collocati in
graduatoria di merito per l'accesso alle Scuole  di  Specializzazione
possono  essere  iscritti  alle  Scuole  stesse purche' conseguono il
titolo di abilitazione all'esercizio  professionale  entro  la  prima
sessione  utile  successiva  all'effettivo  inizio dei singoli corsi.
Durante  tale  periodo   i   predetti   specializzandi   acquisiscono
conoscenze  teoriche  e  le prime nozioni pratiche nell'ambito di una
progressiva assunzione di responsabilita' professionale.
ART. 3 (Piano di studi di addestramento professionale)
3.1 Il Consiglio della Scuola e' tenuto a determinare l'articolazione
del Corso di Specializzazione ed il relativo piano  degli  studi  nei
diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo 2.3.
   Il  Consiglio  della Scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui
all'art. 1.2 e gli obiettivi  previsti  nel  successivo  art.  3.2  e
specificati  nelle  Tabelle  A  e B relative agli standards formativi
specifici per ogni Specializzazione, determina pertanto, nel rispetto
dei diritti dei malati:
a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le
   attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio;
b) la suddivisione nei periodi temporali  delle  attivita'  didattica
   teorica  e  seminariale,  di  quella  di  tirocinio  e le forme di
   tutorato.
3.2 Il Piano di studi e' determinato dal Consiglio di ogni Scuola nel
rispetto degli obiettivi generali e di quelli  da  raggiungere  nelle
diverse  aree,  degli  obiettivi  specifici  e  dei  relativi settori
scientifico disciplinari riportati per ogni singola  Specializzazione
nella specifica Tabella A.
   L'organizzazione   del  processo  di  addestramento  ivi  compresa
l'attivita' svolta in prima persona,  minima  indispensabile  per  il
conseguimento del Diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto
per ogni singola Specializzazione nella specifica Tabella B.
3.3  Il  Piano  dettagliato  delle  attivita'  formative  di  cui  ai
precedenti commi 3.1 e 3.2 e' deliberato dal Consiglio della Scuola e
reso pubblico nel Manifesto annuale degli Studi.
ART.  4  (Programmazione  annuale  delle  attivita'  e  verifica  del
       tirocinio)
4.1 All'inizio di ciascun anno di corso  il  Consiglio  della  Scuola
programma  le  attivita'  comuni  per  gli  specializzandi  e  quelle
specifiche relative al tirocinio.
4.2 Per tutta la durata della Scuola gli specializzandi sono  guidati
nel  loro  percorso  formativo  da  tutori  designati annualmente dal
Consiglio della Scuola.
4.3 Il Tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle
ospedaliere  convenzionate.  Lo  svolgimento   della   attivita'   di
tirocinio  e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti
ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle
strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
4.4  Il  Consiglio  della  Scuola  puo'  autorizzare  un  periodo  di
frequenza all'estero in strutture Universitarie ed extrauniversitarie
coerenti  con  le finalita' della Scuola per periodi complessivamente
non superiori ad un anno. A  conclusione  del  periodo  di  frequenza
all'estero,  il  Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile, sulla
base  d'idonea  documentazione,  l'attivita'  svolta  nelle  suddette
strutture estere.
ART. 5 (Esame di diploma)
5.1 L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto
su   una  tematica,  coerente  con  i  fini  della  Specializzazione,
assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame  stesso
e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.
5.2  La  Commissione  d'esame  per  il  conseguimento  del Diploma di
Specializzazione e' nominata  dal  Rettore  dell'Ateneo,  secondo  la
vigente normativa.
5.3 Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver
frequentato  in  misura  corrispondente  al  monte ore previsto, aver
superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in  prima
persona,  con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti
medici  specialistici  certificati  secondo  lo  standards  nazionale
specifico riportato nelle Tabelle B.
ART. 6 (Protocolli di intesa e convenzioni)
6.1  L'Universita',  su proposta del Consiglio della singola Scuola e
del Consiglio della Facolta' di Medicina e Chirurgia quando  trattasi
di  pi`'  Scuole per la stessa Convenzione, puo' stabilire protocolli
di  intesa  ai  sensi  del  2  comma  dell'articolo  6  del   decreto
legislativo  n.  502/1992,  per  i  fini  di  cui all'articolo 16 del
medesimo decreto legislativo.
6.2 L'Universita', su  proposta  del  Consiglio  della  Scuola,  puo'
altresi'  stabilire  Convenzioni  con  Enti  Pubblici  o  Privati con
finalita'  di  sovvenzionamento  per  lo  svolgimento  di   attivita'
coerenti con gli scopi della Scuola.
ART. 7 (Norme finali)
7.1  Le  Tabelle  A  e B, che definiscono gli standards nazionali per
ogni  singola  tipologia  di  Scuola  (sugli  obiettivi  formativi  e
relativi   settori   scientifico   disciplinari   di   pertinenza   e
sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame
finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'Universita' e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica,  con  le  procedure  di  cui
all'art.  9  della  legge  341/1990).  Gli standards sono applicati a
tutti gli indirizzi previsti.
7.2  La  Tabella  relativa  ai  requisiti  minimi  necessari  per  le
strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure
di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.