IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni ed
integrazioni,  recante  disposizioni  per  la  difesa  delle   piante
coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi
servizi e successive modificazioni;
  Visto il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai prodotti vegetali, e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616,  in  virtu'  del  quale  e'  stata  confermata  allo  Stato   la
determinazione  degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria
(art. 71, comma 1, lettera c));
  Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre  1992  che,  in
attuazione   della   direttiva  91/683/CEE,  istituisce  il  servizio
fitosanitario nazionale;
  Visto il decreto  ministeriale  31  gennaio  1996,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n.  33  alla  Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19
febbraio  1996,  concernente   le   misure   di   protezione   contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
 Considerato che in alcune regioni e' stata rinvenuta la presenza  su
piante di pino marittimo dell'insetto Matsucoccus Feytaudi (Ducasse);
  Considerato   che   l'insetto   in  questione  si  sta  diffondendo
rapidamente in molte aree a pineta di alcune regioni;
  Vista l'elevata potenzialita' distruttiva di  Matsucoccus  Feytaudi
(Ducasse)  nei  confronti  delle  piante  di  pino  marittimo,  e  la
sostanziale inefficacia degli antagonisti naturali;
  Vista  l'impossibilita'  di  applicare  alcun   metodo   di   lotta
fitosanitaria  diretta con mezzi chimici in ambiente forestale e che,
pertanto, la difesa deve essere  impostata  sulla  prevenzione  della
diffusione dell'insetto in questione;
  Considerata  la  necessita'  di  attuare  misure  preventive atte a
limitare  o  ritardare  la  diffusione   del   Matsucoccus   Feytaudi
(Ducasse);
  Udito  il  parere  n. 32/1996 espresso nell'adunanza del 29 ottobre
dal  Consiglio  superiore  delle  risorse  agricole,   alimentari   e
forestali  sullo  schema di decreto ministeriale concernente la lotta
obbligatoria contro l'insetto il Matsucoccus Feytaudi (Ducasse);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  lotta  contro  l'insetto  fitomizo  denominato  Matsucoccus
Feytaudi  (Ducasse)  e'  obbligatoria nel territorio della Repubblica
italiana.