(parte 1)
                             IL RETTORE
 
VISTO  lo  Statuto  dell'Universita' degli Studi di Modena, approvato
con R.D. 14 ottobre 1926, n. 2035 e successive modificazioni;
VISTO il T.U. delle leggi  sull'istruzione  superiore  approvato  con
R.D. 31 agosto 1933 n. 1952 e successive modificazioni;
VISTO  il  Regio  Decreto  legge  20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
VISTA la legge 11 aprile 1953, n. 312;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio  1980,  n.
382;
VISTA la legge 14 agosto 1982, n. 590;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito
il   Ministero   dell'Universita'   e  della  Ricerca  Scientifica  e
Tecnologica,  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,  relativo  alle
modifiche di statuto;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341;
VISTO il Regio Decreto legge 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
VISTO  il  decreto  MURST  del  giorno  11 maggio 1995 "Modificazioni
all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole  di
specializzazione del settore medico (modificato, successivamente, con
D.M.  14/02/1996,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della R.I. del
10/04/1996, n. 84) che aggiunge, dopo la Tabella  XLV/1,  annessa  al
R.D.  30  settembre  1938,  n.  1652,  e  successive modificazioni ed
integrazioni, la Tabella  XLV/2  recante  gli  ordinamenti  didattici
delle scuole di specializzazione del settore medico";
VISTA  la  proposta  di  modifica  statutaria  approvata  dal  Senato
Accademico nella seduta dell'8 luglio 1996;
RILEVATA la necessita' di apportare la modifica di statuto in  deroga
al termine di cui all'art. 17 del T.U. 31 agosto 1933, n. 1592;
VISTO  il  parere  favorevole  espresso  dal  Consiglio Universitario
Nazionale del giorno 25.10.1996;
 
                               DECRETA
 
lo Statuto  dell'Universita'  degli  Studi  di  Modena,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
 
                             TITOLO III
            ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
                               CAPO I
 
A) Norme generali comuni alle Scuole di specializzazione  diverse  da
quelle  del  settore  medico di cui al D. L.vo dell'8 agosto 1991, n.
257, che resta invariato nei relativi articoli.
                               OMISSIS
B) Norme generali comuni alle Scuole di specializzazione del  settore
medico,  di  cui al D.L.vo dell'8 agosto 1991, n. 257, con i seguenti
articoli:
Articolo 1 Fanno parte dell'area medica le Scuole di specializzazione
di seguito elencate, oltre a quelle che saranno aggiunte con  succes-
sive modificazioni del presente Statuto:
1) Oncologia ad indirizzo in Oncologia Medica
2) Neurochirurgia
3) Anatomia patologica
4) Ginecologia ed Ostetricia
5) Cardiologia
6) Chirurgia generale I ad indirizzo in Chirurgia generale
7) Chirurgia generale II ad indirizzo in Chirurgia generale
8) Chirurgia toracica
9) Chirurgia generale III ad indirizzo in Chirurgia d'Urgenza
10) Ematologia
11) Gastroenterologia
12) Igiene e Medicina preventiva
13) Malattie Infettive
14) Medicina del lavoro
15) Microbiologia e Virologia
16) Neurologia
17) Neuropsichiatria Infantile
18) Oftalmologia
19) Otorinolaringoiatria
20) Pediatria
21) Psichiatria
22) Ortopedia e Traumatologia
23) Patologia Clinica
I  relativi  ordinamenti  sono  definiti  nel  Capo II e seguenti del
presente Titolo III di questo Statuto.
Articolo  2  Si  applicano  anche  alle  Scuole  di  specializzazione
dell'area  medica  conformi  al  D.  L.vo  dell'8.8.1991,  n.  257 le
disposizioni contenute nel Capo I - sottocapo A) del presente  Titolo
III  di  questo  Statuto  in  materia  di concorso di ammissione, del
relativo esame nonche' della commissione  esaminatrice,  di  tasse  e
sovratasse,  degli  organi  della  Scuola (Direttore e Consiglio), di
rimborso spese a docenti in Scuole di specializzazione  istituite  in
base a convenzioni con altre Universita'.
Articolo  3  : Le scuole di specializzazione dell'area medica possono
essere articolate in indirizzi.
Tali Scuole hanno lo scopo di formare medici specialisti nel  settore
dell'area   medica  e  rilasciano  il  titolo  di  specialista  nello
specifico settore.
L'Universita' puo' istituire  altresi'  Corsi  di  aggiornamento,  ai
sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della legge 341/1990. A
tali corsi si applicano le norme attuative della Direttiva CEE 92/98,
recepite con il D.L./vo N. 541/1992.
Articolo  4  La  durata  del  Corso  degli  studi  per  ogni  singola
Specializzazione e'  definito  nell'ordinamento  didattico  specifico
della Scuola.
Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e
seminariale   ed   attivita'   di  tirocinio  guidate  da  effettuare
frequentando le strutture sanitarie delle  Scuole  universitarie  e/o
ospedaliere   convenzionate,   sino   a  raggiungere  l'orario  annuo
complessivo previsto per il personale medico a tempo  pieno  operante
nel  Servizio  Sanitario  Nazionale.  Tali  ordinamenti delle singole
scuole disciplinano gli specifici standards formativi.
Concorrono  al  funzionamento  delle Scuole le Facolta' di Medicina e
Chirurgia,  i  Dipartimenti  e  gli  Istituti  nonche'  le  strutture
ospedaliere eventualmente convenzionate.
Le  strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro
insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del D.L.vo
n. 257/1991.
Rispondono automaticamente a tali requisiti gli Istituti di  ricovero
e  cura  a  carattere  scientifico,  operanti in settori coerenti con
quello proprio della Scuola di Specializzazione.
Le predette  strutture  non  Universitarie  sono  individuate  con  i
protocolli  d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2 del D.L.vo n.
502/1992.
La formazione deve  avvenire  nelle  strutture  Universitarie  ed  in
quelle Ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali
tali  da  garantire,  oltre  ad una adeguata preparazione teorica, un
congruo addestramento professionale pratico,  compreso  il  tirocinio
nella  misura stabilita dalla normativa comunitaria (L. n. 428/1990 e
D.L.vo n. 257/1991).
Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi,
previsti dalle norme  vigenti,  ed  in  base  alle  risorse  umane  e
finanziarie  ed  alle  strutture  ed  attrezzature  disponibili, ogni
Scuola e' in grado  di  accettare  un  numero  massimo  di  iscritti,
determinato per ciascun anno di corso ed in totale.
Il   numero   effettivo   degli   iscritti   e'   determinato   dalla
programmazione nazionale, stabilita  di  concerto  tra  il  Ministero
della  Sanita'  ed  il  Ministero  dell'Universita'  e  della Ricerca
Scientifica e Tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei  posti
tra le singole Scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna Scuola non
puo'  superare  quello  totale  previsto  nello  Statuto;  in caso di
previsione statutaria di indirizzi riservati a  laureti  non  medici,
l'ordinamento   della   Scuola   indica   in   numero  massimo  degli
iscrivibili.
Sono ammessi al Concorso di ammissione alla  Scuola  i  Laureati  del
Corso  di  Laurea in Medicina e Chirurgia, nonche', per gli specifici
indirizzi, laureati non medici.  Le  lauree  sono  specificate  nelle
singole tipologie.
Sono  altresi'  ammessi  al  Concorso coloro che siano in possesso di
titolo di studio, conseguito presso Universita' straniere e  ritenuto
equipollente dalle competenti Autorita' accademiche italiane.
I laureati in Medicina e Chirurgia utilmente collocati in graduatoria
di  merito  per  l'accesso  alle  Scuole  di Specializzazione possono
essere  iscritti  alle  Scuole  purche'  conseguano  il   titolo   di
abilitazione  all'esercizio  professionale  entro  la  prima sessione
utile successiva all'effettivo inizio dei singoli  concorsi.  Durante
tale   periodo  i  predetti  specializzandi  acquisiscono  conoscenze
teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di  una  progressiva
assunzione di responsabilita' professionale.
Articolo  5  Il  consiglio  della  Scuola  e'  tenuto  a  determinare
l'articolazione del Corso di Specializzazione ed  il  relativo  piano
degli  studi  nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente
articolo, comma 3.
Il Consiglio della Scuola, al fine di conseguire lo scopo di  cui  al
precedente  art.  3, comma 2, e gli obiettivi previsti nel successivo
comma del presente articolo e  specificati  negli  ordinamenti  delle
singole  Scuole  laddove  vengono  definiti  gli  standards formativi
specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto
dei diritti dei malati:
a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le
attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio;
b)  la  suddivisione  nei periodi temporali delle attivita' didattica
teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
Il Piano di studi e' determinato dal Consiglio  di  ogni  Scuola  nel
rispetto  degli  obiettivi  generali e di quelli da raggiungere nelle
diverse aree,  degli  obiettivi  specifici  e  dei  relativi  settori
scientifico  disciplinari riportati per ogni singola Specializzazione
nel relativo ordinamento.
L'organizzazione  del  processo   di   addestramento   ivi   compresa
l'attivita'  svolta  in  prima  persona, minima indispensabile per il
conseguimento del Diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto
per ogni singola Specializzazione nel relativo ordinamento.
Il piano dettagliato delle attivita' formative di cui  ai  precedenti
commi  1  e 2 del presente articolo e' deliberato dal Consiglio della
Scuola e reso pubblico nel Ministero annuale degli Studi.
Articolo 6 : All'inizio di ciascun anno di corso il  Consiglio  della
Scuola  programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle
specifiche relative al tirocinio.
Per tutta la durata della Scuola gli specializzandi sono guidati  nel
loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio
della Scuola.
Il  tirocinio  e'  svolto  nelle strutture universitarie ed in quelle
ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio
e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti  ai  quali
sia   affidata   la  responsabilita'  didattica,  in  servizio  nelle
strutture presso il cui medesimo tirocinio sia stato svolto.
Il Consiglio della Scuola puo' autorizzare un  periodo  di  frequenza
all'estero  in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti
con le  finalita'  della  Scuola  per  periodi  complessivamente  non
superiori  ad  un  anno.  a  conclusione  del  periodo  di  frequenza
all'estero, il Consiglio sdella Scuola puo' riconoscere utile,  sulla
base  d'idonea  documentazione;  l'attivita'  svolta  nelle  suddette
strutture estere.
Articolo 7 L'esame finale consta nella presentazione di un  elaborato
scritto  su una tematica, coerente con i fini della specializzazione,
assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame  stesso
e realizzato sotto la guida di un docente della scuola.
La   Commissione   d'esame   per  il  conseguimento  del  diploma  di
specializzazione e' nominata dal Rettore dell'Universita',    secondo
la vigente normativa.
Lo  specializzando,  per  essere  ammesso all'esame finale, deve aver
frequentato in misura corrispondente  al  monte  ore  previsto,  aver
superato  gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima
persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale,  atti
medici   specialistici  certificati  secondo  lo  standard  nazionale
specifico riportato nell'ordinamento della singola Scuola.
Articolo 8 L'Universita', su proposta  del  Consiglio  della  singola
Scuola  e del Consiglio della Facolta' di Medicina e Chirurgia quando
trattasi di piu' Scuole per la  stessa  Convenzione,  puo'  stabilire
Protocolli d'intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del D.L.vo
n.  502/1992  per  i  fini  di  cui  al medesimo art. 16 dello stesso
D.L.vo.
L'Universita', su proposta del consiglio della Scuola, puo'  altresi'
stabilire  Convenzioni  con  Enti pubblici o privati con finalita' di
sovvenzionamento per lo svolgimento di  attivita'  coerenti  con  gli
scopi della Scuola.
Gli  ordinamenti  didattici delle seguenti Scuole di specializzazione
vengono sostituiti dagli ordinamenti sottoriportati:
 1) Oncologia (Capo VII)
 2) Neurochirurgia (Capo XXX)
 3) Anatomia Patologica (Capo XL)
 4) Ginecologia ed Ostetricia (Capo IV)
 5) Cardiologia (Capo XXVIII)
 6) Chirurgia Generale - 1› scuola (Capo IX)
 7) Chirurgia Generale - 2› scuola (Capo XXXVIII)
 8) Chirurgia Toracica (Capo XXXII)
 9) Chirurgia d'urgenza e di Pronto soccorso (Capo XXXIV)
10) Ematologia (Capo XIII)
11) Gatroenterologia e Endoscopia Digestiva (Capo VIII)
12) Igiene e Medicina Preventiva (Capo XXII)
13) Malattie Infettive (Capo III)
14) Medicina del Lavoro (Capo XLII)
15) Microbiologia e Virologia (Capo XXXVII)
16) Neurologia (Capo XXI)
17) Neuropsichiatria infantile (Capo XXV)
18) Oftalmologia (Capo XI)
19) Otorinolaringoiatria (Capo XIX)
20) Pediatria - 1› scuola (Capo II)
21) Pediatria - 2› scuola (Capo XXXI)
22) Psichiatria (Capo VI)
23) Ortopedia e Traumatologia (Capo XVIII)
24) Ortopedia e traumatologia con indirizzo Chirurgia  della  Mano  e
Microchirurgia Ortopedica (Capo XXVII)
25) Patologia Clinica (Capo XLI)
Le Scuole di Pediatria si riducono ad una (n. 1) e viene soppressa la
Scuola  di Ortopedia e Traumatologia con indirizzo in Chirurgia della
mano e microchirurgia ortopedica.
               SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ONCOLOGIA
                  ad indirizzo in Oncologia Medica
Articolo 1 La Scuola di Specializzazione ONCOLOGIA  ad  indirizzo  in
Oncologia  Medica  risponde  alle  norme  generali  delle  Scuole  di
Specializzazione dell'area medica alla luce del D.M. 11.5.1995,  Tab.
XV/2.
Articolo  2  La  Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore professionale della Oncologia Medica.
Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista  in  ONCOLOGIA
ad indirizzo in Oncologia Medica.
Articolo 4 Il Corso ha la durata di 4 anni.
Ciascun  anno  di  corso  prevede  200  ore  di  didattica  formale e
seminariale ed attivita' di  tirocinio  guidate  sino  a  raggiungere
l'orario  annuo  complessivo previsto per il personale medico a tempo
pieno operante nel S.S.N.
Articolo  5  Sede  amministrativa  della Scuola e' il Dipartimento di
Scienze Morfologiche e Medico Legali dell'Universita' degli Studi  di
Modena.
