IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  14
settembre  1988,  registrato  alla Corte dei conti il 21 aprile 1989,
registro n. 5 Presidenza, foglio n.  41,  con  il  quale  sono  state
determinate  le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei
profili  professionali  del  personale  del  Ministero  di  grazia  e
giustizia  -  Amministrazione  penitenziaria  - pari a complessive n.
8775 unita';
  Vista la legge 15 dicembre 1990, n.  395,  ed  in  particolare  gli
articoli  34  e 35 con i quali sono state incrementate di complessive
291 unita' le suddette dotazioni organiche.
  Visto il decreto interministeriale 1 agosto  1991  registrato  alla
Corte  dei conti il 6 maggio 1993, registro n. 18, foglio n. 258, con
il quale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto del  Presidente
della  Repubblica  8  maggio  1987,  n.  266, e' stata determinata la
dotazione organica del personale  appartenente  alla  nona  qualifica
funzionale, in complessive n. 356 unita';
  Visto  il  decreto-legge  8  giugno  1992,  n. 306, convertito, con
modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356, con cui  la  dotazione
organica   di   9.422   unita',   determinata  per  l'amministrazione
penitenziaria per effetto di sommatoria delle dotazioni organiche del
personale dell'amministrazione penitenziaria gia' fissata dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1988,  con  la
consistenza  numerica della nona qualifica funzionale e con l'entita'
degli incrementi apportati dagli articoli 34 e 35 (tabella G),  della
legge  15  dicembre  1990, n. 395, viene ridotta del numero dei posti
indicato  nella  tabella  A  allegata  al   predetto   decreto-legge,
destinato ad affluire all'ufficio centrale per la giustizia minorile;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno
1993, recante modificazioni alle dotazioni organiche delle qualifiche
funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di
grazia  e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
- determinate in 8.631 unita';
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  l'art.  132  del  decreto del Presidente della Repubblica 30
gennaio 1957, n. 3;
  Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
  Visto il decreto del Ministro  per  la  funzione  pubblica  del  28
giugno  1991,  emanato  in  attuazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;
  Vista la legge 16 ottobre 1991, n. 321, ed in particolare l'art. 5,
la cui validita' e' stata prorogata fino  al  31  dicembre  1995  dal
decreto-legge  28  ottobre  1994,  n.  601,  da  ultimo reiterato con
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge 27  ottobre
1995,  n. 437, con il quale in deroga a qualsiasi norma limitativa ed
ostativa, il Ministro di grazia e giustizia e' stato  autorizzato  ad
indire  i  concorsi  necessari  per  il reclutamento di personale nei
ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia da assegnare  alle
qualifiche  funzionali  e  profili  professionali  non coperti o solo
parzialmente coperti;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992,
emanato in attuazione dell'art. 40 della legge 15 dicembre  1990,  n.
395,  con  il  quale  e'  stata  determinata  la  comparazione tra le
qualifiche del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato
e le corrispondenti qualifiche dell'amministrazione penitenziaria;
  Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.  448,  emanato  in
attuazione  dell'art.  5,  comma  5, della legge 15 dicembre 1990, n.
395;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, in particolare  l'art.  3,
commi 5 e 6;
  Preso  atto della consistenza numerica del personale, rilevata alla
data del 31 agosto 1993, dell'amministrazione penitenziaria;
  Vista la circolare - direttiva n. 5/95 del 30 gennaio 1995, emanata
dal Ministro per la funzione pubblica  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 1995;
  Vista  la  legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'art.
1, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo
1996 con il  quale  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ha
delegato  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica  ad esercitare le
funzioni in materia di pubblico impiego;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali  e  dei  profili
professionali  del  personale  del  Ministero di grazia e giustizia -
Dipartimento    dell'amministrazione     penitenziaria     -     sono
provvisoriamente  determinate  nella  misura  pari  ai posti indicati
nella  tabella  A  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.