IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 97, comma 2, della Costituzione;
  Visti gli articoli 15 e 118, comma 2, del codice della navigazione,
approvato con regio decreto 30 maggio 1947, n. 327;
  Visto l'art. 219, comma 3, del regolamento di esecuzione al  codice
della   navigazione,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  Ritenuta la necessita' di soddisfare le  esigenze  della  marineria
residente  nella  provincia  di  Ragusa intesa ad ottenere e disporre
servizi essenziali ed  immediati  per  l'espletamento  delle  proprie
attivita' lavorative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ufficio  circondariale  marittimo  di  Pozzallo  e' autorizzato a
tenere le matricole della gente di mare di prima e seconda categoria.