IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI PADOVA Visto l'art. 2544 del codice civile; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' l'autorita' governativa per le societa' cooperative ed i loro consorzi, ai sensi degli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale e' stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle societa' cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma; Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 5 agosto 1994 nei confronti della societa' cooperativa edilizia Gardenia, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attivita' da liquidare; Decreta: lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della societa' cooperativa edilizia Gardenia, avente sede in Arzergrande (Padova), costituita per rogito notaio Capriulo Francesco in data 29 dicembre 1985, repertorio n. 1713, registro societa' n. 26046, tribunale di Padova - B.U.S.C. n. 1886/217387, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore. Padova, 20 novembre 1996 Il dirigente: ORLANDI