IL RETTORE
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge  19  novembre  1990, n. 341, relativa alla riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  10  giugno  1995,   relativo
all'ordinamento    didattico    universitario    delle    scuole   di
specializzazione nel settore ingegneria civile ed architettura;
  Viste le proposte di istituzione della scuola  di  specializzazione
in   "manutenzione   e  gestione  edilizia  urbana"  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni  del
consiglio  della  facolta' di architettura dell'11 dicembre 1995; del
senato  accademico  del  12  aprile   1996   e   del   consiglio   di
amministrazione del 21 maggio 1996;
  Vista  la  nota  prot. n. 3018 del 25 ottobre 1996, con la quale il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
ha  comunicato  che,  ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto del
Presidente della  Repubblica  30  dicembre  1995  relativo  al  piano
triennale  di sviluppo delle Universita' per il triennio 1994-96, con
decreto ministeriale del 23  ottobre  1996  questo  Ateneo  e'  stato
autorizzato   ad   istituire   la   scuola   di  specializzazione  in
"manutenzione e gestione edilizia urbana";
  Visto che lo statuto  di  autonomia  dell'Universita'  degli  studi
"Federico II" di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18
ottobre  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  233 del 5
ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e  che  il  loro
inserimento e' previsto nel regolamento didattico di ateneo;
  Considerato  che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi  di  laurea,  di  diploma  e  delle  scuole  di
specializzazione  vengono  operate  sul  vecchio  statuto, emanato ai
sensi del l'art. 17 del sopracitato testo  unico,  ed  approvato  con
regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello
statuto,  contenente  gli  ordinamenti didattici dei corsi di laurea,
dei diplomi universitari e delle scuole
di specializzazione;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico  II"  di  Napoli,
approvato  e  modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e'
ulteriormente modificato come appresso:
  Nella sezione relativa alle scuole  di  specializzazione  afferenti
alla  facolta' di architettura, dopo la scuola di specializzazione in
pianificazione urbanistica e' inserita la seguente  nuova  scuola  di
specializzazione:
               SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MANUTENZIONE
                     E GESTIONE EDILIZIA URBANA
  Art.   1.   -   E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
manutenzione e gestione edilizia urbana  presso  l'Universita'  degli
studi "Federico II" di Napoli.
  La   scuola   ha  lo  scopo  di  formare  specialisti  nel  settore
professionale della manutenzione e gestione dell'ambiente  costruito,
in  grado  di  considerare  il  costruito come risorsa economica e in
grado di intervenire su tale risorsa con strumenti tecnici congruenti
con i suoi valori storici e culturali.
  La scuola rilascia il titolo  di  specialista  in  "manutenzione  e
gestione edilizia urbana".
  Art.  2. - Il corso degli studi ha durata di due anni e prevede 800
ore di insegnamento.
  Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della
scuola la facolta' di architettura, il dipartimento di configurazione
e attuazione dell'architettura.
  Art.  3.  -  Tenendo   presente   i   criteri   generali   per   la
regolamentazione  dell'accesso,  di  cui al comma 4 dell'art. 9 della
legge n. 341/1990 ed in base alle risorse umane e finanziarie e  alle
strutture  ed attrezzature disponibili, la scuola di specializzazione
in "manutenzione e gestione edilizia urbana" e' in grado di accettare
un numero massimo di iscritti determinato in 24 per ciascun  anno  di
corso per un totale di 48 specializzandi.
  Art.  4.  - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola  i  laureati  dei  corsi  di  laurea  in  architettura  ed  in
ingegneria.
  Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola coloro che siano
in  possesso  del  titolo  di  studio  conseguito  presso universita'
straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art.  337  del  testo
unico  31  agosto  1933,  n.  1592,  a  quelli  richiesti  nel  comma
precedente.
  Art. 5.  -  Il  consiglio  della  scuola  determina,  con  apposito
regolamento,  in conformita' al regolamento didattico di ateneo e nel
rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di
specializzazione ed il relativo piano di studi.
  Determina, pertanto:
   gli  insegnamenti  fondamentali  obbligatori  e  quelli  eventuali
opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli
didattici;
   la  tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di
laboratorio, pratiche e di tirocinio;
   la suddivisione nei successivi  periodi  temporali  dell'attivita'
didattica e la propedeuticita' degli insegnamenti;
   le modalita' di accertamento dell'attivita' svolta.
  Art.  6.  -  Nel  determinare  il  piano degli studi secondo quanto
previsto al precedente art.  5,  il  consiglio  della  scuola  dovra'
comprendere  nell'ordinamento  le  seguenti  aree alle quali dovranno
essere dedicate le 800 ore complessive di didattica, per un minimo di
cinquanta ore per ciascuna area.
Area 1 - Discipline tecnologiche.
  Settori scientifici:
   H09A Tecnologia dell'architettura;
   H09B Tecnologie della produzione edilizia.
Area 2 - Discipline estimative.
  Settori scientifici:
   H15X Estimo.
Area 3 - Discipline fisico-tecnica e impiantistiche.
  Settori scientifici:
   H01B Costruzioni idrauliche;
   I05A Fisica tecnica industriale;
   I05B Fisica tecnica ambientale.
Area 4 - Progettazione architettonica e urbanistica.
  Settori scientifici:
   H10A Composizione architettonica e urbana;
   H14B Urbanistica.
Area 5 - Teoria e tecnica per il restauro.
  Settori scientifici:
   H13X Restauro.
Area 6 - Discipline giuridiche e del management.
  Settori scientifici:
   N10X Diritto amministrativo;
   P01B Politica economica;
   P01C Scienza delle finanze;
   P01J Economia regionale;
   Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio.
  Art.  7.  - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare con il consiglio della scuola la  scelta  degli  eventuali
corsi  opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento all'interno
della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e  di
tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un relatore nominato dal
consiglio della scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione  svolta  in  Italia  e  all'estero   in   laboratori
universitari o extra universitari.
  Art.  8.  -  L'universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
382,  e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Napoli, 21 novembre 1996
                                                Il rettore: TESSITORE