IL RETTORE VISTA la Legge 9.05.1989 n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16; VISTO il proprio Decreto 4.03.1995 n. 553, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27.03.1995, con cui e' stato emanato lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Ferrara; VISTO in particolare l'articolo 60 del citato Decreto che individua nel Senato Accademico allargato alle componenti previste all'articolo 11.4 l'organo preposto alla revisione dello Statuto; VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 21.02.1996 e del 19.04.1996; VISTA la Rettorale n. 12600 del 7.05.1996 con la quale sono state inoltrate al Ministero le deliberazioni assunte dal Senato Accademico relative alle modifiche dello Statuto; CONSIDERATO che, alla data attuale, sono trascorsi circa 5 mesi da tale inoltro e che, a norma di Legge, il Ministero aveva 60 giorni di tempo per far pervenire eventuali rilievi di legittimita' e di merito alle modifiche approvate; CONSIDERATO pertanto che le modifiche, approvate dal Senato Accademico dell'Universita' degli Studi di Ferrara, con le formalita' previste dall'articolo 60 dello Statuto, debbano ritenersi operative; RITENUTO che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche dello Statuto dell'Ateneo; DECRETA Sono emanate le seguenti modifiche allo Statuto dell'Universita' degli Studi di Ferrara, in forza delle quali lo Statuto medesimo risulta essere quello di cui all'allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. Art. 10 (Il Rettore) Il comma 2.d e' sostituito dal seguente: d) Verifica i risultati della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Universita', per valutare la rispondenza alle direttive generali impartite; impartisce le direttive politiche e di gestione sulla base delle quali il Direttore Amministrativo predispone il bilancio di previsione; procede ad una verifica sul rendiconto consuntivo. Art. 10 (Il Rettore) Il comma 3 e' sostituito dal seguente: 3. Il Rettore e' eletto tra i professori di prima fascia dell'Universita' ed e' nominato con Decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Art. 11 (Senato Accademico) Il comma 1 e' sostituito dal seguente: e) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture dell'Ateneo, individuando le linee di orientamento per la destinazione della spesa; La lettera f) e' soppressa con il conseguente slittamento delle suc- cessive lettere. Art. 12 (Consiglio della Ricerca) Il comma 1 e' sostituito dal seguente: Il Consiglio della ricerca e' organo consultivo dell'Universita' per quanto concerne i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie fra le strutture dell'Ateneo e per la ricerca. Esso esprime parere sui piani di sviluppo dell'Universita' e sulle modifiche di Statuto Art. 13 (Consiglio di Amministrazione) Al comma 2 viene aggiunta la lettera h) h) Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla base di una terna di nomi indicati dal Rettore. Art. 18 (Comitato per lo sport universitario) Il comma 6 e' sostituito dal seguente: L'affidamento in convenzione, in conformita' a quanto previsto dalla normativa in vigore, e' prioritariamente offerto al Centro Universitario Sportivo. Art. 19 (Collegio dei Revisori dei Conti) Il comma 2 e' sostituito dal seguente: 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' presieduto da un Magistrato della Corte dei Conti ed e' composto da un Dirigente della Ragioneria Generale dello Stato e da un Dirigente del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Teconolgica. Due funzionari di grado non inferiore al settimo appartenenti ai medesimi organismi suppliranno i titolari in caso di assenza o impedimento. Le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento per l'Amministrazione e la contabilita'. Art. 23 (Accesso alla qualifica di dirigente) Il comma 2 e' sostituito dal seguente: 2. Il concorso e' indetto con Provvedimento del Direttore Amministrativo, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando indica il termine di presentazione delle domande, il numero di posti e le modalita' di partecipazione. Art. 28 (Consigli delle strutture didattiche) Il comma 2 e' sostituito dal seguente: 2. I Consigli dei corsi di Laurea e di Diploma sono costituiti dai professori di ruolo, dagli altri professori ufficiali e dai ricercatori afferenti, da una rappresentanza degli studenti, da una rappresentanza del Personale tecnico-amministrativo. Il regolamento di Facolta' definisce i criteri per le afferenze e le modalita' di elezione della rappresentanza degli studenti. Gli altri professori ufficiali e i rappresentanti del personale tecnico amministrativo, ai fini del calcolo del numero legale, vengono conteggiati solo nel caso siano presenti. Art. 32 (Direttore di Dipartimento) Il comma 4 e' soppresso Art. 48 (Attivita' didattica) Il comma 3 e' sostituito dal seguente: 3. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra professori e studenti e per favorire l'inserimento di questi ultimi nella comunita' universitaria, l'Universita', nei casi consentiti dalla normativa vigente, puo' determinare il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di Diploma e di Laurea; esso viene fissato dal Senato Accademico sulla base di una relazione tecnica predisposta dai rispettivi Consigli di Facolta', udito il Consiglio di Amministrazione. I criteri, le modalita' di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente sono stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo. Art. 56 (Centri di gestione e di spesa) Il comma 2 e' sostituito dal seguente: 2. Ferma restando l'unicita' del bilancio dell'Ateneo sono centri di gestione le strutture dotate di autonomia di bilancio, quali l'Amministrazione centrale, i Dipartimenti e le strutture cui sia stata attribuita autonomia finanziaria e di spesa, secondo le proce- dure previste dal presente Statuto. Art. 60 (Modifiche di statuto) Il comma 4 e' sostituito dal seguente: 4. Le modifiche dello Statuto sono approvate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio della Ricerca, il Consiglio del Personale Tecnico - Amministrativo e gli Organi collegiali delle strutture interessate alla modifica. Art. 62 (Elezioni) Il comma 1 e' sostituito dal seguente: 1. La votazione per l'elezione degli organi e' valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto; essa avviene a scrutinio segreto. Art. 62 (Elezioni) Il comma 5 e' sostituito dal seguente: 5. Il Vice presidente della Consulta dei Dipartimenti, i membri del Comitato per lo sport universitario, del Consiglio degli Studenti, del Consiglio della Ricerca e quelli fra questi ultimi designati a partecipare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, nonche' i rappresentanti in Senato Accademico dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 11 comma 4, durano in carica per un biennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta, con l'eccezione dei membri del Comitato per lo sport universitario. Art. 63 (Incompatibilita') L'articolo e' sostituito dal seguente: 1. Le incompatibilita' fra le varie funzioni previste dal presente Statuto e fra queste e l'opzione con il tempo definito sono quelle previste dalla legge. 2. I membri eletti in rappresentanza delle varie componenti non possono fare parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico. Art. 67 (Afferenze e adesioni) Il comma 2 e' sostituito dal seguente: 2. L'afferenza, richiesta dall'interessato, puo' essere negata dal Consiglio di Dipartimento o Istituto solo nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare non sia previsto fra quelli afferenti al Dipartimento o Istituto; in tal caso spetta al Senato Accademico l'assegnazione dell'afferenza. Art. 68 (Silenzio assenso) L'articolo e' sostituito dal seguente: 1. In tutti i casi in cui sia previsto un parere di uno degli organi disciplinati dal presente Statuto, questo e' da ritenersi favorevole qualora non venga dato entro trenta giorni dalla richiesta. Art. 75 (Assistenti e tecnici laureati) L'articolo e' sostituito dal seguente: 1. Le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti concernenti i ricercatori di ruolo si applicano anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento; si applicano altresi' ai tecnici laureati di cui all'art. 16 della legge 19 Novembre 1990, n. 341, limitatamente alle materie previste nella legge medesima. Ferrara, 4 ottobre 1996 Il rettore: DALPIAZ