Concorrono al funzionamento della Scuola:
-  le  strutture  della  Facolta'  di  Medicina  e  Chirurgia, con il
relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-
disciplinari di cui alla tabella A,
- le strutture  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  individuate  nei
protocolli  d'intesa  di  cui  all'Art.  6,  comma 2 del decreto l.vo
502/1992 con il personale dirigente del S.S.N.  delle  corrispondenti
aree funzionali e discipline.
-  l'Universita',  su  proposta  del  Consiglio  della  Scuola,  puo'
altresi' stabilire  Convenzioni  con  Enti  pubblici  o  privati  con
finalita'   di  sovvenzionamento  per  lo  svolgimento  di  attivita'
coerenti con gli scopi della Scuola.
Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono  essere
ammessi  alla  Scuola,  tenuto  conto delle capacita' formative della
Scuola stessa, e' determinato in cinque per ciascun anno di corso per
un totale di venti specializzandi.
Articolo 7 Sono ammessi al  Concorso  di  ammissione  alla  Scuola  i
Laureati  in  Medicina e Chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso
di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di  titolo  di
studio conseguito presso Universita' straniere, ritenuto equipollente
dalle competenti Autorita' accademiche italiane.
Articolo  8  Il  piano  didattico  e'  elaborato  nel  rispetto degli
obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A.
Il Consiglio della Scuola  determina  l'articolazione  del  Corso  di
Specializzazione  ed  il  relativo  piano di studi dei diversi anni e
nelle strutture di cui all'art. ___. Il piano  didattico  prevede  le
seguenti attivita':
- Didattica formale teorica e seminariale
- Attivita' tutoriale
- Tirocinio
Articolo  9  All'inizio  di  ciascun anno di corso il Consiglio della
Scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e  quelle
specifiche relative al tirocinio.
Per  tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel
loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio
della Scuola.
Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie  ed  ospedaliere
convenzionate.  Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio ed il suo
esito positivo sono attestati dal docenti ai  quali  e'  affidata  la
responsabilita'  didattica,  in  servizio  presso  le strutture nelle
quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.
Il Consiglio della Scuola puo' autorizzare un  periodo  di  frequenza
all'estero  in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti
con le  finalita'  della  Scuola  per  periodi  complessivamente  non
superiori  ad  un  anno.  A  conclusione  del  periodo  di  frequenza
all'estero, il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile ai  fini
della  Scuola,  sulla  base  dell'idonea  documentazione, l'attivita'
svolta nelle suddette strutture estere.
Articolo 10 L'esame di  diploma  consta  nella  presentazione  di  un
elaborato   scritto   su   una   tematica   coerente  al  fini  della
Specializzazione in  ONCOLOGIA  ad  indirizzo  in  Oncologia  Medica,
assegnata  alla Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso
e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.
La  Commissione  d'esame per il conseguimento del Diploma e' nominata
annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.
Lo Specializzando, per essere ammesso  all'esame  finale,  deve  aver
frequentato  in  misura  corrispondente  al  monte ore previsto, deve
avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in
prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale,
atti medici specialistici certificati secondo lo  standard  nazionale
specifico riportato nella Tabella B.
Tabella  A.  Aree  di  addestramento  professionalizzante  e relativi
settori scientifico-disciplinari.
A. Area propedeutica
Obiettivo:  lo   specializzando   deve   apprendere   le   conoscenze
fondamentali  di biologia cellulare e molecolare del differenziamento
e della proliferazione cellulare.
Settori:     E04B Biologia molecolare
             E05A Biochimica
             E11B Biologia applicata
             F03X Genetica medica.
B. Area di Oncologia molecolare
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze  avanzate  dei
meccanismi   eziopatogenetici   che  determinano  lo  sviluppo  della
malattia neoplastica.
Settori:     F04A Patologia generale.
C. Area di Laboratorio e diagnostica oncologica
Obiettivo:  lo  specializzando   deve   acquisire   le   fondamentali
conoscenze  teoriche  e tecniche nei settori di laboratorio applicati
all'oncologia,   comprese   citomorfologia   ed   istopatologia,    e
diagnostica per immagini.
Settori:     F04B Patologia clinica
             F06A Anatomia patologica
             F18X Diagnostica per immagini
             E10X Biofisica medica.
D. Area di Oncologia medica
Obiettivo  lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e
tecniche  e  la  pratica  clinica  necessarie  per   la   valutazione
epidemiologica  e  per  la  prevenzione,  diagnosi  e cura dei tumori
solidi.
Settori:     F04B Patologia clinica
             F04C Oncologia medica.
E. Area di Epidemiologia e prevenzione
Obiettivo: conoscere  i  principi  di  epidemiologia  e  di  medicina
preventiva applicati all'oncologia.
Settori:     F01X Statistica medica
             F04B Patologia clinica
             F04C Oncologia medica
             F22A Igiene generale ed applicata.
a) indirizzo in Oncologia medica
F. Area di Oncologia medica
Obiettivo:  lo  specializzando  deve  conseguire  conoscenze avanzate
teoriche e di pratica clinica necessarie  per  la  diagnosi,  cura  e
trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica.
Settori:     E07X Farmacologia
             F05X Microbiologia e microbiologia clinica
             F04C Oncologia medica
             F07G Malattie del sangue
             F18X Diagnostica per immagini e radioterapia
             F21X Anestesiologia.
G. Area di Oncologia clinica.
Obiettivo: lo Specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e
pratiche  correlate  con  la  malattia  neoplastica e con gli aspetti
terapeutici non medici.
Settori:     F08A Chirurgia Generale
             F08B Chirurgia Plastica
             F08D Chirurgia Toracica
             F10X Urologia
             F12B Neurochirurgia
             F15A Otorinolaringoiatra
             F16A Malattie Apparato locomotore
             F18X Diagnostica per immagini e radioterapia
             F20X Ginecologia ed Ostetricia.
Tabella B. Standard complessivo di addestramento professionalizzante.
Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di Diploma,  lo
Specializzando   deve   dimostrare   d'aver  raggiunto  una  completa
preparazione  professionale  specifica,  basata  sulla  dimostrazione
d'aver  personalmente  eseguito atti medici specialistici, cosi' come
di seguito specificato:
1. aver  eseguito  personalmente  almeno  50  prelievi  di  materiale
organico mediante cistoaspirazione;
2. aver compartecipato direttamente all'itinerario diagnostico, anche
mediante  tecniche di diagnostica per immagini, di almeno 150 casi di
pazienti affetti da neoplasie;
3. aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico-terapeutico di
almeno 250 pazienti neoplastici, dei quali almeno il 10% ciascuno nei
seguenti settori:
- emolinfopatie
- apparato gastroenterico;
- mammella;
- apparato genitale femminile;
- polmone.
Infine, lo Specializzando  deve  aver  partecipato  alla  conduzione,
secondo   le   norme   di   buona   pratica   clinica,  di  almeno  3
sperimentazioni cliniche controllate.
                             TITOLO III
            ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
                               CAPO I
            SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROCHIRURGIA
Articolo  1  La Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia risponde
alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica
alla luce del D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2.
Articolo 2 La scuola ha lo scopo di formare  medici  specialisti  nel
settore professionale della Neurochirurgia.
Articolo   3   La   Scuola  rilascia  il  titolo  di  Specialista  in
Neurochirurgia.
Articolo 4 Il Corso ha la durata di 5 anni.
Ciascun anno  di  corso  prevede  200  ore  di  didattica  formale  e
seminariale  ed  attivita'  di  tirocinio  guidate sino a raggiungere
l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico  a  tempo
pieno operante nel S.S.N.
Articolo  5  Sede  amministrativa della Scuola e' il, Dipartimento di
Patologia  Neuropsicosensoriale  dell'Universita'  degli   Studi   di
Modena.
Concorrono al funzionamento della Scuola:
-  le  Strutture  della  Facolta'  di  Medicina  e  Chirurgia, con il
relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-
disciplinari di cui alla TAB. A
- le  strutture  del  Sistema  Sanitario  Nazionale  individuate  nei
protocolli  d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del D.L.vo 502/1992,
con il personale  dirigente  del  S.S.N.  delle  corrispondenti  aree
funzionali e discipline.
-  l'Universita',  su  proposta  del  Consiglio  della  Scuola,  puo'
altresi' stabilire  Convenzioni  con  Enti  pubblici  o  privati  con
finalita'   di  sovvenzionamento  per  lo  svolgimento  di  attivita'
coerenti con gli scopi della Scuola.
Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono  essere
ammessi  alla  Scuola,  tenuto  conto delle capacita' formative della
Scuola stessa, e' determinato in due per ciascun anno di  corso,  per
un totale di dieci Specializzandi.
Articolo  7  Sono  ammessi  al  Concorso  di ammissione alla Scuola i
Laureati in Medicina e Chirurgia.  Sono altresi' ammessi al  Concorso
di  ammissione  alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di
studio conseguito presso Universita' straniere, ritenuto equipollente
dalle competenti Autorita' accademiche italiane.
Articolo 8  Il  piano  didattico  e'  elaborato  nel  rispetto  degli
obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A.
Il  Consiglio  della  Scuola  determina  l'articolazione del Corso di
Specializzazione ed il relativo piano di studi  dei  diversi  anni  e
nelle  strutture  di  cui  all'art. ... Il piano didattico prevede le
seguenti attivita':
- Didattica formale teorica e seminariale
- Attivita' tutoriale
- Tirocinio
Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di  corso  il  Consiglio  della
Scuola  programma le attivita' comuni per gli Specializzandi e quelle
specifiche relative al tirocinio.
Per  tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel
loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio
della Scuola.
Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie  ed  ospedaliere
convenzionate.  Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio ed il suo
esito positivo sono attestati dai docenti ai  quali  e'  affidata  la
responsabilita'  didattica,  in  servizio  presso  le strutture nelle
quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.
Il Consiglio della Scuola puo' autorizzare un  periodo  di  frequenza
all'estero  in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti
con le  finalita'  della  Scuola  per  periodi  complessivamente  non
superiori  ad  un  anno.  A  conclusione  del  periodo  di  frequenza
all'estero, il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile ai  fini
della  Scuola,  sulla  base  dell'idonea  documentazione, l'attivita'
svolta nelle suddette strutture estere.
Articolo 10 L'esame di diploma nella presentazione  di  un  elaborato
scritto  su  tematica  coerente  ai  fini  della  Specializzazione in
Neurochirurgia, assegnata allo Specializzando almeno  un  anno  prima
dell'esame  stesso  e  realizzata  sotto la guida di un docente della
Scuola.
La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma  e'  nominata
annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.
Lo  specializzando,  per  essere  ammesso all'esame finale, deve aver
frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve aver
superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima
persona con progressiva assunzione di autonomia  professionale,  atti
medici   specialistici  certificati  secondo  lo  standard  nazionale
specifico riportato nella tabella B.
Tabella A. - Aree di addestramento professionale e  relativi  settori
scientifico disciplinari
A. Area di neurobiologia e neurofisiologia
Obiettivo:  apprendere  conoscenze  specialistiche  sul funzionamento
della cellula nervosa nonche' quelle relative alla struttura anatomo-
fisiologica ed alla rete di inter-relazioni neuroumorali del  sistema
nervoso centrale e periferico.
Settori:     E05A - Biochimica,
             E06A - Fisiologia umana,
             E09A - Anatomia umana,
             E09B - Istologia,
             E13X - Biologia applicata.
B. Area di diagnostica clinica
Obiettivo:  apprendere  le metodologie di medicina di laboratorio, di
semeiotica strumentale delle malattie nervose di interesse chirurgico
ed apprendere principi fondamentali di neurofarmacologia.
Settori:     F04B - Patologia clinica,
             F06B - Neuropatologia,
             F14X - Malattie apparato visivo,
             F15A - Otorinolaringoiatria,
             F11B - Neurologia,
             F12B - Neurochirurgia
C. Area di neuroradiologia
Obiettivo: apprendere le metodologie diagnostiche ed interventistiche
neuroradiologiche
Settori:     F11B - Neurologia,
             F12B - Neurochirurgia.
D. Area di tecnica operatoria neurochirurgica
Obiettivo:   acquisire   una   completa  preparazione  operatoria  in
neurochirurgia.
Settori:     F08A - Chirurgia Generale
             F12B - Neurochirurgia
E. Area di neurochirurgia speciale
Obiettivo: acquisire una preparazione in Neurochirurgia funzionale  e
stereotassica,  Neurotraumatologia,  Chirurgia  del  sistema  nervoso
periferico e Neurochirurgia infantile.
Settori:     F12B - Neurochirurgia
             F13C - Chirurgia maxillo-facciale.
F. Area di Anestesia e rianimazione
Obiettivo: acquisire gli  elementi  essenziali  di  Neuroanestesia  e
Neurorianimazione e terapie del dolore.
Settore:     F21X - Anestesiologia.
Tabella     b.    -    standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante
Lo specializzando, per essere ammesso  all'esame  finale  di  diploma
deve:
1.  avere  partecipato  attivamente all'itinerario diagnostico, anche
mediante tecniche di diagnostica per immagini in almeno 500  pazienti
di  cui almeno 150 casi relativi a pazienti affetti da neoplasie o da
altra patologia neurologica;
2.  aver  eseguito  personalmente,  con  progressiva  assunzione   di
autonomia  professionale  280 interventi di neurochirurgia, dei quali
almeno il 20% come primo operatore e con i limiti minimi  di  seguito
specificati:
- 30 interventi per tumori intracranici
- 50 interventi spinali compresa la stabilizzazione del rachide
- 30 interventi per trauma cranico
- 20 interventi di derivazione liquorale
- 70 interventi vari.
Infine  lo  specializzando  deve aver partecipato secondo le norme di
buona pratica clinica ad almeno 3 sperimentazioni controllate.
          SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANATOMIA PATOLOGICA
Articolo 1 La  Scuola  di  Specializzazione  in  Anatomia  Patologica
risponde   alle  norme  generali  delle  Scuole  di  Specializzazione
dell'area medica alla luce del D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2.
Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare  medici  specialisti  nel
settore   professionale   della   diagnostica  anatomo-istopatologica
(macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale) e citopatologica.
Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di  Specialista  in  Anatomia
Patologica.
Articolo 4 .. Il Corso ha la durata di 5 anni.
Ciascun  anno  di  corso  prevede  200  ore  di  didattica  formale e
seminariale ed attivita' di  tirocinio  guidate  sino  a  raggiungere
l'orario  annuo  complessivo previsto per il personale medico a tempo
pieno operante nel S.S.N.
Articolo 5 La sede amministrativa della Scuola e' il Dipartimento  di
Scienze  Morfologiche e Medico Legali dell'Universita' degli Studi di
Modena.
