IL RETTORE VISTO lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Modena, approvato con R.D. 14 ottobre 1926, n. 2035 e successive modificazioni; VISTO il T.U. delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933 n. 1952 e successive modificazioni; VISTO il Regio Decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; VISTA la legge 11 aprile 1953, n. 312; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382; VISTA la legge 14 agosto 1982, n. 590; VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341; VISTO il Regio Decreto legge 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; VISTO il decreto MURST del giorno 11 maggio 1995 "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico (modificato, successivamente, con D.M. 14/02/1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della R.I. del 10/04/1996, n. 84) che aggiunge, dopo la Tabella XLV/1, annessa al R.D. 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, la Tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico"; VISTA la proposta di modifica statutaria approvata dal Senato Accademico nella seduta dell'8 luglio 1996; RILEVATA la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del T.U. 31 agosto 1933, n. 1592; VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale del giorno 25.10.1996; DECRETA lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: TITOLO III ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE CAPO I A) Norme generali comuni alle Scuole di specializzazione diverse da quelle del settore medico di cui al D. L.vo dell'8 agosto 1991, n. 257, che resta invariato nei relativi articoli. OMISSIS B) Norme generali comuni alle Scuole di specializzazione del settore medico, di cui al D.L.vo dell'8 agosto 1991, n. 257, con i seguenti articoli: Articolo 1 Fanno parte dell'area medica le Scuole di specializzazione di seguito elencate, oltre a quelle che saranno aggiunte con succes- sive modificazioni del presente Statuto: 1) Oncologia ad indirizzo in Oncologia Medica 2) Neurochirurgia 3) Anatomia patologica 4) Ginecologia ed Ostetricia 5) Cardiologia 6) Chirurgia generale I ad indirizzo in Chirurgia generale 7) Chirurgia generale II ad indirizzo in Chirurgia generale 8) Chirurgia toracica 9) Chirurgia generale III ad indirizzo in Chirurgia d'Urgenza 10) Ematologia 11) Gastroenterologia 12) Igiene e Medicina preventiva 13) Malattie Infettive 14) Medicina del lavoro 15) Microbiologia e Virologia 16) Neurologia 17) Neuropsichiatria Infantile 18) Oftalmologia 19) Otorinolaringoiatria 20) Pediatria 21) Psichiatria 22) Ortopedia e Traumatologia 23) Patologia Clinica I relativi ordinamenti sono definiti nel Capo II e seguenti del presente Titolo III di questo Statuto. Articolo 2 Si applicano anche alle Scuole di specializzazione dell'area medica conformi al D. L.vo dell'8.8.1991, n. 257 le disposizioni contenute nel Capo I - sottocapo A) del presente Titolo III di questo Statuto in materia di concorso di ammissione, del relativo esame nonche' della commissione esaminatrice, di tasse e sovratasse, degli organi della Scuola (Direttore e Consiglio), di rimborso spese a docenti in Scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre Universita'. Articolo 3 : Le scuole di specializzazione dell'area medica possono essere articolate in indirizzi. Tali Scuole hanno lo scopo di formare medici specialisti nel settore dell'area medica e rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore. L'Universita' puo' istituire altresi' Corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della legge 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della Direttiva CEE 92/98, recepite con il D.L./vo N. 541/1992. Articolo 4 La durata del Corso degli studi per ogni singola Specializzazione e' definito nell'ordinamento didattico specifico della Scuola. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle Scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio Sanitario Nazionale. Tali ordinamenti delle singole scuole disciplinano gli specifici standards formativi. Concorrono al funzionamento delle Scuole le Facolta' di Medicina e Chirurgia, i Dipartimenti e gli Istituti nonche' le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del D.L.vo n. 257/1991. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della Scuola di Specializzazione. Le predette strutture non Universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2 del D.L.vo n. 502/1992. La formazione deve avvenire nelle strutture Universitarie ed in quelle Ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (L. n. 428/1990 e D.L.vo n. 257/1991). Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni Scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti, determinato per ciascun anno di corso ed in totale. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della Sanita' ed il Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole Scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna Scuola non puo' superare quello totale previsto nello Statuto; in caso di previsione statutaria di indirizzi riservati a laureti non medici, l'ordinamento della Scuola indica in numero massimo degli iscrivibili. Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nonche', per gli specifici indirizzi, laureati non medici. Le lauree sono specificate nelle singole tipologie. Sono altresi' ammessi al Concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso Universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti Autorita' accademiche italiane. I laureati in Medicina e Chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle Scuole di Specializzazione possono essere iscritti alle Scuole purche' conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli concorsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilita' professionale. Articolo 5 Il consiglio della Scuola e' tenuto a determinare l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo, comma 3. Il Consiglio della Scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui al precedente art. 3, comma 2, e gli obiettivi previsti nel successivo comma del presente articolo e specificati negli ordinamenti delle singole Scuole laddove vengono definiti gli standards formativi specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati: a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali delle attivita' didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato. Il Piano di studi e' determinato dal Consiglio di ogni Scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati per ogni singola Specializzazione nel relativo ordinamento. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del Diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola Specializzazione nel relativo ordinamento. Il piano dettagliato delle attivita' formative di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo e' deliberato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico nel Ministero annuale degli Studi. Articolo 6 : All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della Scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso il cui medesimo tirocinio sia stato svolto. Il Consiglio della Scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. a conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio sdella Scuola puo' riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione; l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Articolo 7 L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzato sotto la guida di un docente della scuola. La Commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e' nominata dal Rettore dell'Universita', secondo la vigente normativa. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nell'ordinamento della singola Scuola. Articolo 8 L'Universita', su proposta del Consiglio della singola Scuola e del Consiglio della Facolta' di Medicina e Chirurgia quando trattasi di piu' Scuole per la stessa Convenzione, puo' stabilire Protocolli d'intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del D.L.vo n. 502/1992 per i fini di cui al medesimo art. 16 dello stesso D.L.vo. L'Universita', su proposta del consiglio della Scuola, puo' altresi' stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della Scuola. Gli ordinamenti didattici delle seguenti Scuole di specializzazione vengono sostituiti dagli ordinamenti sottoriportati: 1) Oncologia (Capo VII) 2) Neurochirurgia (Capo XXX) 3) Anatomia Patologica (Capo XL) 4) Ginecologia ed Ostetricia (Capo IV) 5) Cardiologia (Capo XXVIII) 6) Chirurgia Generale - 1 scuola (Capo IX) 7) Chirurgia Generale - 2 scuola (Capo XXXVIII) 8) Chirurgia Toracica (Capo XXXII) 9) Chirurgia d'urgenza e di Pronto soccorso (Capo XXXIV) 10) Ematologia (Capo XIII) 11) Gatroenterologia e Endoscopia Digestiva (Capo VIII) 12) Igiene e Medicina Preventiva (Capo XXII) 13) Malattie Infettive (Capo III) 14) Medicina del Lavoro (Capo XLII) 15) Microbiologia e Virologia (Capo XXXVII) 16) Neurologia (Capo XXI) 17) Neuropsichiatria infantile (Capo XXV) 18) Oftalmologia (Capo XI) 19) Otorinolaringoiatria (Capo XIX) 20) Pediatria - 1 scuola (Capo II) 21) Pediatria - 2 scuola (Capo XXXI) 22) Psichiatria (Capo VI) 23) Ortopedia e Traumatologia (Capo XVIII) 24) Ortopedia e traumatologia con indirizzo Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ortopedica (Capo XXVII) 25) Patologia Clinica (Capo XLI) Le Scuole di Pediatria si riducono ad una (n. 1) e viene soppressa la Scuola di Ortopedia e Traumatologia con indirizzo in Chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ONCOLOGIA ad indirizzo in Oncologia Medica Articolo 1 La Scuola di Specializzazione ONCOLOGIA ad indirizzo in Oncologia Medica risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2. Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Oncologia Medica. Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in ONCOLOGIA ad indirizzo in Oncologia Medica. Articolo 4 Il Corso ha la durata di 4 anni. Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N. Articolo 5 Sede amministrativa della Scuola e' il Dipartimento di Scienze Morfologiche e Medico Legali dell'Universita' degli Studi di Modena. Concorrono al funzionamento della Scuola: - le strutture della Facolta' di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico- disciplinari di cui alla tabella A, - le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art. 6, comma 2 del decreto l.vo 502/1992 con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. - l'Universita', su proposta del Consiglio della Scuola, puo' altresi' stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della Scuola. Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacita' formative della Scuola stessa, e' determinato in cinque per ciascun anno di corso per un totale di venti specializzandi. Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Universita' straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorita' accademiche italiane. Articolo 8 Il piano didattico e' elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A. Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. ___. Il piano didattico prevede le seguenti attivita': - Didattica formale teorica e seminariale - Attivita' tutoriale - Tirocinio Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dal docenti ai quali e' affidata la responsabilita' didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto. Il Consiglio della Scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente al fini della Specializzazione in ONCOLOGIA ad indirizzo in Oncologia Medica, assegnata alla Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola. La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma e' nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente. Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B. Tabella A. Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari. A. Area propedeutica Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare del differenziamento e della proliferazione cellulare. Settori: E04B Biologia molecolare E05A Biochimica E11B Biologia applicata F03X Genetica medica. B. Area di Oncologia molecolare Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo della malattia neoplastica. Settori: F04A Patologia generale. C. Area di Laboratorio e diagnostica oncologica Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche nei settori di laboratorio applicati all'oncologia, comprese citomorfologia ed istopatologia, e diagnostica per immagini. Settori: F04B Patologia clinica F06A Anatomia patologica F18X Diagnostica per immagini E10X Biofisica medica. D. Area di Oncologia medica Obiettivo lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e tecniche e la pratica clinica necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori solidi. Settori: F04B Patologia clinica F04C Oncologia medica. E. Area di Epidemiologia e prevenzione Obiettivo: conoscere i principi di epidemiologia e di medicina preventiva applicati all'oncologia. Settori: F01X Statistica medica F04B Patologia clinica F04C Oncologia medica F22A Igiene generale ed applicata. a) indirizzo in Oncologia medica F. Area di Oncologia medica Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze avanzate teoriche e di pratica clinica necessarie per la diagnosi, cura e trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica. Settori: E07X Farmacologia F05X Microbiologia e microbiologia clinica F04C Oncologia medica F07G Malattie del sangue F18X Diagnostica per immagini e radioterapia F21X Anestesiologia. G. Area di Oncologia clinica. Obiettivo: lo Specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e pratiche correlate con la malattia neoplastica e con gli aspetti terapeutici non medici. Settori: F08A Chirurgia Generale F08B Chirurgia Plastica F08D Chirurgia Toracica F10X Urologia F12B Neurochirurgia F15A Otorinolaringoiatra F16A Malattie Apparato locomotore F18X Diagnostica per immagini e radioterapia F20X Ginecologia ed Ostetricia. Tabella B. Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di Diploma, lo Specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, cosi' come di seguito specificato: 1. aver eseguito personalmente almeno 50 prelievi di materiale organico mediante cistoaspirazione; 2. aver compartecipato direttamente all'itinerario diagnostico, anche mediante tecniche di diagnostica per immagini, di almeno 150 casi di pazienti affetti da neoplasie; 3. aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico-terapeutico di almeno 250 pazienti neoplastici, dei quali almeno il 10% ciascuno nei seguenti settori: - emolinfopatie - apparato gastroenterico; - mammella; - apparato genitale femminile; - polmone. Infine, lo Specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. TITOLO III ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE CAPO I SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROCHIRURGIA Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2. Articolo 2 La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Neurochirurgia. Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Neurochirurgia. Articolo 4 Il Corso ha la durata di 5 anni. Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N. Articolo 5 Sede amministrativa della Scuola e' il, Dipartimento di Patologia Neuropsicosensoriale dell'Universita' degli Studi di Modena. Concorrono al funzionamento della Scuola: - le Strutture della Facolta' di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico- disciplinari di cui alla TAB. A - le strutture del Sistema Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del D.L.vo 502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. - l'Universita', su proposta del Consiglio della Scuola, puo' altresi' stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della Scuola. Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacita' formative della Scuola stessa, e' determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di dieci Specializzandi. Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia. Sono altresi' ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Universita' straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorita' accademiche italiane. Articolo 8 Il piano didattico e' elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A. Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. ... Il piano didattico prevede le seguenti attivita': - Didattica formale teorica e seminariale - Attivita' tutoriale - Tirocinio Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attivita' comuni per gli Specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali e' affidata la responsabilita' didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto. Il Consiglio della Scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Articolo 10 L'esame di diploma nella presentazione di un elaborato scritto su tematica coerente ai fini della Specializzazione in Neurochirurgia, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola. La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma e' nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella B. Tabella A. - Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico disciplinari A. Area di neurobiologia e neurofisiologia Obiettivo: apprendere conoscenze specialistiche sul funzionamento della cellula nervosa nonche' quelle relative alla struttura anatomo- fisiologica ed alla rete di inter-relazioni neuroumorali del sistema nervoso centrale e periferico. Settori: E05A - Biochimica, E06A - Fisiologia umana, E09A - Anatomia umana, E09B - Istologia, E13X - Biologia applicata. B. Area di diagnostica clinica Obiettivo: apprendere le metodologie di medicina di laboratorio, di semeiotica strumentale delle malattie nervose di interesse chirurgico ed apprendere principi fondamentali di neurofarmacologia. Settori: F04B - Patologia clinica, F06B - Neuropatologia, F14X - Malattie apparato visivo, F15A - Otorinolaringoiatria, F11B - Neurologia, F12B - Neurochirurgia C. Area di neuroradiologia Obiettivo: apprendere le metodologie diagnostiche ed interventistiche neuroradiologiche Settori: F11B - Neurologia, F12B - Neurochirurgia. D. Area di tecnica operatoria neurochirurgica Obiettivo: acquisire una completa preparazione operatoria in neurochirurgia. Settori: F08A - Chirurgia Generale F12B - Neurochirurgia E. Area di neurochirurgia speciale Obiettivo: acquisire una preparazione in Neurochirurgia funzionale e stereotassica, Neurotraumatologia, Chirurgia del sistema nervoso periferico e Neurochirurgia infantile. Settori: F12B - Neurochirurgia F13C - Chirurgia maxillo-facciale. F. Area di Anestesia e rianimazione Obiettivo: acquisire gli elementi essenziali di Neuroanestesia e Neurorianimazione e terapie del dolore. Settore: F21X - Anestesiologia. Tabella b. - standard complessivo di addestramento professionalizzante Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve: 1. avere partecipato attivamente all'itinerario diagnostico, anche mediante tecniche di diagnostica per immagini in almeno 500 pazienti di cui almeno 150 casi relativi a pazienti affetti da neoplasie o da altra patologia neurologica; 2. aver eseguito personalmente, con progressiva assunzione di autonomia professionale 280 interventi di neurochirurgia, dei quali almeno il 20% come primo operatore e con i limiti minimi di seguito specificati: - 30 interventi per tumori intracranici - 50 interventi spinali compresa la stabilizzazione del rachide - 30 interventi per trauma cranico - 20 interventi di derivazione liquorale - 70 interventi vari. Infine lo specializzando deve aver partecipato secondo le norme di buona pratica clinica ad almeno 3 sperimentazioni controllate. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANATOMIA PATOLOGICA Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2. Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della diagnostica anatomo-istopatologica (macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale) e citopatologica. Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Anatomia Patologica. Articolo 4 .. Il Corso ha la durata di 5 anni. Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N. Articolo 5 La sede amministrativa della Scuola e' il Dipartimento di Scienze Morfologiche e Medico Legali dell'Universita' degli Studi di Modena. Concorrono al funzionamento della Scuola: - le strutture della Facolta' di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico- disciplinari di cui alla tabella A - le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art. 6, comma 2 del decreto l.vo 502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. - l'Universita', su proposta del Consiglio della Scuola, puo' altresi' stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della Scuola. Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacita' formative della Scuola stessa, e' determinato in quattro per ciascun anno di corso per un totale di venti specializzandi. Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso di ammissione alal Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Universita' straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorita' Accademiche italiane. Articolo 8 Il piano didattico e' elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A. Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni nelle strutture di cui all'art. ______. Il piano didattico prevede le seguenti attivita': - Didattica formale teorica e seminariale - Attivita' tutoriale - Tirocinio Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attivita' comuni per gli specializzando e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali e' affidata la responsabilita' didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto. Il Consiglio della Scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della Specializzazione in Anatomia Patologica, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola. La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma e' nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente. Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B. Tabella A. Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari. A. Area propedeutica Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenza fondamentali di genetica, biologia, patologia molecolare e statistica Inoltre, lo specializzando deve acquisire le basi teorico-pratiche delle tecniche di esecuzione di un riscontro diagnostico necroscopico, di allestimento e colorazione di preparati istologici e citologici, di morfometria e di quelle necessarie per l'impiego della microscopia ottica e elettronica. Settori: F03X Genetica Medica, E04B Biologia Molecolare, F04A Patologia Generale, F04B Patologia Clinica, F01X Statistica Medica, F06A Anatomia Patologica B. Area della sistematica e della diagnostica anatomo-patologica. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire avanzate conoscenze teoriche di sistematica anatomo-patologica (microscopica, ultrastrutturale e molecolare) e competenze teoriche pratiche di diagnostica anatomo-patologica (macroscopica, istopatologica su preparati definitivi ed in estemporanea, citopatologica ed ultrastrutturale), avvalendosi anche di tecniche immunoistochimiche e di biologia molecolare. Settori: F06A Anatomia Patologica, F06B Neuropatologia C. Area della Sanita' Pubblica. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire adeguate conoscenze teoriche di medicina legale, tossicologia, medicina del lavoro e preventiva, deontologia. Settori: F22B Medicina Legale, F22C Medicina del Lavoro, F22A Igiene generale ed applicata. D. Area di indirizzo subspecialistico anatomo-patologico Obiettivo: lo specializzando deve completare il suo curriculum formativo apprendendo gli elementi fondamentali dei correlati anatomo-clinici e delle competenze diagnostiche che sono alla base delle principali patologie subspecialistiche (neuropatologia, patologia oncologica, patologia cardiovascolare, dermopatologia, emopatologia, uropatologia, ginecopatologia, patologia pediatrica, patologia ossea) in base alle competenze specifiche esistenti nella Scuola di Specializzazione. Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F06B Neuropatologia Tabella B. Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito degli atti medici specialistici certificati in numero non inferiore a quanto di seguito indicato, refertandone almeno il 20%: Esami macroscopici di pezzi chirurgici 3000 Diagnosi istopatologica 8000 Diagnosi citopatologiche, inclusa citologica cervico-vaginale 8000 Diagnosi intraoperatorie 200 Riscontri diagnostici necroscopici 300 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2. La Scuola e' articolata nei seguenti indirizzi: Ginecologia ed Ostetricia Fisiopatologia della Riproduzione Umana Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale delle scienze ostetriche e ginecologiche, compresa la fisiopatologia della riproduzione umana. Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Ginecologia ed Ostetricia. Articolo 4 Il Corso ha la durata di 5 anni. I primi 3 anni sono finalizzati agli obbiettivi formativi di base della Ginecologia ed Ostetricia. Gli ultimi due anni sono finalizzati agli obiettivi degli specifici indirizzi. Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N. Articolo 5 Sede amministrativa della Scuola e' il Dipartimento di Scienze Ginecologiche, Ostetriche e Pediatriche dell'Universita' degli Sudi di Modena. Concorrono al funzionamento della Scuola: - le strutture della Facolta' di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico- disciplinari di cui alla tabella A - le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art. 6, comma 2, del decreto l.vo 502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. - l'Universita', su proposta del Consiglio della Scuola, puo' altresi' stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della Scuola. Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacita' formative della Scuola stessa, e' determinato in 5 (cinque) per ciascun anno di corso per un totale di 25 (venticinque) specializzandi. Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia. Sono altresi' ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Universita' straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorita' accademiche italiane. Articolo 8 Il piano didattico e' elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A . Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. . . Il piano didattico prevede le seguenti attivita': - Didattica formale teorica e seminariale - Attivita' tutoriale - Tirocinio Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali e' affidata la responsabilita' didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto. Il Consiglio della Scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola. La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma e' nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente. Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B. Tabella - A Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari A. Area propedeutica Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare del differenziamento e della proliferazione cellulare Settori: E04B Biologia molecolare E09B Istologia E11B Biologia applicata F03X Genetica medica B. Area di oncologia Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi etiopatogenetici che determinano lo sviluppo della malattia neoplastica. Settori: F04A Patologia generale, F04C Oncologia medica C: Area di laboratorio e diagnostica oncologica Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche nei settori di laboratorio applicati alla patologia ostetrica e ginecologica, comprese citopatologia e istopatologia e diagnostica per immagini. Settori: F04B Patologia clinica F06A Anatomia patologica F18X Diagnostica per immagini D. Area di oncologia medica Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e tecniche e la pratica clinica necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione; diagnosi e cura dei tumori solidi. Settori: F04B Patologia clinica F04C Oncologia medica E. Area di epidemiologia e prevenzione Obiettivo: conoscere i principi di epidemiologia e di medicina preventiva applicati all'oncologia. Settori: F01X Statistica Medica F22A Igiene generale ed applicata F. Area della ginecologia Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche necessarie per la diagnostica e terapia, in particolare chirurgica, delle patologie ginecologiche; deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica. Settori: F08A Chirurgia generale F08B Chirurgia plastica F10X Urologia F20X Ginecologia ed ostetricia F21X Anestesiologia F20X Ginecologia ed ostetricia G. Area dell'ostetricia Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e pratiche applicabili alla fisiologia della gravidanza e del parto, alle attivita' diagnostiche inerenti patologie materne e fetali, alle attivita' terapeutiche, in particolare di tipo chirurgico, indicate per tali patologie. Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia F21X Anestesiologia F20X Ginecologia ed ostetricia a) INDIRIZZO DI GINECOLOGIA ED OSTETRICIA H. Area della ginecologia oncologica Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze avanzate teoriche e di pratica clinica necessarie per la diagnosi, cura e trattamento del paziente neoplastico, anche in fase di critica. Settori: F04C Oncologia medica F18X Diagnostica per immagini e radioterapia F20X Ginecologia ed ostetricia F21X Anestesiologia b) INDIRIZZO DI FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA I. Area della fisiopatologia della riproduzione umana Obiettivo: lo specializzando deve saper mettere in essere le tecniche di fecondazione assistita, nel rispetto delle norme di legge e della deontologia. Settori: E09B Istologia F07E Endocrinologia F20X Ginecologia ed Ostetricia F22B Medicina Legale Tabella b Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: - 6 mesi di chirurgia generale; - attivita' di diagnostica e prevenzione in oncologia ginecologica per almeno 250 casi; - attivita' di diagnostica e prevenzione di patologie gravidiche in almeno 250 casi; - almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore; - almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; - almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore. Per l'indirizzo in Fiosiopatologia della Riproduzione Umana la parte chirurgica e' ridotta del 20% e lo specializzando deve avere eseguito di Fecondazione Assistita in almeno 150 casi, dei quali il 25% condotte come responsabile delle procedure. Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. TITOLO III ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE CAPO I SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOLOGIA Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in Cardiologia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2. La scuola e' articolata nei seguenti indirizzi: a) cardiologia b) angiologia Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della cardiologia clinica. Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Cardiologia. Articolo 4 Il Corso ha la durata di 4 anni. Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N. Articolo 5 La sede amministrativa della Scuola e' il Dipartimento di Medicina Interna dell'Universita' degli Studi di Modena. Concorrono al funzionamento della Scuola: - le strutture della Facolta' di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico- disciplinari di cui alla tabella A - le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art. 6, comma 2 del decreto l.vo 502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. - l'Universita', su proposta del Consiglio della Scuola, puo' altresi' stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della Scuola. Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacita' formative della Scuola stessa, e' determinato in 4 (quattro) per ciascun anno di corso per un totale di 16 (sedici) specializzandi. Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia. Sono altresi' ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Universita' straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorita' accademiche italiane. Articolo 8 Il piano didattico e' elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A. Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. ___ Il piano didattico - Didattica formale teorica e seminariale - Attivita' tutoriale - Tirocinio Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali e' affidata la responsabilita' didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto. Il Consiglio della Scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente al fini della Specializzazione in Cardiologia assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola. La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma e' nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente. Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari. A. Area delle scienze di base. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, biochimica e genetica dell'apparato cardiaco allo scopo di stabilire le basi per l'apprendimento del laboratorio, della clinica e della terapia cardiologica. Lo specializzando, inoltre, deve apprendere le nozioni fondamentali di matematica, fisica, statistica ed informatica, utili per la comprensione della fisiologia della circolazione e per l'elaborazione di dati ed immagini di interesse clinico. Settori: B01B Fisica, E09A Anatomia Umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E10X Biofisica Medica, E06A Fisiologia Umana, F03X Genetica Medica, F01X Statistica Medica. B. Area di Biologia Molecolare, Fisiopatologia e Patologia cardiovascolare. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenesi che determinano lo sviluppo delle malattie cardiache congenite ed acquisite nonche' dei meccanismi che alterano la normale struttura e funzione. Settori: E04B Biologia molecolare, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F06A Anatomia patologica. C. Area di laboratorio e strumentazione. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche sulla struttura e funzionamento degli apparecchi di diagnostica cardiovascolare. Settori: B01B Fisica, E10X Biofisica medica, F04B Patologia clinica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia. D. Area di diagnostica cardiologia non invasiva. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori della diagnostica cardiologica non invasiva, compresa l'elettrocardiografia (standard e dinamica), l'elettrofisiologia, l'ecocardiografia (monodimensionale, bidimensionale, doppler e color doppler), le metodiche radioisotopiche, la TAC, la RMN. Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia. E. Area di diagnostica cardiologia invasiva. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche di tutti i settori della diagnostica cardiologica invasiva. Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia. F. Area di cardiologia clinica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia farmacologica delle malattie dell'apparato cardiovascolare, nonche' acquisire le necessarie conoscenze e metodologie comportamentali nelle sindromi acute e in situazioni di emergenza. Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07A Medicina interna, E07X Farmacologia. G. Area di cardiologia interventistica. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze e la pratica per eseguire manovre diagnostiche invasive complesse. Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F09X Cardiochirurgia. H. Area delle malattie vascolari. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teorico-pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia della malattie vascolari periferiche. Settore: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare. I. Area della cardiologia pediatrica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teorico- pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie cardiovascolari nell'eta' pediatrica. Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F19A Pediatria generale specialistica. Tabella B - standard complessivo di addestramento professionalizzante. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve: 1. avere eseguito e comunque refertato personalmente almeno 300 elettrocardiogrammi standard e 100 ECG Holter 2. aver eseguito personalmente almeno 100 test provocativi fisici e/o farmacologici 3. aver eseguito personalmente almeno 100 ecocardiogrammi monodimensionali, bidimensionali e Doppler, con relativa refertazione 4. aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 30 esami radioisotopici cardiaci 5. aver eseguito personalmente 30 cateterismi destri, con calcolo dei relativi parametri emodinamici e 30 coronarografie 6. aver formulato correttamente la diagnosi in pazienti con varia patologia cardiovascolare, impostandone la terapia medica, nonche' ponendo eventuali indicazioni all'intervento di rivascolarizzazione (angioplastica e by-pass) 7. aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza clinica nella gestione del paziente acuto e nella rianimazione cardiorespiratoria, con periodo di servizio complessivo in Unita' di Terapia Intensiva Coronarica di almeno una annualita' e mezzo. Costituiscono attivita' proprie di indirizzo: I. Cardiologia (almeno 1 settore su 3): a) emodinamica e