IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visti gli articoli 2, comma 1, lettera e), punto 2, 13, commi 1,  2
e  3,  e  14,  del  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, recante il  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27  luglio  1992,  e   successive
modificazioni  ed  integrazioni, con il quale sono state approvate le
tabelle  contenenti  l'indicazione  delle  sostanze  stupefacenti   e
psicotrope  e  relative preparazioni, ai sensi degli articoli 13 e 14
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  Visto il decreto interministeriale 3  ottobre  1977,  e  successive
modificazioni  ed integrazioni, contenente l'elenco delle specialita'
medicinali  registrate,  soggette  alla  disciplina  della  legge  22
dicembre   1975,   n.  685,  recante  norme  sulla  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
  Visti  i  decreti  ministeriali  26  aprile 1985, 7 aprile 1991 e 9
maggio 1994, con i quali sono stati rispettivamente approvati i testi
della  IX  edizione,  del  secondo  e  del  terzo  supplemento  della
Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;
  Ritenuta la necessita' di armonizzare la lettera a) della tabella V
del citato decreto ministeriale 27 luglio 1992 alle tabelle n. 4 e n.
5 della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;
  Sentiti i pareri dell'Istituto superiore di sanita' ed il Consiglio
superiore di sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  lettera  a)  della tabella V del decreto ministeriale 27 luglio
1992, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituita dalla
seguente: " a): 'Preparazioni multidose per  uso  diverso  da  quello
iniettabile,  le quali in associazione con altri principi attivi o in
quantita' totale per confezione non superiore alla dose massima nelle
24  ore  (F.U.  tab.  8),  contengono  acetildiidrocodeina,  codeina,
diidrocodeina,   etilmorfina,  folcodina,  nicocodina,  nicodicodina,
norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette
sostanze, espresso come base anidra, compreso tra l'1% ed il 2,5%  in
peso  inclusi  o  una quantita' superiore a 0,01 grammi per unita' di
somministrazione per  via  orale  o  a  0,02  grammi  per  unita'  di
somministrazione  per  via rettale, fino ad un massimo di 0,10 grammi
per unita' di  somministrazione;  le  suddette  preparazioni  debbono
essere  tali  da impedire praticamente il recupero dello stupefacente
con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.
  Preparazioni multidose per uso diverso da  quello  iniettabile,  le
quali in associazione con altri principi attivi o in quantita' totale
per  confezione  non  superiore  alla dose massima nelle 24 ore (F.U.
tab.  8),  contengono  acetildiidrocodeina,  codeina,  diidrocodeina,
etilmorfina,  folcodina,  nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro
sali  per  un  quantitativo  complessivo  delle  suddette   sostanze,
espresso  come  base anidra inferiore all'1% in peso per preparazione
multidose, o una quantita' non superiore a 0,01 grammi per unita'  di
somministrazione  per  via  orale  o  a  0,02  grammi  per  unita' di
somministrazione per via rettale; le  suddette  preparazioni  debbono
essere  tali  da impedire praticamente il recupero dello stupefacente
con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.
  Preparazioni per uso diverso da quello iniettabile,  le  quali,  in
associazione  con  altri principi attivi non stupefacenti, contengono
alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina  non
superiore  allo  0,05% in peso espresso come base anidra; le suddette
preparazioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero
dello  stupefacente   con   facili   ed   estemporanei   procedimenti
estrattivi'".