Concorrono al funzionamento della Scuola:
-  le  strutture  della  Facolta'  di  Medicina  e  Chirurgia, con il
relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-
disciplinari di cui alla tabella A
- le strutture  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  individuate  nei
protocolli  d'intesa  di  cui  all'Art.  6,  comma 2 del decreto l.vo
502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle  corrispondenti
aree funzionali e discipline.
-  l'Universita',  su  proposta  del  Consiglio  della  Scuola,  puo'
altresi' stabilire  Convenzioni  con  Enti  pubblici  o  privati  con
finalita'   di  sovvenzionamento  per  lo  svolgimento  di  attivita'
coerenti con gli scopi della Scuola.
Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono  essere
ammessi  alla  Scuola,  tenuto  conto delle capacita' formative della
Scuola stessa, e' determinato in quattro per ciascun  anno  di  corso
per un totale di venti specializzandi.
Articolo  7  Sono  ammessi  al  Concorso  di ammissione alla Scuola i
Laureati in Medicina e Chirurgia.
Sono altresi' ammessi al concorso di ammissione  alal  Scuola  coloro
che   siano  in  possesso  di  titolo  di  studio  conseguito  presso
Universita'  straniere,  ritenuto   equipollente   dalle   competenti
Autorita' Accademiche italiane.
Articolo  8  Il  piano  didattico  e'  elaborato  nel  rispetto degli
obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A.
Il Consiglio della Scuola  determina  l'articolazione  del  Corso  di
Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni nelle
strutture  di  cui  all'art.  ______.  Il  piano didattico prevede le
seguenti attivita':
- Didattica formale teorica e seminariale
- Attivita' tutoriale
- Tirocinio
Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di  corso  il  Consiglio  della
Scuola  programma le attivita' comuni per gli specializzando e quelle
specifiche relative al tirocinio.
Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati  nel
loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio
della Scuola.
Il  tirocinio  e' svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere
convenzionate. Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio ed il  suo
esito  positivo  sono  attestati  dai docenti ai quali e' affidata la
responsabilita' didattica, in  servizio  presso  le  strutture  nelle
quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.
Il  Consiglio  della  Scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza
all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie  coerenti
con  le  finalita'  della  Scuola  per  periodi  complessivamente non
superiori  ad  un  anno.  A  conclusione  del  periodo  di  frequenza
all'estero,  il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile ai fini
della Scuola,  sulla  base  dell'idonea  documentazione,  l'attivita'
svolta nelle suddette strutture estere.
Articolo  10  L'esame  di  diploma  consta  nella presentazione di un
elaborato  scritto  su  una   tematica   coerente   ai   fini   della
Specializzazione    in    Anatomia    Patologica,    assegnata   allo
Specializzando almeno un anno prima dell'esame  stesso  e  realizzata
sotto la guida di un docente della Scuola.
La  Commissione  d'esame per il conseguimento del Diploma e' nominata
annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.
Lo Specializzando, per essere ammesso  all'esame  finale,  deve  aver
frequentato  in  misura  corrispondente  al  monte ore previsto, deve
avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in
prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale,
atti medici specialistici certificati secondo lo  standard  nazionale
specifico riportato nella Tabella B.
Tabella  A.  Area  di  addestramento  professionalizzante  e relativi
settori scientifico-disciplinari.
A. Area propedeutica
Obiettivo:  lo   specializzando   deve   apprendere   le   conoscenza
fondamentali di genetica, biologia, patologia molecolare e statistica
  Inoltre,  lo specializzando deve acquisire le basi teorico-pratiche
delle  tecniche   di   esecuzione   di   un   riscontro   diagnostico
necroscopico, di allestimento e colorazione di preparati istologici e
citologici, di morfometria e di quelle necessarie per l'impiego della
microscopia ottica e elettronica.
Settori:     F03X Genetica Medica,
             E04B Biologia Molecolare,
             F04A Patologia Generale,
             F04B Patologia Clinica,
             F01X Statistica Medica,
             F06A Anatomia Patologica
B. Area della sistematica e della diagnostica anatomo-patologica.
Obiettivo:  lo  specializzando  deve  conseguire  avanzate conoscenze
teoriche    di    sistematica    anatomo-patologica    (microscopica,
ultrastrutturale  e  molecolare)  e  competenze  teoriche pratiche di
diagnostica  anatomo-patologica  (macroscopica,   istopatologica   su
preparati   definitivi   ed   in   estemporanea,   citopatologica  ed
ultrastrutturale), avvalendosi anche di tecniche immunoistochimiche e
di biologia molecolare.
Settori:     F06A Anatomia Patologica,
             F06B Neuropatologia
C. Area della Sanita' Pubblica.
Obiettivo: lo  specializzando  deve  conseguire  adeguate  conoscenze
teoriche  di  medicina  legale,  tossicologia,  medicina del lavoro e
preventiva, deontologia.
Settori:     F22B Medicina Legale,
             F22C Medicina del Lavoro,
             F22A Igiene generale ed applicata.
D. Area di indirizzo subspecialistico anatomo-patologico
Obiettivo:  lo  specializzando  deve  completare  il  suo  curriculum
formativo   apprendendo   gli  elementi  fondamentali  dei  correlati
anatomo-clinici e delle competenze diagnostiche che  sono  alla  base
delle   principali   patologie   subspecialistiche   (neuropatologia,
patologia  oncologica,  patologia  cardiovascolare,   dermopatologia,
emopatologia,  uropatologia,  ginecopatologia,  patologia pediatrica,
patologia ossea) in base alle competenze specifiche  esistenti  nella
Scuola di Specializzazione.
Settori:     F04B Patologia clinica,
             F06A Anatomia patologica,
             F06B Neuropatologia
Tabella B. Standard complessivo di addestramento professionalizzante.
Lo  Specializzando,  per  essere ammesso all'esame finale di diploma,
deve aver eseguito degli atti  medici  specialistici  certificati  in
numero  non  inferiore  a  quanto  di  seguito indicato, refertandone
almeno il 20%:
Esami macroscopici di pezzi chirurgici                         3000
Diagnosi istopatologica                                        8000
Diagnosi citopatologiche, inclusa citologica cervico-vaginale  8000
Diagnosi intraoperatorie                                        200
Riscontri diagnostici necroscopici                              300
       SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA
Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia
risponde  alle  norme  generali  delle  Scuole  di   Specializzazione
dell'area medica alla luce del D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2.
La Scuola e' articolata nei seguenti indirizzi:
Ginecologia ed Ostetricia
Fisiopatologia della Riproduzione Umana
Articolo  2  La  Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore  professionale  delle  scienze  ostetriche  e  ginecologiche,
compresa la fisiopatologia della riproduzione umana.
Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Ginecologia
ed Ostetricia.
Articolo 4 Il Corso ha la durata di 5 anni.
I  primi  3  anni  sono finalizzati agli obbiettivi formativi di base
della Ginecologia ed Ostetricia.
Gli ultimi due anni sono finalizzati agli obiettivi  degli  specifici
indirizzi.
Ciascun  anno  di  corso  prevede  200  ore  di  didattica  formale e
seminariale ed attivita' di  tirocinio  guidate  sino  a  raggiungere
l'orario  annuo  complessivo previsto per il personale medico a tempo
pieno operante nel S.S.N.
Articolo 5 Sede amministrativa della Scuola  e'  il  Dipartimento  di
Scienze  Ginecologiche,  Ostetriche  e  Pediatriche  dell'Universita'
degli Sudi di Modena.
Concorrono al funzionamento della Scuola:
- le strutture  della  Facolta'  di  Medicina  e  Chirurgia,  con  il
relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-
disciplinari di cui alla tabella A
-  le  strutture  del  Servizio  Sanitario  Nazionale individuate nei
protocolli d'intesa di cui all'Art. 6,  comma  2,  del  decreto  l.vo
502/1992,  con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti
aree funzionali e discipline.
-  l'Universita',  su  proposta  del  Consiglio  della  Scuola,  puo'
altresi'  stabilire  Convenzioni  con  Enti  pubblici  o  privati con
finalita'  di  sovvenzionamento  per  lo  svolgimento  di   attivita'
coerenti con gli scopi della Scuola.
Articolo  6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere
ammessi alla Scuola, tenuto conto  delle  capacita'  formative  della
Scuola stessa, e' determinato in 5 (cinque) per ciascun anno di corso
per un totale di 25 (venticinque) specializzandi.
Articolo  7  Sono  ammessi  al  Concorso  di ammissione alla Scuola i
Laureati in Medicina e Chirurgia.
Sono altresi' ammessi al Concorso di ammissione  alla  Scuola  coloro
che   siano  in  possesso  di  titolo  di  studio  conseguito  presso
Universita'  straniere,  ritenuto   equipollente   dalle   competenti
Autorita' accademiche italiane.
Articolo  8  Il  piano  didattico  e'  elaborato  nel  rispetto degli
obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A . Il Consiglio
della Scuola determina l'articolazione del Corso di  Specializzazione
ed  il  relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di
cui all'art. . . Il piano didattico prevede le seguenti attivita':
- Didattica formale teorica e seminariale
- Attivita' tutoriale
- Tirocinio
Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di  corso  il  Consiglio  della
Scuola  programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle
specifiche relative al tirocinio.
Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati  nel
loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio
della Scuola.
Il  tirocinio  e' svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere
convenzionate. Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio ed il  suo
esito  positivo  sono  attestati  dai docenti ai quali e' affidata la
responsabilita' didattica, in  servizio  presso  le  strutture  nelle
quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.
Il  Consiglio  della  Scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza
all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie  coerenti
con  le  finalita'  della  Scuola  per  periodi  complessivamente non
superiori  ad  un  anno.  A  conclusione  del  periodo  di  frequenza
all'estero,  il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile ai fini
della Scuola,  sulla  base  dell'idonea  documentazione,  l'attivita'
svolta nelle suddette strutture estere.
Articolo  10  L'esame  di  diploma  consta  nella presentazione di un
elaborato  scritto  su  una   tematica   coerente   ai   fini   della
Specializzazione   in   Ginecologia  ed  Ostetricia,  assegnata  allo
Specializzando almeno un anno prima dell'esame  stesso  e  realizzata
sotto la guida di un docente della Scuola.
La  Commissione  d'esame per il conseguimento del Diploma e' nominata
annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.
Lo Specializzando, per essere ammesso  all'esame  finale,  deve  aver
frequentato  in  misura  corrispondente  al  monte ore previsto, deve
avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in
prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale,
atti medici specialistici certificati secondo lo  standard  nazionale
specifico riportato nella Tabella B.
Tabella  -  A  Aree  di  addestramento professionalizzante e relativi
settori scientifico-disciplinari
A. Area propedeutica
Obiettivo:  lo   specializzando   deve   apprendere   le   conoscenze
fondamentali  di biologia cellulare e molecolare del differenziamento
e della proliferazione cellulare
Settori:     E04B Biologia molecolare
             E09B Istologia
             E11B Biologia applicata
             F03X Genetica medica
B. Area di oncologia
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze  avanzate  dei
meccanismi   etiopatogenetici   che  determinano  lo  sviluppo  della
malattia neoplastica.
Settori:     F04A Patologia generale,
             F04C Oncologia medica
C: Area di laboratorio e diagnostica oncologica
Obiettivo:   lo   specializzando   deve   acquisire  le  fondamentali
conoscenze teoriche e tecniche nei settori di  laboratorio  applicati
alla  patologia  ostetrica  e  ginecologica, comprese citopatologia e
istopatologia e diagnostica per immagini.
Settori:     F04B Patologia clinica
             F06A Anatomia patologica
             F18X Diagnostica per immagini
D. Area di oncologia medica
Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e
tecniche  e  la  pratica  clinica  necessarie  per   la   valutazione
epidemiologica  e  per  la  prevenzione;  diagnosi  e cura dei tumori
solidi.
Settori:     F04B Patologia clinica
             F04C Oncologia medica
E. Area di epidemiologia e prevenzione
Obiettivo: conoscere  i  principi  di  epidemiologia  e  di  medicina
preventiva applicati all'oncologia.
Settori:     F01X Statistica Medica
             F22A Igiene generale ed applicata
F. Area della ginecologia
Obiettivo:   lo   specializzando   deve   acquisire  le  fondamentali
conoscenze teoriche necessarie  per  la  diagnostica  e  terapia,  in
particolare  chirurgica,  delle  patologie ginecologiche; deve infine
saper partecipare a studi clinici controllati  secondo  le  norme  di
buona pratica clinica.
Settori:     F08A Chirurgia generale
             F08B Chirurgia plastica
             F10X Urologia
             F20X Ginecologia ed ostetricia
             F21X Anestesiologia
             F20X Ginecologia ed ostetricia
G. Area dell'ostetricia
Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e
pratiche  applicabili  alla  fisiologia della gravidanza e del parto,
alle attivita' diagnostiche inerenti patologie materne e fetali, alle
attivita' terapeutiche, in particolare di tipo  chirurgico,  indicate
per tali patologie.
Settori:     F20X Ginecologia ed ostetricia
             F21X Anestesiologia
             F20X Ginecologia ed ostetricia
a) INDIRIZZO DI GINECOLOGIA ED OSTETRICIA
H. Area della ginecologia oncologica
Obiettivo:  lo  specializzando deve conseguire le conoscenze avanzate
teoriche e di pratica clinica necessarie  per  la  diagnosi,  cura  e
trattamento del paziente neoplastico, anche in fase di critica.
Settori:     F04C Oncologia medica
             F18X Diagnostica per immagini e radioterapia
             F20X Ginecologia ed ostetricia
             F21X Anestesiologia
b) INDIRIZZO DI FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA
I. Area della fisiopatologia della riproduzione umana
Obiettivo: lo specializzando deve saper mettere in essere le tecniche
di  fecondazione assistita, nel rispetto delle norme di legge e della
deontologia.
Settori:     E09B Istologia
             F07E Endocrinologia
             F20X Ginecologia ed Ostetricia
             F22B Medicina Legale
Tabella b Standard complessivo di addestramento professionalizzante.
Per essere ammesso all'esame finale  di  diploma,  lo  specializzando
deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione specifica,
basata  sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici
specialistici, come di seguito specificato:
- 6 mesi di chirurgia generale;
- attivita' di diagnostica e prevenzione  in  oncologia  ginecologica
per almeno 250 casi;
-  attivita'  di diagnostica e prevenzione di patologie gravidiche in
almeno 250 casi;
- almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei  quali  almeno  il  15%
condotti come primo operatore;
-  almeno  120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20%
condotti come primo operatore;
- almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40%
condotti come primo operatore.
