IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata  "Lambrusco  Reggiano"  ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978 e
17 aprile 1990 con i quali sono state apportate alcune  modifiche  al
disciplinare di produzione sopra citato;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento  della denominazione di origine controllata "Reggiano"
in sostituzione della denominazione di origine controllata "Lambrusco
Reggiano";
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
riconoscimento  della denominazione di origine controllata "Reggiano"
e del relativo disciplinare  di  produzione  formulata  dal  Comitato
stesso,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 85 dell'11 aprile
1996;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Considerato che l'art. 4  del  citato  regolamento  concernente  la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione  dei  disciplinari  di  produzione   prevede   che   i
disciplinari  di  produzione  vengano  approvati  e  riconosciuti con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la denominazione di origine  controllata  dei  vini
"Reggiano"   ed   e'   approvato,  nel  testo  annesso,  il  relativo
disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel predetto disciplinare di
produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia
1997.
  La denominazione di origine controllata "Lambrusco  Reggiano"  deve
intendersi  revocata  a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.