AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura   delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Nella  Gazzetta  Ufficiale  del 10 gennaio 1997 si procedera' alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 12 aprile 1996, n.  199,
14  giugno  1996,  n.  320,  e  5  agosto  1996,  n.  410".  I DD.LL.
sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non
sono  stati  convertiti  in  legge   per   decorrenza   dei   termini
costituzionali   (i   relativi   comunicati  sono  stati  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.   139
del  15 giugno 1996, n. 190 del 14 agosto 1996 e n. 234 del 5 ottobre
1996).
   Il comma 3 dell'art. 1 della medesima  legge  di  conversione  del
presente   decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli  atti  ed  i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i
rapporti giuridici sorti sulla base  dei  decreti-legge  29  dicembre
1995,  n.  557, 26 febbraio 1996, n. 86, e 26 aprile 1996, n. 221". I
DD.LL.  sopracitati,  recanti  disposizioni  urgenti  in  materia  di
interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa, non
sono   stati   convertiti   in   legge  per  decorrenza  dei  termini
costituzionali  (i  relativi  comunicati   sono   stati   pubblicati,
rispettivamente,  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  49
del 28 febbraio 1996, n. 99 del 29 aprile 1996 e n. 151 del 29 giugno
1996).
                               Art. 1.
       Rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti
 
  1. Per consentire la prosecuzione degli  interventi  concernenti  i
sistemi  di  trasporto  rapido di massa di cui alla legge 26 febbraio
1992, n. 211, e' autorizzato per l'anno 1997  il  limite  di  impegno
trentennale di lire 100 miliardi per le finalita' di cui all'articolo
9 della stessa legge n. 211.
  2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211,
le  parole:  "entro  novanta  giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"entro duecentoquaranta giorni".
  3. Per consentire il completamento dei programmi  di  potenziamento
ed  ammodernamento  delle  ferrovie  in  concessione  ed  in gestione
commissariale governativa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge
22 dicembre 1986, n. 910, e' autorizzata  l'accensione  di  ulteriori
mutui  in  relazione  al  limite  di  impegno  decennale  di lire 150
miliardi per l'anno 1997, intendendosi  conseguentemente  elevato  il
limite di cui al medesimo articolo 2, comma 3.