Per l'indirizzo in Fiosiopatologia della Riproduzione Umana la  parte
chirurgica e' ridotta del 20% e lo specializzando deve avere eseguito
di  Fecondazione  Assistita  in  almeno  150  casi,  dei quali il 25%
condotte come responsabile delle procedure.
Infine lo  specializzando  deve  aver  partecipato  alla  conduzione,
secondo   le   norme   di   buona   pratica   clinica,  di  almeno  3
sperimentazioni cliniche controllate.
                             TITOLO III
            ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
                               CAPO I
              SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOLOGIA
Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in Cardiologia risponde alle
norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla
luce del D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2.
La scuola e' articolata nei seguenti indirizzi:
a) cardiologia
b) angiologia
Articolo  2  La  Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore professionale della cardiologia clinica.
Articolo  3  La  Scuola  rilascia  il  titolo   di   Specialista   in
Cardiologia.
Articolo  4  Il  Corso  ha la durata di 4 anni. Ciascun anno di corso
prevede 200 ore di didattica formale e seminariale  ed  attivita'  di
tirocinio  guidate  sino  a  raggiungere  l'orario  annuo complessivo
previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N.
Articolo 5 La sede amministrativa della Scuola e' il Dipartimento  di
Medicina Interna dell'Universita' degli Studi di Modena.
Concorrono al funzionamento della Scuola:
-  le  strutture  della  Facolta'  di  Medicina  e  Chirurgia, con il
relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-
disciplinari di cui alla tabella A
- le strutture  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  individuate  nei
protocolli  d'intesa  di  cui  all'Art.  6,  comma 2 del decreto l.vo
502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle  corrispondenti
aree funzionali e discipline.
-  l'Universita',  su  proposta  del  Consiglio  della  Scuola,  puo'
altresi' stabilire  Convenzioni  con  Enti  pubblici  o  privati  con
finalita'   di  sovvenzionamento  per  lo  svolgimento  di  attivita'
coerenti con gli scopi della Scuola.
Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono  essere
ammessi  alla  Scuola,  tenuto  conto delle capacita' formative della
Scuola stessa, e' determinato in 4  (quattro)  per  ciascun  anno  di
corso per un totale di 16 (sedici) specializzandi.
Articolo  7  Sono  ammessi  al  Concorso  di ammissione alla Scuola i
Laureati in Medicina e Chirurgia.
Sono altresi' ammessi al Concorso di ammissione  alla  Scuola  coloro
che   siano  in  possesso  di  titolo  di  studio  conseguito  presso
Universita'  straniere,  ritenuto   equipollente   dalle   competenti
Autorita' accademiche italiane.
Articolo  8  Il  piano  didattico  e'  elaborato  nel  rispetto degli
obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A.
Il Consiglio della Scuola  determina  l'articolazione  del  Corso  di
Specializzazione  ed  il  relativo  piano di studi dei diversi anni e
nelle strutture di cui all'art. ___ Il piano didattico
- Didattica formale teorica e seminariale
- Attivita' tutoriale
- Tirocinio
Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di  corso  il  Consiglio  della
Scuola  programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle
specifiche relative al tirocinio.
Per  tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel
loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio
della Scuola.
Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie  ed  ospedaliere
convenzionate.  Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio ed il suo
esito positivo sono attestati dai docenti ai  quali  e'  affidata  la
responsabilita'  didattica,  in  servizio  presso  le strutture nelle
quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.
Il Consiglio della Scuola puo' autorizzare un  periodo  di  frequenza
all'estero  in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti
con le  finalita'  della  Scuola  per  periodi  complessivamente  non
superiori  ad  un  anno.  A  conclusione  del  periodo  di  frequenza
all'estero, il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile ai  fini
della  Scuola,  sulla  base  dell'idonea  documentazione, l'attivita'
svolta nelle suddette strutture estere.
Articolo 10 L'esame di  diploma  consta  nella  presentazione  di  un
elaborato   scritto   su   una   tematica   coerente  al  fini  della
Specializzazione in Cardiologia assegnata allo Specializzando  almeno
un  anno  prima  dell'esame  stesso e realizzata sotto la guida di un
docente della Scuola. La Commissione d'esame per il conseguimento del
Diploma e' nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo,  secondo  la
normativa vigente.
Lo  Specializzando,  per  essere  ammesso  all'esame finale deve aver
frequentato in misura corrispondente  al  monte  ore  previsto,  deve
avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in
prima  persona con progressiva assunzione di autonomia professionale,
atti medici specialistici certificati secondo lo  standard  nazionale
specifico riportato nella Tabella B.
Tabella  A  -  Aree  di  addestramento professionalizzante e relativi
settori scientifico-disciplinari.
A. Area delle scienze di base.
Obiettivo:  lo   specializzando   deve   apprendere   le   conoscenze
fondamentali    di    anatomo-fisiologia,   biochimica   e   genetica
dell'apparato  cardiaco  allo  scopo  di  stabilire   le   basi   per
l'apprendimento  del  laboratorio,  della  clinica  e  della  terapia
cardiologica. Lo specializzando, inoltre, deve apprendere le  nozioni
fondamentali  di matematica, fisica, statistica ed informatica, utili
per  la  comprensione  della  fisiologia  della  circolazione  e  per
l'elaborazione di dati ed immagini di interesse clinico.
Settori:     B01B Fisica,
             E09A Anatomia Umana,
             E09B Istologia, E05A Biochimica,
             E10X Biofisica Medica,
             E06A Fisiologia Umana,
             F03X Genetica Medica,
             F01X Statistica Medica.
B.   Area   di   Biologia   Molecolare,  Fisiopatologia  e  Patologia
cardiovascolare.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze  avanzate  dei
meccanismi  eziopatogenesi che determinano lo sviluppo delle malattie
cardiache congenite ed acquisite nonche' dei meccanismi che  alterano
la normale struttura e funzione.
Settori:     E04B Biologia molecolare,
             F03X Genetica medica,
             F04A Patologia generale,
             F05X Microbiologia e microbiologia clinica,
             F06A Anatomia patologica.
C. Area di laboratorio e strumentazione.
Obiettivo:   lo   specializzando   deve   acquisire  le  fondamentali
conoscenze teoriche e tecniche sulla struttura e funzionamento  degli
apparecchi di diagnostica cardiovascolare.
Settori:     B01B Fisica,
             E10X Biofisica medica,
             F04B Patologia clinica,
             F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.
D. Area di diagnostica cardiologia non invasiva.
Obiettivo:   lo   specializzando   deve   acquisire  le  fondamentali
conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori  della  diagnostica
cardiologica non invasiva, compresa l'elettrocardiografia (standard e
dinamica),  l'elettrofisiologia, l'ecocardiografia (monodimensionale,
bidimensionale,   doppler   e   color    doppler),    le    metodiche
radioisotopiche, la TAC, la RMN.
Settori:     F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare,
             F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.
E. Area di diagnostica cardiologia invasiva.
Obiettivo:   lo   specializzando   deve   acquisire  le  fondamentali
conoscenze teoriche e tecniche di tutti i settori  della  diagnostica
cardiologica invasiva.
Settori:     F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare,
             F06A Anatomia patologica,
             F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.
F. Area di cardiologia clinica.
Obiettivo:   lo   specializzando   deve   acquisire  le  fondamentali
conoscenze  teoriche  e  pratiche  necessarie  per  la   prevenzione,
diagnosi   e   terapia  farmacologica  delle  malattie  dell'apparato
cardiovascolare,  nonche'  acquisire  le  necessarie   conoscenze   e
metodologie  comportamentali  nelle sindromi acute e in situazioni di
emergenza.
Settori:     F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare,
             F07A Medicina interna,
             E07X Farmacologia.
G. Area di cardiologia interventistica.
Obiettivo: lo specializzando  deve  conseguire  le  conoscenze  e  la
pratica per eseguire manovre diagnostiche invasive complesse.
Settori:     F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare,
             F09X Cardiochirurgia.
H. Area delle malattie vascolari.
Obiettivo:   lo   specializzando   deve   acquisire  le  fondamentali
conoscenze teorico-pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e
terapia della malattie vascolari periferiche.
Settore:     F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.
I. Area della cardiologia pediatrica.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire  le  conoscenze  teorico-
pratiche  necessarie  per  la  prevenzione,  diagnosi e terapia delle
malattie cardiovascolari nell'eta' pediatrica.
Settori:     F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare,
             F19A Pediatria generale specialistica.
Tabella     B     -    standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante.
Lo specializzando, per essere ammesso all'esame  finale  di  diploma,
deve:
1.  avere  eseguito  e  comunque  refertato  personalmente almeno 300
elettrocardiogrammi standard e 100 ECG Holter
2. aver eseguito personalmente almeno 100 test provocativi fisici e/o
farmacologici
3.   aver   eseguito   personalmente   almeno   100   ecocardiogrammi
monodimensionali, bidimensionali e Doppler, con relativa refertazione
4. aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 30
esami radioisotopici cardiaci
5. aver eseguito personalmente 30 cateterismi destri, con calcolo dei
relativi parametri emodinamici e 30 coronarografie
6.  aver  formulato  correttamente  la diagnosi in pazienti con varia
patologia cardiovascolare, impostandone la  terapia  medica,  nonche'
ponendo  eventuali  indicazioni all'intervento di rivascolarizzazione
(angioplastica e by-pass)
7. aver acquisito conoscenze teoriche  ed  esperienza  clinica  nella
gestione  del paziente acuto e nella rianimazione cardiorespiratoria,
con periodo di servizio complessivo in Unita'  di  Terapia  Intensiva
Coronarica di almeno una annualita' e mezzo.
Costituiscono attivita' proprie di indirizzo:
I. Cardiologia (almeno 1 settore su 3):
a) emodinamica e cardiologia interventistica: esecuzione personale di
almeno  100  coronaroventricolografie  in  cui  almeno  il 50% come I
operatore  e  partecipazione  diretta  ad  almeno  50  angioplastiche
coronariche,  di  cui  il  50%  come I operatore, interpretazione dei
quadri angiografici, etc.
b) applicazioni ultraspecialistiche della diagnostica con ultrasuoni:
esecuzione personale di almeno 40 ecocardiogrammi  transesofagei,  di
70  esami  eco-stress, acquisizione di conoscenze teorico-pratiche in
tema di ecocontrastografia, esperienza di ecografia  intraoperatoria,
etc.
c)   elettrofisiologia   clinica   avanzata:   esecuzione   di  esami
elettrofisiologici per  via  cruenta  o  transesofagea,  impianto  di
almeno  30  pace-maker definitivi, di cui almeno 10 come I operatore;
partecipazioni a tecniche ablative e di mappaggio endocavitario, etc.
II. Angiologia:
aver acquisito conoscenze teorico-pratiche  in  tema  di  diagnostica
invasiva  e  non  invasiva  (eco color doppler, pletismografia, laser
doppler, etc.), terapia  e  prevenzione  angiologica,  con  eventuale
indicazione al trattamento chirurgico delle malattie vascolari.
Infine,  lo  specializzando  deve  aver  partecipato alla conduzione,
secondo le norme di buona  pratica,  ad  almeno  tre  sperimentazioni
cliniche controllate.
                    SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
       CHIRURGIA GENERALE I AD INDIRIZZO IN CHIRURGIA GENERALE
Articolo  1  La Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA GENERALE I AD
INDIRIZZO IN CHIRURGIA GENERALE risponde alle  norme  generali  delle
Scuole  di  Specializzazione  dell'area  medica  alla  luce  del D.M.
11.5.1995, Tab. XV/2.
Articolo  2  La  Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore  professionale  della  Chirurgia.   Tali   specialisti   sono
addestrati a rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica
generale.
Articolo  3  La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Chirurgia
Generale.
Articolo 4 .. Il Corso ha la durata di sei anni.
Ciascun anno  di  corso  prevede  200  ore  di  didattica  formale  e
seminariale  ed  attivita'  di  tirocinio  guidate sino a raggiungere
l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico  a  tempo
pieno operante nel S.S.N.
Articolo  5 La sede amministrativa della Scuola e' il Dipartimento di
Chirurgia dell'Universita' degli Studi di Modena.
Concorrono al funzionamento della Scuola:
- le strutture  della  Facolta'  di  Medicina  e  Chirurgia,  con  il
relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-
disciplinari di cui alla tabella A
-  le  strutture  del  Servizio  Sanitario  Nazionale individuate nei
protocolli d'intesa di cui all'Art.  6,  comma  2  del  decreto  l.vo
502/1992,  con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti
aree funzionali e discipline.
-  l'Universita',  su  proposta  del  Consiglio  della  Scuola,  puo'
altresi'  stabilire  Convenzioni  con  Enti  pubblici  o  privati con
finalita'  di  sovvenzionamento  per  lo  svolgimento  di   attivita'
coerenti con gli scopi della Scuola.
Articolo  6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere
ammessi alla Scuola, tenuto conto  delle  capacita'  formative  della
Scuola stessa, e' determinato in sei per ciascun anno di corso per un
totale di trentasei specializzandi.
Articolo  7  Sono  ammessi  al  Concorso  di ammissione alla Scuola i
Laureati in Medicina e Chirurgia.
Sono altresi' ammessi al Concorso di ammissione  alla  Scuola  coloro
che   siano  in  possesso  di  titolo  di  studio  conseguito  presso
Universita'  straniere,  ritenuto   equipollente   dalle   competenti
Autorita' accademiche italiane.
Articolo  8  Il  piano  didattico  e'  elaborato  nel  rispetto degli
obbiettivi generali e di area riportati nella Tabella A.
Il Consiglio della Scuola  determina  l'articolazione  del  Corso  di
Specializzazione  ed  il  relativo  piano di studi dei diversi anni e
nelle strutture di cui all'art. ______. Il piano didattico prevede le
seguenti attivita':
- Didattica formale teorica e seminariale
- Attivita' tutoriale
- Tirocinio
Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di  corso  il  Consiglio  della
Scuola  programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle
specifiche relative al tirocinio.
Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati  nel
loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio
della Scuola.
Il  tirocinio  e' svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere
convenzionate. Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio ed il  suo
esito  positivo  sono  attestati  dai docenti ai quali e' affidata la
responsabilita' didattica, in  servizio  presso  le  strutture  nelle
quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.
Il  Consiglio  della  Scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza
all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie  coerenti
con  le  finalita'  della  Scuola  per  periodi  complessivamente non
superiori  ad  un  anno.  A  conclusione  del  periodo  di  frequenza
all'estero,  il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile ai fini
della Scuola,  sulla  base  dell'idonea  documentazione,  l'attivita'
svolta nelle suddette strutture estere.
