IL RETTORE
 
 VISTA  la  Legge 9.05.1989 n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e
16;
 VISTO il proprio Decreto 4.03.1995 n. 553, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 72 del 27.03.1995, con cui e' stato emanato  lo  Statuto
dell'Universita' degli Studi di Ferrara;
 VISTO  in particolare l'articolo 60 del citato Decreto che individua
nel Senato Accademico allargato alle componenti previste all'articolo
11.4 l'organo preposto alla revisione dello Statuto;
 VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del  21.02.1996  e  del
19.04.1996;
 VISTA  la  Rettorale  n. 12600 del 7.05.1996 con la quale sono state
inoltrate al Ministero le deliberazioni assunte dal Senato Accademico
relative alle modifiche dello Statuto;
 CONSIDERATO che, alla data attuale, sono trascorsi circa 5  mesi  da
tale inoltro e che, a norma di Legge, il Ministero aveva 60 giorni di
tempo per far pervenire eventuali rilievi di legittimita' e di merito
alle modifiche approvate;
 CONSIDERATO   pertanto   che  le  modifiche,  approvate  dal  Senato
Accademico dell'Universita' degli Studi di Ferrara, con le formalita'
previste dall'articolo 60 dello Statuto, debbano ritenersi operative;
 RITENUTO che sia utilmente compiuto il  procedimento  amministrativo
previsto per l'emanazione delle modifiche dello Statuto dell'Ateneo;
 
