IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato
con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n. 1073, modificato con regio
decreto 16 ottobre 1940,  n.  1527,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito  nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto  ministeriale  del  19  ottobre  1995  concernente
modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario  relativo al
corso di studi per il  conseguimento  del  diploma  universitario  in
economia e amministrazione delle imprese;
  Viste  le proposte di modifica allo statuto dell'Ateneo di cui alle
deliberazioni della facolta' di economia, del senato accademico e del
consiglio di amministrazione dell'11, 18 e 19 giugno 1996;
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1996;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di apportare la modifica
proposta dalle autorita' accademiche in deroga al  termine  triennale
di  cui  all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 1 agosto 1933,
n. 1592;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Catania,  approvato  e
modificato  con  i  decreti  indicati  nelle  premesse  e  successive
modificazioni e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Nella parte "quarta" - Capo XX, Diploma universitario in economia e
amministrazione delle  imprese,  gli  articoli  da  845  a  856  sono
soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:
                        DIPLOMA UNIVERSITARIO
             IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE
  Art.  845.  -  Nella  facolta' di economia e' istituito il corso di
diploma  universitario   di   durata   triennale   di   "Economia   e
amministrazione delle imprese".
  L'obiettivo  del  corso  di  diploma  universitario  in "Economia e
amministrazione delle imprese" e'  quello  di  formare  diplomati  in
grado  di svolgere, sia all'interno dell'azienda, sia come consulenti
esterni, le diverse attivita' connesse  alla  organizzazione  e  alla
gestione.
  Art.  846.  -  Il  numero degli iscritti a ciascun anno di corso e'
stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio  di
facolta',  in  base  alle  strutture  disponibili,  alle esigenze del
mercato del lavoro e secondo i criteri generali, fissati dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica  ai  sensi
dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio di facolta'.
  Art.  847.  -  Sono  titoli  di  ammissione  per i corsi di diploma
universitario quelli previsti dalle vigenti leggi.
  Art. 848. - Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma di cui
all'art. 1 sono:
    a) quelli attivabili  nei  corsi  di  laurea  della  facolta'  di
economia;
    b) gli insegnamenti caratterizzanti di cui all'art. 854;
    c)  le  seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua
francese, lingua  spagnola,  lingua  tedesca,  lingua  russa,  lingua
portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;
    d)  insegnamenti  di  settori scientifico-disciplinari diversi da
quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto.
  Gli insegnamenti che compaiono  in  piu'  settori  potranno  essere
scelti   da  uno  qualsiasi  di  essi,  in  relazione  alle  esigenze
didattico-scientifiche della facolta'.
  Art. 849. - Ai fini del conseguimento del diploma di laurea  e  del
diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di
diploma  universitario  e  del  corso  di  laurea  seguiti  con esito
positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato  a
norma  dell'art.  11,  comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione
che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con  il  piano  di
studi  approvato dalla competente struttura didattica per il corso al
quale si chiede l'iscrizione. E' in ogni caso riconosciuta  la  prova
di idoneita' di informatica.
  Nel  caso  di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il
riconoscimento di altre attivita' come equivalenti alle esercitazioni
pratiche non potra' superare le cento ore.
  La struttura  didattica  competente  determina  i  criteri  per  il
riconoscimento  degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di
diploma e corsi di laurea.
  Art. 850. - Il piano di studi del corso  di  diploma  universitario
comprende   sei   insegnamenti  fondamentali,  l'equivalente  di  sei
insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma
stesso  e  altri  insegnamenti  equivalenti  ad  un  numero  di   tre
annualita'.
  Gli  insegnamenti  fondamentali  devono  rispondere all'esigenza di
fornire  agli  studenti  i  principi  e  i  contenuti  basilari   dei
rispettivi  comparti  scientifico-disciplinari,  anche  in  vista del
ruolo propedeutico e complementare per  l'apprendimento  degli  altri
insegnamenti del corso di diploma.
  Nel  rigoroso  rispetto delle condizioni di cui al comma precedente
l'organismo  didattico   competente   attivera'   tali   insegnamenti
scegliendoli  tra quelli che compaiono nell'elenco degli insegnamenti
attivabili nei corsi di laurea della facolta' di economia, secondo la
seguente distribuzione:
   uno nell'elenco P01A (economia politica);
   uno nell'elenco P02A (economia aziendale);
   uno nell'elenco N01X (diritto privato);
   uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);
   uno nell'elenco S01A (statistica);
   uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).