Articolo  10  L'esame  di  diploma  consta  nella presentazione di un
elaborato  scritto  su  una   tematica   coerente   ai   fini   della
Specializzazione in Chirurgia Generale, assegnata allo Specializzando
almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di
un docente della Scuola.
La  Commissione  d'esame per il conseguimento del Diploma e' nominata
annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.
Lo Specializzando, per essere ammesso  all'esame  finale,  deve  aver
frequentato  in  misura  corrispondente  al  monte ore previsto, deve
avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in
prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale,
atti medici specialistici certificati secondo lo  standard  nazionale
specifico riportato nella Tabella B.
Tabella  A  -  Aree  di  addestramento professionalizzante e relativi
settori scientifico disciplinari
Area A: propedeutica
Obiettivi: lo specializzando inizia  l'apprendimento  della  anatomia
chirurgica  e  della  medicina operatoria e deve acquisire la base di
conoscenza per la valutazione epidemiologica  e  l'inquadramento  dei
casi  clinici  anche  mediante sistemi informatici. Deve acquisire la
esperienza pratica necessaria a  valutare  clinicamente  un  paziente
definendone  la  tipologia  sulla  base della conoscenza di patologia
clinica, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica,  metodologia
clinica.
Settori scientifico disciplinari:     F06A Anatomia patologica,
                                      F08A Chirurgia generale,
                                      F04B Patologia clinica
Area b: Semeiotica clinica e strumentale
Obiettivi:   lo   specializzando   procede  nell'apprendimento  della
medicina operatoria e deve acquisire  la  base  di  conoscenza  e  la
relativa  esperienza  pratica  necessarie  ad  impostare,  seguire  e
verificare personalmente l'iter diagnostico piu' adatto per  giungere
ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti.
Settori scientifico disciplinari:     F18X Diagnostica per immagini
                                      e radioterapia,
                                      F08A Chirurgia generale
Area C: Chirurgia generale
Obiettivi:  Lo  specializzando deve acquisire la base di conoscenza e
la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla  base  di
una   valutazione   complessiva   della   malattia  e  del  paziente,
l'indicazione al tipo di trattamento  -  chirurgico  o  meno  -  piu'
corretto  in  funzione  dei  rischi,  dei  benefici  e  dei risultati
prevedibili per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado  di
affrontare  e risolvere le problematiche relative alla impostazione e
gestione del decorso post-operatorio  immediato  e  dei  controlli  a
distanza.
Settori scientifico disciplinari:     F21X Anestesiologia,
                                      F08A Chirurgia generale.
Area D: Anatomia chirurgica e tecnica operatoria
Obiettivi:  lo  specializzando  deve  essere in grado di acquisire la
base di  conoscenza  anatomo  chirurgica  e  di  medicina  operatoria
necessaria  per  affrontare,  anche  in  prima  persona,  la  pratica
esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.
Settori scientifico disciplinari:     F08A Chirurgia generale.
Area E: Chirurgica interdisciplinare
Obiettivi: lo specializzando deve acquisire:
a)  la  base  di  conoscenza  e  l'esperienza  pratica  necessarie  a
diagnosticare  e  trattare,  anche  chirurgicamente,  le patologie di
competenza  specialistica  di  piu'  comune  riscontro  in  chirurgia
generale  o  caratterizzate dalla indifferibilita' del trattamento in
caso di chirurgia di urgenza. Tali attivita'  debbono  essere  svolte
limitatamente  alla  chirurgia  plastica  e  ricostruttiva, toracica,
vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;
b) riconoscere,  diagnosticare  ed  impostare  clinicamente  pazienti
affetti   da   patologie   che   prevedono  l'impiego  necessario  di
specialisti nel campo della  cardiochirurgia,  della  neurochirurgia,
della  chirurgia  maxillo-facciale  e  della  ortopedia;  tutto  cio'
curando la visione complessiva delle priorita' nel caso di lesioni  o
patologie multiple.
Settori scientifico disciplinari:     F08A Chirurgia generale,
                                      F08D Chirurgia toracica,
                                      F08E Chirurgia vascolare,
                                      F09X Chirurgia cardiaca,
                                      F12B Neurochirurgia,
                                      F13C     Chirurgia     maxillo-
                                      facciale,
                                      F16A     Malattie      apparato
                                      locomotore.
Area F: Organizzativa e gestionale
Obiettivi:  lo  specializzando  deve  acquisire la base di conoscenza
necessaria ad organizzare e gestire la propria attivita' di  chirurgo
in  rapporto  alle  caratteristiche  delle  strutture  nelle quali e'
chiamato ad operare. Lo  specializzando  deve  sapere  utilizzare  le
potenzialita'  dell'informatica  nella  organizzazione  del  lavoro e
nella gestione della struttura. Oltre ad una buona  conoscenza  della
lingua  inglese  deve  acquisire  l'esperienza  necessaria al proprio
impiego nel territorio, conoscere gli aspetti medico legali  relativi
alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che
governano l'assistenza sanitaria.
Settori scientifico disciplinari:     F08A Chirurgia generale,
                                      F22A    Igiene    generale   ed
                                      applicata,
                                      F22B Medicina legale,
                                      F22C Medicina del lavoro.
Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante
Per essere ammesso all'esame finale  di  diploma,  lo  specializzando
deve   dimostrare   d'aver   raggiunto   una   completa  preparazione
professionale   specifica,   basata   sulla   dimostrazione   d'avere
personalmente  eseguito  atti  medici  specialistici,  cosi'  come di
seguito specificato.
a)  almeno  50  interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15%
condotti come primo operatore;
b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il  20%
condotti come primo operatore;
c)  almeno  250  interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il
40% condotti come primo operatore;
(degli interventi indicati sub  a-b-c-  almeno  il  10%  deve  essere
eseguito in situazioni di emergenza urgenza)
d)  aver  effettuato  almeno  200 ore di attivita' di pronto soccorso
nosocomiale;
e) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti
diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 50), a pazienti
in situazioni di urgenza/emergenza (minimo 150) e di elezione (minimo
600).
Infine, lo specializzando  deve  aver  partecipato  alla  conduzione,
secondo   le   norme   di   buona   pratica   clinica,  di  almeno  3
sperimentazioni cliniche controllate.
 
                    SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
      CHIRURGIA GENERALE II AD INDIRIZZO IN CHIRURGIA GENERALE
Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA GENERALE II  AD
INDIRIZZO  IN  CHIRURGIA  GENERALE risponde alle norme generali delle
Scuole di  Specializzazione  dell'area  medica  alla  luce  del  D.M.
11.5.1995, Tab. XV/2.
Articolo  2  La  Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore  professionale  della  chirurgia.   Tali   specialisti   sono
addestrati a rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica
generale.
Articolo  3  La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Chirurgia
Generale.
Articolo 4 . Il Corso ha la durata di sei anni.
Ciascun anno  di  corso  prevede  200  ore  di  didattica  formale  e
seminariale  ed  attivita'  di  tirocinio  guidate sino a raggiungere
l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico  a  tempo
pieno operante nel S.S.N.
Articolo  5  Sede  amministrativa  della Scuola e' il Dipartimento di
Chirurgia dell'Universita' degli Studi di Modena.
Concorrono al funzionamento della Scuola:
- le strutture  della  Facolta'  di  Medicina  e  Chirurgia,  con  il
relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-
disciplinari di cui alla tabella A
-  le  strutture  del  Servizio  Sanitario  Nazionale individuate nei
protocolli d'intesa di cui all'Art.  6,  comma  2  del  decreto  l.vo
502/1992,  con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti
aree funzionali e discipline.
-  l'Universita',  su  proposta  del  Consiglio  della  Scuola,  puo'
altresi'  stabilire  Convenzioni  con  Enti  pubblici  o  privati con
finalita'  di  sovvenzionamento  per  lo  svolgimento  di   attivita'
coerenti con gli scopi della Scuola.
Articolo  6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere
ammessi alla Scuola, tenuto conto  delle  capacita'  formative  della
Scuola stessa, e' determinato in sei per ciascun anno di corso per un
totale di trentasei specializzandi.
Articolo  7  Sono  ammessi  al  Concorso  di ammissione alla Scuola i
Laureati in Medicina e Chirurgia.
Sono altresi' ammessi al concorso di ammissione  alla  Scuola  coloro
che   siano  in  possesso  di  titolo  di  studio  conseguito  presso
Universita'  straniere,  ritenuto   equipollente   dalle   competenti
Autorita' accademiche italiane.
Articolo  8  Il  piano  didattico  e'  elaborato  nel  rispetto degli
obbiettivi generali e di area riportati nella Tabella A
Il Consiglio della Scuola  determina  l'articolazione  del  Corso  di
Specializzazione  ed  il  relativo  piano di studi dei diversi anni e
nelle strutture di cui all'art. ______. Il piano didattico prevede le
seguenti attivita':
- Didattica formale teorica e seminariale
- Attivita' tutoriale
- Tirocinio
Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di  corso  il  Consiglio  della
Scuola  programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle
specifiche relative al tirocinio.
Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati  nel
loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio
della Scuola.
Il  tirocinio  e' svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere
convenzionate. Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio ed il  suo
esito  positivo  sono  attestati  dai docenti ai quali e' affidata la
responsabilita' didattica, in  servizio  presso  le  strutture  nelle
quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.
Il  Consiglio  della  Scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza
all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie  coerenti
con  le  finalita'  della  Scuola  per  periodi  complessivamente non
superiori  ad  un  anno.  A  conclusione  del  periodo  di  frequenza
all'estero,  il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile ai fini
della Scuola,  sulla  base  dell'idonea  documentazione,  l'attivita'
svolta nelle suddette strutture estere.
Articolo  10  L'esame  di  diploma  consta  nella presentazione di un
elaborato  scritto  su  una   tematica   coerente   ai   fini   della
Specializzazione in Chirurgia Generale, assegnata allo Specializzando
almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di
un docente della Scuola.
La  Commissione  d'esame per il conseguimento del Diploma e' nominata
annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.
Lo Specializzando, per essere ammesso  all'esame  finale,  deve  aver
frequentato  in  misura  corrispondente  al  monte ore previsto, deve
avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in
prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale,
atti medici specialistici certificati secondo lo  standard  nazionale
specifico riportato nella Tabella B.
Tabella  A  -  Aree  di  addestramento professionalizzante e relativi
settori scientifico-disciplinari
Area A: Propedeutica
Obiettivi: lo specializzando inizia  l'apprendimento  della  anatomia
chirurgica  e  della  medicina operatoria e deve acquisire la base di
conoscenza per la valutazione epidemiologica  e  l'inquadramento  dei
casi  clinici  anche  mediante sistemi informatici. Deve acquisire la
esperienza  pratica  necessaria  a  valutare clinicamente un paziente
definendone la tipologia sulla base  della  conoscenza  di  patologia
clinica,  anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia
clinica.
Settori scientifico disciplinari:     F06A Anatomia patologica,
                                      F08A Chirurgia generale,
                                      F04B Patologia clinica.
Area B: Semeiotica clinica e strumentale
Obiettivi:  lo  specializzando   procede   nell'apprendimento   della
medicina  operatoria  e  deve  acquisire  la  base di conoscenza e la
relativa  esperienza  pratica  necessarie  ad  impostare,  seguire  e
verificare  personalmente l'iter diagnostico piu' adatto per giungere
ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti.
Settori scientifico disciplinari:     F18X Diagnostica per immagini e
                                      radioterapia,
                                      F08A Chirurgia generale.
Area C: Chirurgia generale
Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire la base di  conoscenza  e
la  relativa  esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di
una  valutazione  complessiva  della   malattia   e   del   paziente,
l'indicazione  al  tipo  di  trattamento  -  chirurgico o meno - piu'
corretto in  funzione  dei  rischi,  dei  benefici  e  dei  risultati
prevedibili  per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado di
affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione  e
gestione  del  decorso  post-operatorio  immediato  e dei controlli a
distanza.
Settori scientifico disciplinari:     F21X Anestesiologia,
                                      F08A Chirurgia generale.
Area D: Anatomia chirurgica e tecnica operatoria
Obiettivi: lo specializzando deve essere in  grado  di  acquisire  la
base  di  conoscenza  anatomo  chirurgica  e  di  medicina operatoria
necessaria  per  affrontare,  anche  in  prima  persona,  la  pratica
esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.
Settori scientifico disciplinari:     F08A Chirurgia generale.
Area E: Chirurgia interdisciplinare
Obiettivi: lo specializzando deve acquisire:
a)  la  base  di  conoscenza  e  l'esperienza  pratica  necessarie  a
diagnosticare e  trattare  anche  chirurgicamente,  le  patologie  di
competenza  specialistica  di  piu'  comune  riscontro  in  chirurgia
generale o caratterizzate dalla indifferibilita' del  trattamento  in
caso  di  chirurgia  di urgenza. Tali attivita' debbono essere svolte
limitatamente alla  chirurgia  plastica  e  ricostruttiva,  toracica,
vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;
b)  riconoscere,  diagnosticare  ed  impostare  clinicamente pazienti
affetti  da  patologie  che   prevedono   l'impiego   necessario   di
specialisti,  nel campo della cardiochirurgia , della neurochirurgia,
della  chirurgia  maxillo-facciale  e  della  ortopedia;  tutto  cio'
curando  la visione complessiva delle priorita' nel caso di lesioni o
patologie multiple.
Settori scientifico disciplinari:     F08A Chirurgia generale,
                                      F08D Chirurgia toracica,
                                      F08E Chirurgia vascolare,
                                      F09X Chirurgia cardiaca,
                                      F12B Neurochirurgia,
                                      F13C     Chirurgia     maxillo-
                                      facciale,
                                      F16A     Malattie      apparato
                                      locomotore.
Area F: Organizzativa e gestionale
Obiettivi:  lo  specializzando  deve  acquisire la base di conoscenza
necessaria ad organizzare e gestire la propria attivita' di  chirurgo
in  rapporto  alle  caratteristiche  delle  strutture  nelle quali e'
chiamato ad operare. Lo  specializzando  deve  sapere  utilizzare  le
potenzialita'  dell'informatica  nella  organizzazione  del  lavoro e
nella gestione della struttura. Oltre ad una buona  conoscenza  della
lingua  inglese  deve  acquisire  l'esperienza  necessaria al proprio
impiego nel territorio, conoscere gli aspetti medico legali  relativi
alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che
governano l'assistenza sanitaria.
Settori scientifico disciplinari:     F08A Chirurgia generale,
                                      F22A    Igiene    generale   ed
                                      applicata,
                                      F22B Medicina legale,
                                      F22C Medicina del lavoro.
Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante
Per essere ammesso all'esame finale  di  diploma,  lo  specializzando
deve   dimostrare   d'aver   raggiunto   una   completa  preparazione
professionale   specifica,   basata   sulla   dimostrazione   d'avere
personalmente  eseguito  atti  medici  specialistici,  cosi'  come di
seguito specificato.
a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali  almeno  il  15%
condotti come primo operatore;
b)  almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20%
condotti come primo operatore;
c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei  quali  almeno  il
40% condotti come primo operatore;
(degli  interventi  indicati  sub  a-b-c-  almeno  il 10% deve essere
eseguito in situazioni di emergenza-urgenza)
d.I) aver effettuato almeno 200 ore di attivita' di  pronto  soccorso
nosocomiale;
e.I)  aver  prestato  assistenza diretta e responsabile, con relativi
atti diagnostici e terapeutici, a pazienti  critici  (minimo  50),  a
pazienti  in  situazioni  di  urgenza/emergenza  (minimo  150)  e  di
elezione (minimo 600).
Infine, lo specializzando  deve  aver  partecipato  alla  conduzione,
secondo   le   norme   di   buona   pratica   clinica,  di  almeno  3
sperimentazioni cliniche controllate.
                             TITOLO III
            ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
                               CAPO I
          SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA TORACICA
Articolo  1  La  Scuola  di  Specializzazione  in  CHIRURGIA TORACICA
risponde  alle  norme  generali  delle  Scuole  di   Specializzazione
dell'area medica alla luce del D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2.
Articolo  2  La  Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore professionale della Chirurgia Toracica.
Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista  in  Chirurgia
Toracica.
Articolo 4 Il Corso ha la durata di 5 anni.
Ciascun  anno  di  corso  prevede  200  ore  di  didattica  formale e
seminariale ed attivita' di  tirocinio  guidate  sino  a  raggiungere
l'orario  annuo  complessivo previsto per il personale medico a tempo
pieno operante nel S.S.N.
Articolo 5 La sede amministrativa della Scuola e' il Dipartimento  di
Chirurgia dell'Universita' degli Studi di Modena.
Concorrono al funzionamento della Scuola:
-  le  strutture  della  Facolta'  di  Medicina  e  Chirurgia, con il
relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-
disciplinari di cui alla tabella A
- le strutture  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  individuate  nei
protocolli  d'intesa  di  cui  all'Art.  6,  comma 2 del decreto l.vo
502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle  corrispondenti
aree funzionali e discipline.
-  l'Universita',  su  proposta  del  Consiglio  della  Scuola,  puo'
altresi' stabilire  Convenzioni  con  Enti  pubblici  o  privati  con
finalita'   di  sovvenzionamento  per  lo  svolgimento  di  attivita'
coerenti con gli scopi della Scuola.
Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono  essere
ammessi  alla  Scuola,  tenuto  conto delle capacita' formative della
Scuola stessa, e' determinato in 4 per ciascun anno di corso  per  un
totale di venti specializzandi.
Articolo  7  Sono  ammessi  al  Concorso  di ammissione alla Scuola i
Laureati in Medicina e Chirurgia.
Sono altresi' ammessi al Concorso di ammissione  alla  Scuola  coloro
che   siano  in  possesso  di  titolo  di  studio  conseguito  presso
Universita'  straniere,  ritenuto   equipollente   dalle   competenti
Autorita' accademiche italiane.
Articolo  8  Il  piano  didattico  e'  elaborato  nel  rispetto degli
obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A.
Il Consiglio della Scuola  determina  l'articolazione  del  Corso  di
Specializzazione  ed  il  relativo  piano di studi dei diversi anni e
nelle strutture di cui all'art.  .  Il  piano  didattico  prevede  le
seguenti attivita':
- Didattica formale teorica e seminariale
- Attivita' tutoriale
- Tirocinio
Articolo  9  All'inizio  di  ciascun anno di corso il Consiglio della
Scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e  quelle
specifiche relative al tirocinio.
Per  tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel
loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio
della Scuola.
Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie  ed  ospedaliere
convenzionate.  Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio ed il suo
esito positivo sono attestati dai docenti ai  quali  e'  affidata  la
responsabilita'  didattica,  in  servizio  presso  le strutture nelle
quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.
Il Consiglio della Scuola puo' autorizzare un  periodo  di  frequenza
all'estero  in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti
con le  finalita'  della  Scuola  per  periodi  complessivamente  non
superiori  ad  un  anno.  A  conclusione  del  periodo  di  frequenza
all'estero, il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile ai  fini
della  Scuola,  sulla  base  dell'idonea  documentazione, l'attivita'
svolta nelle suddette strutture estere.
Articolo 10 L'esame di  diploma  consta  nella  presentazione  di  un
elaborato   scritto   su   una   tematica   coerente  ai  fini  della
Specializzazione in Chirurgia Toracica, assegnata allo Specializzando
almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di
un docente della Scuola.
La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma  e'  nominata
annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.
Lo  Specializzando,  per  essere  ammesso all'esame finale, deve aver
frequentato in misura corrispondente  al  monte  ore  previsto,  deve
avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in
prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale,
atti  medici  specialistici certificati secondo lo standard nazionale
specifico riportato nella Tabella B.
Tabella A - Aree  di  addestramento  professionalizzante  e  relativi
settori scientifico-disciplinari
A. Area propedeutica
Obiettivo    dello    specializzando   deve   apprendere   conoscenze
approfondite di anatomo-fisiopatologia ed anatomia  chirurgica;  deve
apprendere  le  conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica
ed  alla  sistemazione  dei  dati  clinici,  anche  mediante  sistemi
informatici.
Settori:     E06A Fisiologia umana,
             E09A Anatomia umana,
             F01X Statistica medica,
             F04A Patologia generale,
             F06A Anatomia patologica,
             F08A Chirurgia generale,
             F08D Chirurgia toracica.
B. Area di Semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica
Obiettivo    lo   specializzando   deve   acquisire   le   conoscenze
semeiologiche e la padronanza  delle  metodologie  di  laboratorio  e
strumentali  per  attuare  i  procedimenti diagnostici delle malattie
d'interesse  chirurgico;  lo   specializzando   deve   apprendere   i
fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.
Settori:     F04B Patologia clinica,
             F06A Anatomia patologica,
             F08A Chirurgia Generale,
             F07B Malattie apparato respiratorio,
             F07C Malattie dell apparato cardiovascolare,
             F09X Chirurgia cardiaca,
             F08D Chirurgia Toracica,
             F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.
C. Area di Anatomia chirurgica e corso d'operazioni.
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche
chirurgiche.
Settori:     F06A Anatomia patologica,
             F08D chirurgia toracica,
             F08A Chirurgia generale.
D. Area di Chirurgia Toracica
Obiettivo:  lo  specializzando  deve  saper  integrare  le conoscenze
semeiologiche nell' analisi clinica dei pazienti, sapere decidere  la
piu'    opportuna    condotta    terapeutica,    saper    intervenire
chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo  integrato  con
altri  settori  specialistici  chirurgici  o con supporti terapeutici
medici e radiogeni.
Settore:     F08D Chirurgia toracica,
             F08A Chirurgia generale
E. Area di anestesiologia e valutazione critica.
Obiettivo:  lo  specializzando  deve  apprendere  le  metodologie  di
anestesia  e  terapia  del  dolore,  In  modo  da  poter  collaborare
attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della  piu'
opportuna  condotta  clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per
procedere  alla  valutazione  critica  degli  atti  clinici  ed  alle
considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.
Settori:     F08C Cardiochirurgia,
             F08D Chirurgia Toracica,
             F08A Chirurgia generale,
             F21X Anestesiologia,
             F22B Medicina legale.
Tabella     B     -    Standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante.
Per essere ammesso all'esame finale di diploma lo specializzando deve
aver  frequentato  reparti  di  chirurgia  generale   e/o   chirurgia
d'urgenza  e  chirurgia  cardiovascolare  per  almeno  un'annualita';
dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione  professionale
specifica  basata  sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito
atti medici specialistici, come di seguito specificato:
- procedure diagnostiche endoscopiche in almeno 100 casi;
- almeno 150 interventi di alta e media chirurgia toracica, dei quali
almeno il 15% condotti come primo operatore;
-  almeno  200   interventi   di   piccola   chirurgia   generale   e
specialistica, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.
Infine,  lo  specializzando  deve  aver  partecipato alla conduzione,
secondo  le  norme  di   buona   pratica   clinica,   di   almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
                     SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
    IN CHIRURGIA GENERALE III AD INDIRIZZO IN CHIRURGIA D'URGENZA
Articolo  1  La  scuola  di Specializzazione in Chirurgia Generale ad
indirizzo in Chirurgia d'Urgenza risponde alle norme  generali  delle
Scuole  di  Specializzazione  dell'area  medica  alla  luce  del D.M.
11.5.1995, Tab. XV/2.
Articolo  2  La  Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore  professionale  della  Chirurgia.   Tali   specialisti   sono
addestrati a rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica
generale  e  per  affrontare  specificatamente i problemi legati alle
urgenze ed emergenze chirurgiche ( indirizzo in Chirurgia d'Urgenza).
Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista  in  Chirurgia
Generale.
Articolo 4 .. Il Corso ha la durata di 6 anni.
Ciascun  anno  di  corso  prevede  200  ore  di  didattica  formale e
seminariale ed attivita' di  tirocinio  guidate  sino  a  raggiungere
l'orario  annuo  complessivo previsto per il personale medico a tempo
pieno operante nel S.S.N.
Articolo 5 La sede amministrativa della Scuola e' il Dipartimento  di
Chirurgia dell'Universita' degli Studi di Modena.
Concorrono al funzionamento della Scuola:
-  le  strutture  della  Facolta'  di  Medicina  e  Chirurgia, con il
relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-
disciplinari di cui alla tabella A,
- le strutture  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  individuate  nei
protocolli  d'intesa  di  cui  all'Art.  6,  comma 2 del decreto l.vo
502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle  corrispondenti
aree funzionali e discipline.
-  l'Universita',  su  proposta  del  Consiglio  della  Scuola,  puo'
altresi' stabilire  Convenzioni  con  Enti  pubblici  o  privati  con
finalita'   di  sovvenzionamento  per  lo  svolgimento  di  attivita'
coerenti con gli scopi della Scuola.
Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono  essere
ammessi  alla  Scuola,  tenuto  conto delle capacita' formative della
Scuola stessa, e' determinato in sei per ciascun anno di corso per un
totale di trentasei specializzandi.
Articolo 7 Sono ammessi al  Concorso  di  ammissione  alla  Scuola  i
Laureati in Medicina e Chirurgia.
Sono  altresi'  ammessi  al Concorso di ammissione alla Scuola coloro
che  siano  in  possesso  di  titolo  di  studio  conseguito   presso
Universita'   straniere,   ritenuto   equipollente  dalle  competenti
Autorita' accademiche italiane.
Articolo 8  Il  piano  didattico  e'  elaborato  nel  rispetto  degli
obbiettivi generali e di area riportati nella Tabella A.
Il  Consiglio  della  Scuola  determina  l'articolazione del Corso di
Specializzazione ed il relativo piano di studi  dei  diversi  anni  e
nelle strutture di cui all'art. ______. Il piano didattico prevede le
seguenti attivita':
- Didattica formale teorica e seminariale
- Attivita' tutoriale
- Tirocinio
Articolo  9  All'inizio  di  ciascun anno di corso il Consiglio della
Scuola programma le attivita' comuni per gli specializzand  e  quelle
specifiche relative al tirocinio.
Per  tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel
loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio
della Scuola.
Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie  od  ospedaliere
convenzionate.  Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio ed il suo
esito positivo sono attestati dai docenti ai  quali  e'  affidata  la
responsabilita'  didattica,  in  servizio  presso  le strutture nelle
quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.
Il  Consiglio  della  Scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza
all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie  coerenti
con  le  finalita'  della  Scuola  per  periodi  complessivamente non
superiori  ad  un  anno.  A  conclusione  del  periodo  di  frequenza
all'estero,  il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile ai fini
della Scuola,  sulla  base  dell'idonea  documentazione,  l'attivita'
svolta nelle suddette strutture estere.
Articolo  10  L'esame  di  diploma  consta  nella presentazione di un
elaborato  scritto  su  una   tematica   coerente   ai   fini   della
Specializzazione  in  Chirurgia  Generale  ad  indirizzo di Chirurgia
d'Urgenza,  assegnata  allo  Specializzando  almeno  un  anno   prima
dell'esame  stesso  e  realizzata  sotto la guida di un docente della
Scuola.
La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma  e'  nominata
annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.
Lo  Specializzando,  per  essere  ammesso all'esame finale, deve aver
frequentato in misura corrispondente  al  monte  ore  previsto,  deve
avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in
prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale,
atti  medici  specialistici certificati secondo lo standard nazionale
specifico riportato nella Tabella B.
Articolo 11  -  La  Scuola  comprende  sette  aree  di  addestramento
professionale  e relativi settori scientifici disciplinari cosi' come
indicato nella Tab. A  -  II  (indirizzo  Chirurgia  d'Urgenza)  alla
pagina  18  del Suppl. Gazz. Uff. 19/7/95 e cosi' come qui di seguito
specificato affermandosi i principi formativi per ogni area:
Area A: Propedeutica
Obiettivi: lo  specializzando  inizia  l'apprendimento  dell'anatomia
chirurgica  e  della  medicina  operatoria  e  acquisisce  la base di
conoscenza per la valutazione epidemiologica  e  l'inquadramento  dei
casi  clinici  anche  mediante  sistemi  informatici.  Deve acquisire
l'esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente  un  paziente
definendone   la   tipologia   sulla   base  della  conoscenza  della
fisiopatologia chirurgica, della metodologia clinica e dell' anatomia
patologica, della patologia clinica.
Settori scientifico disciplinari:     F04B Patologia clinica,
                                      F06A Anatomia patologica,
                                      F08A Chirurgia generale.
Area B: Semeiotica clinica e strumentale
Obiettivi: lo  specializzando  deve  acquisire  esperienza  ulteriore
nella medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la
relativa  esperienza  pratica  necessarie  ad  impostare,  seguire  e
verificare personalmente l'iter diagnostico piu' adatto per  giungere
ad  una  corretta  definizione  della patologia nei singoli pazienti;
affrontare,  anche  in  prima  persona,   l'esecuzione   degli   atti
diagnostici   (endoscopici,  ecografici,  laparoscopici)e  chirurgici
necessari,  adottando  tattiche   e   strategie   chirurgiche   anche
differenti  dagli  standards  e  tipiche della chirurgia d' urgenza e
d'emergenza.