                               DECRETA
 
 Sono  emanate  le  seguenti  modifiche allo Statuto dell'Universita'
degli Studi di Ferrara, in forza  delle  quali  lo  Statuto  medesimo
risulta  essere  quello  di cui all'allegato al presente decreto, del
quale costituisce parte integrante.
Art. 10 (Il Rettore)
Il comma 2.d e' sostituito dal seguente:
 d) Verifica i risultati della gestione amministrativa, finanziaria e
patrimoniale  dell'Universita',  per  valutare  la  rispondenza  alle
direttive  generali impartite; impartisce le direttive politiche e di
gestione  sulla  base  delle  quali   il   Direttore   Amministrativo
predispone  il  bilancio  di  previsione; procede ad una verifica sul
rendiconto consuntivo.
Art. 10 (Il Rettore)
Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 3.  Il  Rettore  e'  eletto  tra  i  professori  di   prima   fascia
dell'Universita'   ed   e'   nominato   con   Decreto   del  Ministro
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
Art. 11 (Senato Accademico)
Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 e) indica i criteri per la ripartizione  delle  risorse  finanziarie
tra  le  strutture dell'Ateneo, individuando le linee di orientamento
per la destinazione della spesa;
 La lettera f) e' soppressa con il conseguente slittamento delle suc-
cessive lettere.
Art. 12 (Consiglio della Ricerca)
Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 Il Consiglio della ricerca e' organo consultivo dell'Universita' per
quanto  concerne  i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
fra le strutture dell'Ateneo e per la ricerca.  Esso  esprime  parere
sui piani di sviluppo dell'Universita' e sulle modifiche di Statuto
Art. 13 (Consiglio di Amministrazione)
 Al comma 2 viene aggiunta la lettera h)
 h)   Un   rappresentante   del   Governo,   designato  dal  Ministro
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla base
di una terna di nomi indicati dal Rettore.
Art. 18 (Comitato per lo sport universitario)
Il comma 6 e' sostituito dal seguente:
 L'affidamento in convenzione, in conformita' a quanto previsto dalla
normativa  in  vigore,  e'   prioritariamente   offerto   al   Centro
Universitario Sportivo.
Art. 19 (Collegio dei Revisori dei Conti)
Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' presieduto da un Magistrato
della Corte dei Conti ed e' composto da un Dirigente della Ragioneria
Generale dello Stato e da un Dirigente del Ministero dell'Universita'
e  della  Ricerca  Scientifica e Teconolgica. Due funzionari di grado
non  inferiore  al  settimo  appartenenti   ai   medesimi   organismi
suppliranno i titolari in caso di assenza o impedimento. Le modalita'
di  funzionamento  del  Collegio  sono  stabilite dal Regolamento per
l'Amministrazione e la contabilita'.
Art. 23 (Accesso alla qualifica di dirigente)
Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 2.  Il  concorso  e'  indetto  con   Provvedimento   del   Direttore
Amministrativo,   e   pubblicato   sulla   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. Il bando  indica  il  termine  di  presentazione
delle domande, il numero di posti e le modalita' di partecipazione.
Art. 28 (Consigli delle strutture didattiche)
Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 2.  I  Consigli dei corsi di Laurea e di Diploma sono costituiti dai
professori  di  ruolo,  dagli  altri  professori  ufficiali   e   dai
ricercatori  afferenti,  da una rappresentanza degli studenti, da una
rappresentanza del Personale tecnico-amministrativo.  Il  regolamento
di  Facolta'  definisce  i criteri per le afferenze e le modalita' di
elezione della rappresentanza degli studenti.  Gli  altri  professori
ufficiali e i rappresentanti del personale tecnico amministrativo, ai
fini del calcolo del numero legale, vengono conteggiati solo nel caso
siano presenti.
Art. 32 (Direttore di Dipartimento)
Il comma 4 e' soppresso
Art. 48 (Attivita' didattica)
Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 3.  Al  fine  di  consentire  un  proficuo rapporto tra professori e
studenti  e  per  favorire  l'inserimento  di  questi  ultimi   nella
comunita'  universitaria,  l'Universita',  nei  casi consentiti dalla
normativa  vigente,  puo'  determinare  il   numero   massimo   delle
iscrizioni  ai  corsi  di Diploma e di Laurea; esso viene fissato dal
Senato Accademico sulla base di una relazione tecnica predisposta dai
rispettivi   Consigli   di   Facolta',   udito   il   Consiglio    di
Amministrazione.   I   criteri,  le  modalita'  di  ammissione  e  le
condizioni   per  il  mantenimento  dello  status  di  studente  sono
stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.
Art. 56 (Centri di gestione e di spesa)
Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 2. Ferma restando l'unicita' del bilancio dell'Ateneo sono centri di
gestione  le  strutture  dotate  di  autonomia  di  bilancio,   quali
l'Amministrazione  centrale,  i  Dipartimenti  e le strutture cui sia
stata attribuita autonomia finanziaria e di spesa, secondo le  proce-
dure previste dal presente Statuto.
Art. 60 (Modifiche di statuto)
Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
 4. Le modifiche dello Statuto sono approvate, a maggioranza assoluta
dei  componenti,  dal  Senato  Accademico,  sentiti  il  Consiglio di
Amministrazione,  il  Consiglio  della  Ricerca,  il  Consiglio   del
Personale  Tecnico  -  Amministrativo  e  gli Organi collegiali delle
strutture interessate alla modifica.
Art. 62 (Elezioni)
Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 1. La votazione per l'elezione degli organi e' valida  se  vi  abbia
preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente
disposto dalla legge o dal presente Statuto; essa avviene a scrutinio
segreto.
Art. 62 (Elezioni)
Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
 5.  Il Vice presidente della Consulta dei Dipartimenti, i membri del
Comitato per lo sport universitario, del  Consiglio  degli  Studenti,
del  Consiglio  della  Ricerca e quelli fra questi ultimi designati a
partecipare al Senato Accademico e al Consiglio  di  Amministrazione,
nonche'  i  rappresentanti  in Senato Accademico dei professori e dei
ricercatori di cui all'art. 11 comma  4,  durano  in  carica  per  un
biennio  e  sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una
sola volta, con l'eccezione dei membri  del  Comitato  per  lo  sport
universitario.
Art. 63 (Incompatibilita')
L'articolo e' sostituito dal seguente:
 1.  Le  incompatibilita' fra le varie funzioni previste dal presente
Statuto e fra queste e l'opzione con il tempo  definito  sono  quelle
previste dalla legge.
 2.  I  membri  eletti  in  rappresentanza delle varie componenti non
possono   fare   parte   contemporaneamente    del    Consiglio    di
Amministrazione e del Senato Accademico.
Art. 67 (Afferenze e adesioni)
Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 2.  L'afferenza,  richiesta dall'interessato, puo' essere negata dal
Consiglio di Dipartimento o Istituto solo nel caso in cui il  settore
scientifico-disciplinare  non  sia  previsto  fra quelli afferenti al
Dipartimento o Istituto; in tal  caso  spetta  al  Senato  Accademico
l'assegnazione dell'afferenza.
Art. 68 (Silenzio assenso)
L'articolo e' sostituito dal seguente:
 1. In tutti i casi in cui sia previsto un parere di uno degli organi
disciplinati  dal presente Statuto, questo e' da ritenersi favorevole
qualora non venga dato entro trenta giorni dalla richiesta.
Art. 75 (Assistenti e tecnici laureati)
L'articolo e' sostituito dal seguente:
 1.  Le  disposizioni  dello  Statuto e dei regolamenti concernenti i
ricercatori di ruolo si applicano anche agli assistenti del ruolo  ad
esaurimento;  si  applicano  altresi'  ai  tecnici  laureati  di  cui
all'art. 16 della legge 19 Novembre 1990, n. 341, limitatamente  alle
materie previste nella legge medesima.
 Ferrara, 4 ottobre 1996
                                                  Il rettore: DALPIAZ