Con  decreto  11 ottobre 1996 del Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  con  il
Ministro  delle  finanze,  d'intesa con la regione Calabria, e' stata
disposta, ai sensi del  primo  comma  dell'art.  65  della  legge  23
dicembre   1978,  n.  833,  e  dell'art.  5,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  come  modificato  dal  decreto
legislativo  7  dicembre  1993,  n. 517, l'assegnazione al patrimonio
delle competenti aziende sanitarie locali  ed  ospedaliere  del  bene
immobile,  destinato prevalentemente a servizi sanitari, appartenente
al soppresso E.N.P.I.,  ubicato  nel  comune  di  Catanzaro,  nonche'
mediante  consegna  dei  relativi  inventari,  dei beni mobili, delle
attrezzature e dei beni di consumo allocati nel suddetto immobile  ed
in  quelli,  utilizzati per attivita' sanitaria, assunti in locazione
dall'ente nella medesima regione.
   Il  trasferimento  dei  suddetti  beni   verra'   effettuato   con
provvedimento  regionale, in applicazione del comma 2 del citato art.
5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
   Alle operazioni di trasferimento provvede  l'Ispettorato  generale
per  gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti
presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.
1404.
   Con decreto 11 ottobre 1996 del Ministro del tesoro,  di  concerto
con  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e con il
Ministro delle finanze, d'intesa con  la  regione  Umbria,  e'  stata
disposta,  ai  sensi  del  primo  comma  dell'art.  65 della legge 23
dicembre  1978,  n.  833,  e  dell'art.  5,  comma  1,  del   decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n.  517,  l'assegnazione  al  patrimonio
delle  competenti  aziende  sanitarie  locali ed ospedaliere del bene
immobile, destinato prevalentemente a servizi sanitari,  appartenente
al  soppresso  E.N.P.I.,  ubicato  nel  comune  di  Perugia, nonche',
mediante consegna dei relativi  inventari,  dei  beni  mobili,  delle
attrezzature  e dei beni di consumo allocati nel suddetto immobile ed
in quello, utilizzato per attivita' sanitaria, assunto  in  locazione
dall'ente nella medesima regione.
   Il   trasferimento   dei   suddetti  beni  verra'  effettuato  con
provvedimento regionale in applicazione del comma 2 del citato art. 5
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
   Alle operazioni di trasferimento provvede  l'Ispettorato  generale
per  gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti
presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.
1404.
   Con decreto 11 ottobre 1996 del Ministro del tesoro,  di  concerto
con  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e con il
Ministro delle finanze, d'intesa con la regione  Piemonte,  e'  stata
disposta,  ai  sensi  del  primo  comma  dell'art.  65 della legge 23
dicembre  1978,  n.  833,  e  dell'art.  5,  comma  1,  del   decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n.  517,  l'assegnazione  al  patrimonio
della  competente  azienda  sanitaria  locale ed ospedaliera mediante
consegna  del  relativo  inventario,  dei   beni   mobili   e   delle
attrezzature allocati nell'immobile assunto in locazione dall'ENPI ed
ubicato nel comune di Alessandria.
   Il   trasferimento   dei   suddetti  beni  verra'  effettuato  con
provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 del citato  art.
5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
   Con   il   predetto  decreto  vengono  attribuiti  all'Ispettorato
generale per gli affari e per la gestione del patrimonio  degli  enti
disciolti  presso  il  Ministero  del  tesoro  -  di cui alla legge 4
dicembre 1956, n. 1404 - il bene immobile di proprieta' del soppresso
E.N.P.I. ubicato nel comune di Torino, adibito a compiti  diversi  da
quello  sanitario,  nonche' - ai sensi dell'art. 76, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,  n.  761  -
gli immobili ubicati nei comuni di Torino e Novara, acquistati con le
disponibilita'  del  fondo di quiescenza del personale, unitamente ai
beni mobili ed attrezzature allocati nei suddetti immobili.
   Alle operazioni di trasferimento provvede  il  citato  Ispettorato
generale.