Settori scientifico disciplinari:     F18X Diagnostica per immagini e
                                      radioterapia,
                                      F08A Chirurgia generale.
Area C: Clinica Chirurgica generale
Obiettivi:  lo  specializzando deve acquisire la base di conoscenza e
la relativa esperienza pratica necessaria a definire, sulla  base  di
una   valutazione   complessiva   della   malattia  e  del  paziente,
l'indicazione al tipo di trattamento  -  chirurgico  o  meno  -  piu'
corretto  in  funzione  dei  rischi,  dei  benefici  e  dei risultati
prevedibili per ogni singolo malato.
Deve  essere  inoltre  in  grado  di  affrontare   e   risolvere   le
problematiche  relative all'impostazione e gestione del decorso post-
operatorio immediato e dei controlli a distanza.
Settori scientifico disciplinari:     F21X Anestesiologia,
                                      F08A Chirurgia generale.
Area D: Anatomia Chirurgica e Tecnica operatoria
Obiettivi: lo specializzando deve essere in  grado  di  acquisire  la
base  di  conoscenza  anatomo-chirurgica  e  di  medicina  operatoria
necessaria  per  affrontare,  anche  in  prima  persona,  la  pratica
esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.
Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale.
Area E: Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso
Obiettivi:  lo  specializzando deve acquisire la base di conoscenza e
la relativa esperienza pratica necessarie a:
1 - definire il grado di urgenza di un paziente chirurgico ed a saper
variare le procedure necessarie per giungere  alla  formazione  della
diagnosi  e  della indicazione al trattamento in funzione dei vincoli
di tempo e di struttura imposte dalla situazione di emergenza;
2 - gestire, anche in prima  persona,  il  trattamento  intensivo  di
primo soccorso, la rianimazione pre-operatoria e la terapia intensiva
post-chirurgica,   sapendo   utilizzare  criticamente  le  competenze
multidisciplinari disponibili nella struttura.
Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale,
                                      F21X Anestesiologia.
Area F: Chirurgia interdesciplinare
Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di  conoscenza  e
l'esperienza pratica necessarie a:
-  diagnosticare  e  trattare  anche  chirurgicamente, in particolare
nelle situazioni di urgenza, le patologie di competenza specialistica
di piu' comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla
indifferibilita' del trattamento in caso di chirurgia d'urgenza. Cio'
limitatamente  alla  chirurgia  plastica  e  ricostruttiva  toracica,
vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica.
-  riconoscere,  diagnosticare  ed  impostare  clinicamente  pazienti
affetti  da  patologie  che   prevedono   l'impiego   necessario   di
specialisti.   Cioe'   nel   campo   della   cardiochirurgia,   della
neurochirurgia,della chirurgia maxillo-facciale  e  della  ortopedia;
tutto  cio' curando la visione complessiva delle priorita' in caso di
lesioni o patologie multiple.
Settori scientifico disciplinari:     F08A Chirurgia generale,
                                      F09X Chirurgia cardiaca,
                                      F12B Neurochirurgia,
                                      F13C     Chirurgia     maxillo-
                                      facciale,
                                      F16A      Malattie     apparato
                                      locomotore.
Area G: Organizzativa e gestionale
Obiettivi:  lo  specializzando  deve  acquisire la base di conoscenza
necessaria ad organizzare e gestire la propria attivita' di  chirurgo
in  rapporto  alle  caratteristiche  delle  strutture  nelle quali e'
chiamato ad operare in chirurgia d'urgenza ed emergenza.
Lo   specializzando   deve   saper   utilizzare   le    potenzialita'
dell'informatica  nell'organizzazione  del  lavoro  e  nella gestione
della struttura ; deve anche acquisire le  capacita'  necessarie  per
orientarsi  nelle  problematiche delle urgenze chirurgiche in caso di
conflitti militari e nelle eventualita' di grandi calamita' civili  e
naturali. Lo specializzando deve acquisire l'esperienza necessaria ad
un  suo efficace utilizzo nel territorio e deve conoscere a fondo gli
aspetti medico legali relativi alla propria condizione  professionale
e  le  leggi  e i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria in
regime ordinario e nelle grandi emergenze civili e militari.
Settori scientifico disciplinari:     F08A Chirurgia generale,
                                      F22A   Igiene    generale    ed
                                      applicata,
                                      F22B Medicina legale,
                                      F22C Medicina del lavoro.
Tabella     B     -    Standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante.
Per essere ammesso all'esame finale  di  diploma,  lo  specializzando
deve   dimostrare   d'aver   raggiunto   una   completa  preparazione
professionale  specifica,  basata   sulla   dimostrazione   di   aver
personalmente  eseguito  atti  medici  specialistici, come di seguito
specificato:
a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali  almeno  il  15%
condotti  come  primo  operatore,  eseguiti  per  almeno  il  30%  in
situazioni di emergenza/urgenza;
b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il  20%
condotti  come  primo  operatore,  eseguiti  per  almeno  il  30%  in
situazioni di emergenza/urgenza;
c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei  quali  almeno  il
40%  condotti  come  primo  operatore,  eseguiti  per  almeno  30% in
situazioni di emergenza/urgenza;
d) aver effettuato almeno 600 ore di  attivita'  di  pronto  soccorso
nosocomiale e territoriale;
e) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti
diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 100) a pazienti
in situazioni di emergenza/urgenza (minimo 400) o in elezione (minimo
400).
Infine,  lo  specializzando  deve  aver  partecipato alla conduzione,
secondo  le  norme  di   buona   pratica   clinica,   di   almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
              SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN EMATOLOGIA
Articolo  1 La Scuola di Specializzazione in Ematologia risponde alle
norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla
luce del D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2.
Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare  medici  specialisti  nel
settore professionale della ematologia.
Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Ematologia.
Articolo 4 Il Corso ha la durata di 4 anni.
Ciascun  anno  di  corso  prevede  200  ore  di  didattica  formale e
seminariale ed attivita' di  tirocinio  guidate  sino  a  raggiungere
l'orario  annuo  complessivo previsto per il personale medico a tempo
pieno operante nel S.S.N.
Articolo 5 La sede amministrativa della Scuola e' il Dipartimento  di
Scienze  Mediche,  Oncologiche  e Radiologiche dell'Universita' degli
Studi di Modena.
Concorrono al funzionamento della Scuola:
- le strutture  della  Facolta'  di  Medicina  e  Chirurgia,  con  il
relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-
disciplinari di cui alla tabella A
-  le  strutture  del  Servizio  Sanitario  Nazionale individuate nei
protocolli d'intesa di cui all'Art.  6,  comma  2  del  decreto  l.vo
502/1992,  con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti
aree funzionali e discipline.
-  l'Universita',  su  proposta  del  Consiglio  della  Scuola,  puo'
altresi'  stabilire  Convenzioni  con  Enti  pubblici  o  privati con
finalita'  di  sovvenzionamento  per  lo  svolgimento  di   attivita'
coerenti con gli scopi della Scuola.
Articolo  6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere
ammessi alla Scuola, tenuto conto  delle  capacita'  formative  della
Scuola  stessa,  e'  determinato in 3 (tre) per ciascun anno di corso
per un totale di 12 (dodici) specializzandi.
Articolo 7 Sono ammessi al  Concorso  di  ammissione  alla  Scuola  i
Laureati in Medicina e Chirurgia.
Sono  altresi'  ammessi  al Concorso di ammissione alla Scuola coloro
che  siano  in  possesso  di  titolo  di  studio  conseguito   presso
Universita'   straniere,   ritenuto   equipollente  dalle  competenti
Autorita' accademiche italiane.
Articolo 8  Il  piano  didattico  e'  elaborato  nel  rispetto  degli
obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A.
Il  Consiglio  della  Scuola  determina  l'articolazione del Corso di
Specializzazione ed il relativo piano di studi  dei  diversi  anni  e
nelle  strutture  di  cui  all'art.   . Il piano didattico prevede le
seguenti attivita':
- Didattica formale teorica e seminariale
- Attivita' tutoriale
- Tirocinio pratico
Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di  corso  il  Consiglio  della
Scuola  programma le attivita' comuni per gli specializzando e quelle
specifiche relative al tirocinio.
Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati  nel
loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio
della Scuola.
Il  tirocinio  e' svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere
convenzionate. Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio ed il  suo
esito  positivo  sono  attestati  dai docenti ai quali e' affidata la
responsabilita' didattica, in  servizio  presso  le  strutture  nelle
quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.
Il  Consiglio  della  Scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza
all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie  coerenti
con  le  finalita'  della  Scuola  per  periodi  complessivamente non
superiori  ad  un  anno.  A  conclusione  del  periodo  di  frequenza
all'estero,  il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile ai fini
della Scuola,  sulla  base  dell'idonea  documentazione,  l'attivita'
svolta nelle suddette strutture estere.
Articolo  10  L'esame  di  diploma  consta  nella presentazione di un
elaborato  scritto  su  una   tematica   coerente   ai   fini   della
Specializzazione  in Ematologia, assegnata allo Specializzando almeno
un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto  la  guida  di  un
docente della Scuola.
La  Commissione  d'esame per il conseguimento del Diploma e' nominata
annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.
Lo Specializzando, per essere ammesso  all'esame  finale,  deve  aver
frequentato  in  misura  corrispondente  al  monte ore previsto, deve
avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in
prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale,
atti medici specialistici certificati secondo lo  standard  nazionale
specifico riportato nella Tabella B.
Tabella  A.  Aree  di  addestramento  professionalizzante  e relativi
settori scientifico-disciplinari.
A. Area propedeutica.
Obiettivo:  lo   specializzando   deve   apprendere   le   conoscenze
fondamentali  di anatomo-fisiologia, biochimica e genetica del sangue
e del sistema emolinfopoietico,  allo  scopo  di  stabilire  le  basi
biologiche per l'apprendimento del laboratorio, della clinica e della
terapia ematologica.
Settori:     E09A Anatomia umana,
             E09B Istologia,
             E05A Biochimica,
             E06A Fisiologia umana,
             F03X Genetica medica.
B. Area Fisiopatologia ematologica generale e molecolare.
Obiettivo:  Lo  specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei
meccanismi  etiopatogenetici  che  determinano  lo   sviluppo   delle
malattie ematologiche.
Settori:     E04B Biologia molecolare,
             F03X Genetica medica,
             F04A Patologia generale.
C. Area Laboratorio e Diagnostica ematologica.
Obiettivo:   Lo   specializzando   deve   acquisire  le  fondamentali
conoscenze teoriche e tecniche in  tutti  i  settori  di  laboratorio
applicati  all'Ematologia  comprese  citomorfologia ed istopatologia,
emostasi e trombosi, immunoematologia e diagnostica per immagini.
Settori:     F04B Patologia clinica,
             F06A Anatomia patologica,
             F07G Malattie del sangue,
             F18X Diagnostica per immagini e radioterapia,
             E10X Biofisica medica
D. Area Ematologia clinica.
Obiettivo:  Lo  specializzando   deve   acquisire   le   fondamentali
conoscenze   teoriche   e  tecniche  necessarie  per  la  valutazione
epidemiologica  e  per  la  prevenzione,  diagnosi  e  terapia  delle
malattie del sangue e del sistema emolinfopoietico; deve infine saper
partecipare  a  studi  clinici  controllati secondo le norme di buona
pratica clinica.
Settori:     F07G Malattie del sangue,
             F07A Medicina interna,
             E07X Farmacologia,
             F05X Microbiologia e microbiologia clinica,
             F18X Diagnostica per immagini e radioterapia,
             F01X Statistica medica.
E. Area Immunoematologia e Terapia trasfusionale.
Obiettivo:  Lo  specializzando  deve  conseguire  le  conoscenze e la
pratica clinica correlate con la raccolta e l'utilizzo del  sangue  e
degli emoderivati.
Settori:     F04A Patologia generale,
             F04B Patologia clinica,
             F07G Malattie del sangue.
F. Area Trapianto di cellule staminali emolinfopoietiche.
Obiettivo: Lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e
la  pratica  clinica  relative  all'impiego  del trapianto di midollo
osseo   (allogenico   ed   autologo)   e   di    cellule    staminali
emolinfopoietiche.
Settori:     F07G Malattie del sangue.
Tabella B. Standard complessivo di addestramento professionalizzante
Lo  specializzando  per  essere  ammesso  all'esame finale di diploma
deve:
1. avere eseguito personalmente  almeno  100  aspirati  midollari  ed
avere  partecipato  alla  fase  di  definizione  diagnostica nei casi
suddetti;
2. aver eseguito personalmente almeno 50 biopsie  osteo-midollari  ed
aver  partecipato  alla  fase  di  definizione  diagnostica  nei casi
suddetti;
3. aver eseguito personalmente almeno  20  rachicentesi  diagnostiche
e/o terapeutiche in pazienti affetti da emolinfopatie;
4.  aver  seguito  almeno  100  casi di emopatie, di cui almeno 30 di
oncoematologia,   partecipando   attivamente   alla   programmazione,
esecuzione  e  controllo  dei  protocolli terapeutici e della terapia
trasfusionale;
5. avere eseguito personalmente almeno 100 determinazioni  di  gruppi
ematici e prove di convertibilita';
6.  avere  eseguito  personalmente  almeno  50  screening  relativi a
patologia dell'emostasi e 50 tests per il monitoraggio della  terapia
anticoagulante.
Costituiscono  attivita'  di  perfezionamento opzionali (obbligatorie
almeno 2 sulle 3 previste):
a)  immunoematologia  e   terapia   trasfusionale:   aver   acquisito
conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative alla esecuzione di
fenotipi  eritrocitari  completi, fenotipi Rh, test di Coombs diretto
ed  indiretto,  eluati,   ricerca   di   anticorpi   antieritrocitari
irregolari,  identificazioni  anticorpali;  aver acquisito esperienza
pratica nell'uso dei separatori cellulari.
b) emostasi e trombosi: avere acquisito  esperienza  sulle  procedure
diagnostiche   e  sui  presidi  terapeutici  inerenti  le  principali
malattie emorragiche e trombotiche.
c) ematologia trapiantologica: aver frequentato  per  un  periodo  di
almeno  due  anni  una  Unita' di trapianto, partecipando attivamente
alla gestione clinica di almeno 20 pazienti  sottoposti  a  trapianto
allogenico  o  autologo;  aver  acquisito  le  conoscenze  teoriche e
tecniche  relative  alle  procedure  di   raccolta,   separazione   e
crioconservazione delle cellule staminali emolinfopoietiche da sangue
periferico  e  midollare;  aver  approfondito gli aspetti biologici e
clinici della Graft-versus-Host-Disease.