  Gli  insegnamenti  che  compaiono  in  piu' settori potranno essere
scelti  da  uno  qualsiasi  di  essi  in  relazione   alle   esigenze
didattico-scientifiche della facolta'.
  Gli  insegnamenti  fondamentali  devono  essere annuali e svolti di
norma nel primo anno di corso.
  Il diploma universitario triennale si consegue dopo  aver  superato
gli  esami  di  profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di
quindici annualita', l'esame di profitto di un  insegnamento  annuale
di  lingua  straniera, scelta dallo studente tra quelli attivati, una
prova d'idoneita' di conoscenze informatiche di base, e il  colloquio
finale.
  Art.  851.  -  La  struttura  didattica  competente  puo' integrare
l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma  con
altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.
  La   struttura   didattica   competente  garantisce  che,  tra  gli
insegnamenti attivati  dalla  facolta',  ve  ne  siano  almeno  dieci
compresi  nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di
diploma universiatario e predispone percorsi didattici  ed  eventuali
indirizzi,   nel   rispetto  dei  vincoli  alla  distribuzione  degli
insegnamenti per area e prevedendo adeguate  possibilita'  di  scelta
per gli studenti.
  La   struttura   didattica   competente   individua,  nel  rispetto
dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di  studio  e
gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma.
  La  struttura  didattica  competente  puo'  assegnare  ai corsi (ad
esclusione di quelli fondamentali) denominazioni  aggiuntive  che  ne
specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui
essi vengano ripetuti con contenuti diversi.
  La struttura didattica competente puo' inoltre stabilire che alcuni
insegnamenti  siano  impartiti  con l'ausilio di laboratori, attivati
anche mediante convenzioni.
  Art. 852. - Gli insegnamenti annuali comprendono di norma  settanta
ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque
ore di didattica.
  La   struttura   didattica   competente   stabilisce   quali  degli
insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali  e  quali
con corsi semestrali.
  A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale
e  due  corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo' essere
articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove di esame.
  Ferma  restando  la  possibilita'  di  riconoscimento  di   crediti
didattici,  fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per corso
di diploma universitario possono  essere  svolti  coordinando  moduli
didattici di durata piu' breve svolti anche da docenti diversi per un
numero complessivamente uguale di ore.
  Nell'ambito  dei  corsi  di  cui  ai  commi precedenti la struttura
didattica competente deve riservare  non  meno  di  duecento  ore  di
esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.
  La  struttura  didattica  competente,  per  l'approfondimento della
formazione   professionale   specifica   del   corso    di    diploma
universitario,  puo'  organizzare la permanenza degli studenti, sotto
la sorveglianza  di  un  tutor,  presso  le  aziende,  enti  o  altri
organismi per stages della durata da tre a sei mesi.
  La  struttura  didattica competente puo' autorizzare lo studente ad
inserire nel proprio piano  di  studi  fino  a  quattro  insegnamenti
attivati  in altre facolta' dell'Universita', o in altre universita',
anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovra'
altresi' determinare  la  categoria  e  l'area  di  appartenenza  dei
suddetti  insegnamenti  ai  fini  del  rispetto dell'art. 850 e degli
altri vincoli dell'ordinamento.
  Art.  853.  -  La  struttura  didattica  competente  stabilisce  le
modalita' degli esami di profitto e delle prove di idoneita'.
  Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella
disciplina  orale,  con gli opportuni riferimenti alle discipline del
corso di  diploma,  di  un  tipico  problema  professionale  o  nella
presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuali stage.
  Art.  854. - Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma
in "Economia e amministrazione delle imprese" i seguenti:
 Area economica:
   economia applicata;
   geografia economica;
   scienza delle finanze;
   storia economica.
 Area aziendale:
   analisi e contabilita' dei costi;
   finanza aziendale;
   gestione informatica dei dati aziendali;
   marketing;
   organizzazione aziendale;
   programmazione e controllo;
   revisione aziendale;
   tecnica bancaria;
   tecnica industriale e commerciale;
   tecnologia dei cicli produttivi.
 Area giuridica:
   diritto commerciale;
   diritto del lavoro e della previdenza sociale;
   diritto del mercato finanziario;
   diritto fallimentare;
   diritto tributario.
 Area matematico-statistica:
   statistica aziendale;
   matematica finanziaria.
  Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in
"Economia e  amministrazione  delle  imprese",  nel  complesso  degli
insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere
almeno   tre   insegnamenti   dell'area   economica,   almeno  cinque
insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre  insegnamenti  dell'area
giuridica e almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Catania, 11 novembre 1996
                                               Il rettore: RIZZARELLI