IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 30, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, cosi' come sostituito dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, relativo alla determinazione dello schema-tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che gli enti di cui all'art. 25 della legge predetta sono tenuti a trasmettere al Ministero del tesoro; Visto il proprio decreto del 12 dicembre 1991, con cui e' stato determinato il prospetto contenente gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci delle comunita' montane; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, che all'art. 114 demanda ad apposito regolamento l'approvazione, tra l'altro, del sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, concernente il regolamento di approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del citato decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, che stabilisce la struttura del sistema di codifica di bilancio; Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno n. 140381 del 24 luglio 1996, con il quale vengono individuati i codici di bilancio stabiliti dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996, e vengono definite la descrizione e la numerazione delle voci economiche; Ravvisata la necessita' di procedere ad una nuova definizione dello schema-tipo del prospetto di rilevazione dei flussi trimestrali di cassa sulla base delle modificazioni introdotte dal citato decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e dai surrichiamati decreti ad esso collegati; Tenuto conto che l'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 77 del 1995 impone che il bilancio finanziario degli enti locali sia redatto in termini di sola competenza; Decreta: E' approvato l'unito prospetto relativo ai dati periodici di cassa che le comunita' montane sono obbligate a trasmettere al Ministero del tesoro alle scadenze di cui al comma 5 dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, cosi' come sostituito dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 ottobre 1996 p. Il Ministro: GIARDA Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1996 Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 98