                             TITOLO III
            ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
                               CAPO I
           SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GASTROENTEROLOGIA
Articolo   1  La  Scuola  di  Specializzazione  in  Gastroenterologia
risponde  alle  norme  generali  delle  Scuole  di   Specializzazione
dell'area medica alla luce del D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2.
Articolo  2  La  Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore   professionale   della   gastroenterologia   ed   endoscopia
digestiva.
Articolo   3   La   Scuola  rilascia  il  titolo  di  Specialista  in
Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva.
Articolo 4 Il Corso ha la durata di 4 anni.
Ciascun anno  di  corso  prevede  200  ore  di  didattica  formale  e
seminariale  ed  attivita'  di  tirocinio  guidate sino a raggiungere
l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico  a  tempo
pieno operante nel S.S.N.
Articolo  5 La sede amministrativa della Scuola e' il Dipartimento di
Medicina Interna dell'Universita' degli Studi di Modena.
Concorrono al funzionamento della Scuola:
- le strutture  della  Facolta'  di  Medicina  e  Chirurgia,  con  il
relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-
disciplinari di cui alla tabella A,
-  le  strutture  del  Servizio  Sanitario  Nazionale individuate nei
protocolli d'intesa di cui all'Art.  6,  comma  2  del  decreto  l.vo
502/1992,  con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti
aree funzionali e discipline.
-  l'Universita',  su  proposta  del  Consiglio  della  Scuola,  puo'
altresi'  stabilire  Convenzioni  con  Enti  pubblici  o  privati con
finalita'  di  sovvenzionamento  per  lo  svolgimento  di   attivita'
coerenti con gli scopi della Scuola.
Articolo  6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere
ammessi alla Scuola, tenuto conto  delle  capacita'  formative  della
Scuola  stessa,  e'  determinato  in  4 (quattro) per ciascun anno di
corso per un totale di 16 (sedici) specializzandi.
Articolo 7 Sono ammessi al  Concorso  di  ammissione  alla  Scuola  i
Laureati in Medicina e Chirurgia.
Sono  altresi'  ammessi  al Concorso di ammissione alla Scuola coloro
che  siano  in  possesso  di  titolo  di  studio  conseguito   presso
Universita'   straniere,   ritenuto   equipollente  dalle  competenti
Autorita' accademiche italiane.
Articolo 8  Il  piano  didattico  e'  elaborato  nel  rispetto  degli
obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A.
Il  Consiglio  della  Scuola  determina  l'articolazione del Corso di
Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni nelle
strutture di cui  all'art.  ______  Il  piano  didattico  prevede  le
seguenti attivita':
- Didattica formale teorica e seminariale
- Attivita' tutoriale
- Tirocinio.
Articolo  9  All'inizio  di  ciascun anno di corso il Consiglio della
Scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e  quelle
specifiche relative al tirocinio.
Per  tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel
loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio
della Scuola.
Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie  ed  ospedaliere
convenzionate.  Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio ed il suo
esito positivo sono attestati dal docenti ai  quali  e'  affidata  la
responsabilita'  didattica,  in  servizio  presso  le strutture nelle
quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.
Il Consiglio della Scuola puo' autorizzare un  periodo  di  frequenza
all'estero  in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti
con le  finalita'  della  Scuola  per  periodi  complessivamente  non
superiori  ad  un  anno.  A  conclusione  del  periodo  di  frequenza
all'estero, il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile ai  fini
della  Scuola,  sulla  base  dell'idonea  documentazione, l'attivita'
svolta nelle suddette strutture estere.
Articolo 10 L'esame di  diploma  consta  nella  presentazione  di  un
elaborato   scritto   su   una   tematica   coerente  ai  fini  della
Specializzazione in Gastroenterologia, assegnata allo  Specializzando
almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di
un docente della Scuola.
La  Commissione  d'esame per il conseguimento del Diploma e' nominata
annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.
Lo Specializzando, per essere ammesso  all'esame  finale,  deve  aver
frequentato  in  misura  corrispondente  al  monte ore previsto, deve
avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in
prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale,
atti medici specialistici certificati secondo lo  standard  nazionale
specifico riportato nella Tabella B.
Tabella  A.  Aree  di  addestramento professionale e relativi settori
scientifico-disciplinari.
A. Area propedeutica
Obiettivi. Lo specializzando deve acquisire  conoscenze  avanzate  di
morfologia  e funzionalita' dell'apparato digerente, padroneggiare le
basi biologiche delle malattie  digestive,  apprendere  ed  applicare
tecniche   di   fisiologia   e  fisiopatologia  gastroenterologica  e
nutrizionale;   inoltre   migliorare   le   capacita'   di   continuo
rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.
Settori:     E06B Alimentazione e Nutrizione Umana;
             E09A Anatomia Umana;
             F07D Gastroenterologia;
             F23E Scienze tecniche dietetiche applicate;
             F01X Statistica Medica.
B. Area di Fisiopatologia gastroenterologia generale e molecolare
Obiettivi:  lo  Specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei
meccanismi  eziopatogenetici  che  determinano  I  o  sviluppo  delle
malattie digestive; deve partecipare attivamente ad attivita' di stu-
dio fisiopatologico.
Settori:     E04B Biologia Molecolare;
             E06B Alimentazione e Nutrizione Umana;
             F03X Genetica Medica;
             F05X Microbiologia e Microbiologia Clinica;
             F07D Gastroenterologia;
             F23E Scienze Tecniche Dietetiche Applicate;
             F04A Patologia Generale;
             F04C Oncologia Clinica.
C. Area di Laboratorio e di diagnostica strumentale gastroenterologia
Obiettivi:  lo Specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e
tecniche nelle tecnologie di laboratorio e strumentali applicate alla
fisiopatologia clinica gastroenterologica  con  particolare  riguardo
alla citoistopatologia, alle tecniche immunologiche, alle tecniche di
valutazione funzionale del vari tratti dell'apparato digestivo e alla
circolazione  distrettuale,  alla  diagnostica gastroenterologica per
immagini.
Settori:     F04B Patologia Clinica;
             F06A Anatomia Patologica;
             F07D Gastroenterologia;
             F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;
             E10X Biofisica Medica.
D. Area dell'Endoscopia digestiva
Obiettivi: lo Specializzando deve conseguire le conoscneze tecniche e
la  pratica  clinica  relative  alla  diagnostica  e   alla   terapia
endoscopica  gastroenterologica;  deve  saper  eseguire  le  tecniche
endoscopiche fondamentali secondo le norme di buona  pratica  clinica
ed applicare tali norme in studi clinici.
Settori:     F07D Gastroenterologia;
             F06A Anatomia Patologica;
             F23A Scienze Infermieristiche generali e cliniche.
E. Area della Gastroenterologia clinica
Obiettivi:  lo  Specializzando  deve  conseguire  le  conoscenze piu'
aggiornate per la valutazione gastroenterologica, la prevenzione,  la
diagnosi,  la  terapia  e  la  riabilitazione per malattie e problemi
dell'apparato digerente; deve conoscere le  norme  di  buona  pratica
clinica  e  applicarle  in  studi  clinici  controllati;  deve  saper
valutare le connessioni  fisiopatologiche  e  cliniche  tra  problemi
digestivi e problemi di altri organi ed apparati.
Settori:     F07D Gastroenterologia;
             F23A Scienze Inferimieristiche generali e cliniche;
             F07A Medicina Interna;
             F07B Malattie dell'Apparato Respiratorio;
             F07C Malattie dell'Apparato Cardiaco;
             F07E Endocrinologia;
             F07F Nefrologia;
             F07G Malattie del Sangue;
             F071 Malattie Infettive;
             F11B Neurologia;
             F 17X Malattie Cutanee e Veneree.
Tabella B - Standard Complessivo di Addestramento Professionale
Lo specializzando e' ammesso all'esame finale di diploma se,
1.  ha  seguito  attivamente  almeno  200  casi  clinici di patologia
gastroenterologica, del quali almeno Il 20%  di  natura  neoplastica,
partecipando  alla  raccolta  dei dati anamnestici ed obiettivi, alla
programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici  razionali,
alla  valutazione  critica  del dati clinici; ha presentato almeno 10
casi clinici negli incontri formali della Scuola;
2.  Ha  partecipato  attivamente   all'esecuzione   di   almeno   300
esofagogastroduodenoscopie, con almeno 30 scleroterapie esofagee;
3.   Ha   partecipato   attivamente   all'esecuzione  di  almeno  100
colonscopie di cui almeno 50 con polipectomia;
4. Ha partecipato attivamente all'esecuzione di almeno 300  ecografie
di interesse gastroenterologico e ne ha eseguite personalmente 50;
5.  Ha partecipato all'esecuzione di almeno 50 punture addominali e/o
biopsie senza/con controllo ecografico e/o laparoscopie.
Opzionalmente debbono essere state eseguite almeno due delle seguenti
procedure nella maniera indicata:
1.  100 endoscopie terapeutiche;
2.   150  colangio-pancreatografie  endoscopiche  retrograde  a  fini
diagnostici o terapeutici;
3.  50 procedure manometriche;
4.  150 indagini ecografiche endoscopiche;
5.  50 laparoscopiche diagnostiche;
6.  80 interventi proctologici;
7.    esperienza  nel  trapianto  di  fegato  (gestione  clinica  del
paziente).
Almeno il 25% delle procedure deve essere eseguita come  responsabile
diretto.
Infine,  lo  specializzando  deve  avere partecipato alla conduzione,
secondo  le  norme  di   buona   pratica   clinica,   di   almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
     SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
Articolo  1  La  Scuola  di  Specializzazione  in  Igiene  e Medicina
Preventiva   risponde   alle   norme   generali   delle   Scuole   di
Specializzazione  dell'area medica alla luce del D.M. 11.5.1995, Tab.
XV/2.
Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare  medici  specialisti  nel
settore professionale di Igiene e Medicina Preventiva.
Articolo  3  La  Scuola rilascia il titolo di Specialista in Igiene e
Medicina Preventiva.
Articolo 4 Il Corso ha la durata di 4 anni.
Ciascun anno  di  corso  prevede  200  ore  di  didattica  formale  e
seminariale  ed  attivita'  di  tirocinio  guidate sino a raggiungere
l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico  a  tempo
pieno operante nel S.S.N.
Articolo  5 La sede amministrativa della Scuola e' il Dipartimento di
Scienze   Biomediche   (Sezione   di    Igiene    e    Microbiologia)
dell'Universita' degli Studi di Modena.
Concorrono al funzionamento della Scuola:
    a)  il  Dipartimento  di  Scienze Biomediche (Sezione di Igiene e
    Microbiologia) della Facolta' di Medicina e Chirurgia, nonche'  i
    Dipartimenti  e Centri dell'Universita' di Modena cui afferiscono
    le discipline contemplate dai settori scientifico-disciplinari di
    cui alla tabella A;
    b) le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate  nei
    protocolli  d'intesa  di  cui all'Art.6, comma 2 del decreto 1.vo
    502/1992,  con  il   personale   dirigente   del   S.S.N.   delle
    corrispondenti aree funzionali e discipline;
    c)  l'Universita',  su  proposta del Consiglio della Scuola, puo'
    altresi' stabilire Convenzioni con Enti pubblici  o  privati  con
    finalita'  di  sovvenzionamento  per  lo svolgimento di attivita'
    coerenti con gli scopi della Scuola.
    L'attivita'  didattica  viene  svolta dal personale universitario
    appartenente ai  medesimi  settori  scientifico-disciplinari,  da
    quello  dirigente  o  direttivo  delle altre strutture, di cui ai
    precedenti punti c e d delle  corrispondenti  aree  funzionali  e
    discipline,  nonche'  da  qualificati  esperti esterni, coinvolti
    mediante contratto.
Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono  essere
ammessi  alla  Scuola,  tenuto  conto delle capacita' formative della
Scuola stessa e' determinato in dieci per ciascun anno di  corso  per
un totale di quaranta specializzandi.
Articolo  7  Sono  ammessi  al  Concorso  di ammissione alla Scuola i
Laureati in Medicina e Chirurgia.
Sono altresi' ammessi al Concorso di ammissione  alla  Scuola  coloro
che   siano  in  possesso  di  titolo  di  studio  conseguito  presso
Universita'  straniere,  ritenuto   equipollente   dalle   competenti
Autorita' accademiche italiane.
Articolo  8  Il  piano  didattico  e'  elaborato  nel  rispetto degli
obiettivi generali e di area  riportati  nella  Tabella  A  (Aree  di
addestramento   professionale   e   relativi   settori   scientifico-
disciplinari).
Il Consiglio della Scuola  determina  l'articolazione  del  Corso  di
Specializzazione  ed  il  relativo  piano di studi dei diversi anni e
nelle strutture di cui all'art. 5.  Il  piano  didattico  prevede  le
seguenti attivita':
- Didattica formale teorica e seminariale
- Attivita' tutoriale
- Tirocinio
Articolo  9  All'inizio  di  ciascun anno di corso il Consiglio della
Scuola programma le attivita' comuni per gli specializzando e  quelle
specifiche relative al tirocinio.
Per  tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel
loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio
della Scuola.
Il tirocinio e' svolto  nelle  strutture  universitarie,  ospedaliere
convenzionate  ed  altre  di  cui  all'Art.....  Lo svolgimento delle
attivita' di tirocinio ed il suo esito positivo  sono  attestati  dal
docenti  ai  quali  e'  affidata  la  responsabilita'  didattica,  in
servizio presso le strutture nelle quali il  medesimo  tirocinio  sia
stato svolto.
Il  Consiglio  della  Scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza
all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie  coerenti
con  le  finalita'  della  Scuola  per  periodi  complessivamente non
superiori  ad  un  anno.  A  conclusione  del  periodo  di  frequenza
all'estero,  il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile ai fini
della Scuola,  sulla  base  dell'idonea  documentazione,  l'attivita'
svolta nelle suddette strutture estere.
Articolo  10  L'esame  di  diploma  consta  nella presentazione di un
elaborato  scritto  su  una   tematica   coerente   ai   fini   della
Specializzazione  in  Igiene  e  Medicina  Preventiva,  assegnata llo
Specializzando almeno un anno prima dell'esame  stesso  e  realizzata
sotto la guida di un docente della Scuola.
La  Commissione  d'esame per il conseguimento del Diploma e' nominata
annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.
Lo  Specializzando,  per  essere  ammesso all'esame finale, deve aver