IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati; Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994; Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanita', 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento; Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanita', 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunichera' al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti; Visto il proprio decreto n. 010 del 24 maggio 1996, con il quale si e' dato corso all'impegno delle prime rate semestrali - 30 giugno-31 dicembre - delle venti previste, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti bancari interessati; Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 013618 del 24 ottobre 1996, con la quale si chiede, tra l'altro, il versamento degli importi corrispondenti alle seconde rate semestrali delle 20 previste, scadenza 31 dicembre 1996, da trasferire rispettivamente agli istituti mutuanti: 1) Banco di Sicilia - Palermo; 2) Monte dei Paschi di Siena - Siena; 3) Banca nazionale del lavoro - Roma, per mutui concessi rispettivamente: 1) Universita' di Palermo ed alle regioni 2) Toscana e 3) Umbria per l'attuazione dei propri progetti, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988; Vista la legge di bilancio 28 dicembre 1995, n. 551 per l'esercizio 1996; Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilita' del cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996, la somma complessiva di L. 6.713.418.285 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati per rate di oneri di ammortamento mutui, valuta 31 dicembre 1996 secondo lo schema di seguito indicato: Istituti mutuanti Importi in lire __ Banco di Sicilia 1.163.447.790 Monte dei Paschi di Siena 2.252.046.695 Banca nazionale del Lavoro 3.297.923.800 ______________ Totale. . . 6.713.418.285 Decreta: Art. 1. La somma complessiva di L. 6.713.418.285 e' impegnata, per il 1996, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalita' esposte in premessa.