IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1989, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 41, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione penitenziaria - pari a complessive n. 8775 unita'; Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed in particolare gli articoli 34 e 35 con i quali sono state incrementate di complessive 291 unita' le suddette dotazioni organiche. Visto il decreto interministeriale 1 agosto 1991 registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1993, registro n. 18, foglio n. 258, con il quale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e' stata determinata la dotazione organica del personale appartenente alla nona qualifica funzionale, in complessive n. 356 unita'; Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356, con cui la dotazione organica di 9.422 unita', determinata per l'amministrazione penitenziaria per effetto di sommatoria delle dotazioni organiche del personale dell'amministrazione penitenziaria gia' fissata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1988, con la consistenza numerica della nona qualifica funzionale e con l'entita' degli incrementi apportati dagli articoli 34 e 35 (tabella G), della legge 15 dicembre 1990, n. 395, viene ridotta del numero dei posti indicato nella tabella A allegata al predetto decreto-legge, destinato ad affluire all'ufficio centrale per la giustizia minorile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1993, recante modificazioni alle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - determinate in 8.631 unita'; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1957, n. 3; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 28 giugno 1991, emanato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325; Vista la legge 16 ottobre 1991, n. 321, ed in particolare l'art. 5, la cui validita' e' stata prorogata fino al 31 dicembre 1995 dal decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, da ultimo reiterato con decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge 27 ottobre 1995, n. 437, con il quale in deroga a qualsiasi norma limitativa ed ostativa, il Ministro di grazia e giustizia e' stato autorizzato ad indire i concorsi necessari per il reclutamento di personale nei ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia da assegnare alle qualifiche funzionali e profili professionali non coperti o solo parzialmente coperti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992, emanato in attuazione dell'art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, con il quale e' stata determinata la comparazione tra le qualifiche del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato e le corrispondenti qualifiche dell'amministrazione penitenziaria; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 448, emanato in attuazione dell'art. 5, comma 5, della legge 15 dicembre 1990, n. 395; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, in particolare l'art. 3, commi 5 e 6; Preso atto della consistenza numerica del personale, rilevata alla data del 31 agosto 1993, dell'amministrazione penitenziaria; Vista la circolare - direttiva n. 5/95 del 30 gennaio 1995, emanata dal Ministro per la funzione pubblica e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 1995; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'art. 1, comma 5; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 1996 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni in materia di pubblico impiego; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Decreta: Art. 1. Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - sono provvisoriamente determinate nella misura pari ai posti indicati nella tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.