IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, relativa alla "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e in particolare l'art. 5; Visto l'accordo per il lavoro sottoscritto il 24 settembre 1996 con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro; Visto l'impegno assunto dal Governo per una completa e tempestiva attuazione dell'accordo; Considerato che nell'accordo le parti hanno dichiarato che l'impegno per il lavoro e l'occupazione deve basarsi, anche in conformita' agli orientamenti maturati in sede comunitaria, su interventi strutturali, sostenuti da adeguate risorse, che perseguano l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione e formazione; Considerato che nell'accordo le parti hanno ritenuto di individuare nella Presidenza del Consiglio dei Ministri la sede di coordinamento nelle politiche formative connesse a quelle per l'istruzione ed il lavoro; Ritenuta la necessita' di dare immediata attuazione dell'accordo e, in particolare, di promuoverne e realizzarne gli aspetti relativi alla formazione gli impegni sottoscritti attraverso gli strumenti di coordinamento in esso previsti; Decreta: Art. 1. 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 1988, n. 400, un Comitato di Ministri per le politiche della formazione connesse con le politiche per il lavoro, con il compito di esaminare, in via preliminare, le questioni di comune competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita' di Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei Ministri. 2. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, e' composto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Alle riunioni del Comitato sono invitati, anche su loro richiesta, altri Ministri, quando vengono trattate questioni riguardanti settori di rispettiva competenza. 4. Partecipano alle riunioni il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, il Sottosegretario di Stato delegato ai sensi dell'art. 2 e il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 5. Il Comitato assicura la stabile concertazione con le parti sociali sulle politiche formative e per il lavoro.