IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 97, comma 2, della Costituzione; Visti gli articoli 15 e 118, comma 2, del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 maggio 1947, n. 327; Visto l'art. 219, comma 3, del regolamento di esecuzione al codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Ritenuta la necessita' di soddisfare le esigenze della marineria residente nella provincia di Ragusa intesa ad ottenere e disporre servizi essenziali ed immediati per l'espletamento delle proprie attivita' lavorative; Decreta: Art. 1. L'ufficio circondariale marittimo di Pozzallo e' autorizzato a tenere le matricole della gente di mare di prima e seconda categoria.