cardiologia interventistica: esecuzione personale di almeno 100 coronaroventricolografie in cui almeno il 50% come I operatore e partecipazione diretta ad almeno 50 angioplastiche coronariche, di cui il 50% come I operatore, interpretazione dei quadri angiografici, etc. b) applicazioni ultraspecialistiche della diagnostica con ultrasuoni: esecuzione personale di almeno 40 ecocardiogrammi transesofagei, di 70 esami eco-stress, acquisizione di conoscenze teorico-pratiche in tema di ecocontrastografia, esperienza di ecografia intraoperatoria, etc. c) elettrofisiologia clinica avanzata: esecuzione di esami elettrofisiologici per via cruenta o transesofagea, impianto di almeno 30 pace-maker definitivi, di cui almeno 10 come I operatore; partecipazioni a tecniche ablative e di mappaggio endocavitario, etc. II. Angiologia: aver acquisito conoscenze teorico-pratiche in tema di diagnostica invasiva e non invasiva (eco color doppler, pletismografia, laser doppler, etc.), terapia e prevenzione angiologica, con eventuale indicazione al trattamento chirurgico delle malattie vascolari. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica, ad almeno tre sperimentazioni cliniche controllate. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE I AD INDIRIZZO IN CHIRURGIA GENERALE Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA GENERALE I AD INDIRIZZO IN CHIRURGIA GENERALE risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2. Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Chirurgia. Tali specialisti sono addestrati a rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale. Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Chirurgia Generale. Articolo 4 .. Il Corso ha la durata di sei anni. Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N. Articolo 5 La sede amministrativa della Scuola e' il Dipartimento di Chirurgia dell'Universita' degli Studi di Modena. Concorrono al funzionamento della Scuola: - le strutture della Facolta' di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico- disciplinari di cui alla tabella A - le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art. 6, comma 2 del decreto l.vo 502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. - l'Universita', su proposta del Consiglio della Scuola, puo' altresi' stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della Scuola. Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacita' formative della Scuola stessa, e' determinato in sei per ciascun anno di corso per un totale di trentasei specializzandi. Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia. Sono altresi' ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Universita' straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorita' accademiche italiane. Articolo 8 Il piano didattico e' elaborato nel rispetto degli obbiettivi generali e di area riportati nella Tabella A. Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. ______. Il piano didattico prevede le seguenti attivita': - Didattica formale teorica e seminariale - Attivita' tutoriale - Tirocinio Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali e' affidata la responsabilita' didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto. Il Consiglio della Scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della Specializzazione in Chirurgia Generale, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola. La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma e' nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente. Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico disciplinari Area A: propedeutica Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento della anatomia chirurgica e della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire la esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza di patologia clinica, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia clinica. Settori scientifico disciplinari: F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale, F04B Patologia clinica Area b: Semeiotica clinica e strumentale Obiettivi: lo specializzando procede nell'apprendimento della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico piu' adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti. Settori scientifico disciplinari: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F08A Chirurgia generale Area C: Chirurgia generale Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento - chirurgico o meno - piu' corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza. Settori scientifico disciplinari: F21X Anestesiologia, F08A Chirurgia generale. Area D: Anatomia chirurgica e tecnica operatoria Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza. Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale. Area E: Chirurgica interdisciplinare Obiettivi: lo specializzando deve acquisire: a) la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessarie a diagnosticare e trattare, anche chirurgicamente, le patologie di competenza specialistica di piu' comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilita' del trattamento in caso di chirurgia di urgenza. Tali attivita' debbono essere svolte limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica; b) riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto cio' curando la visione complessiva delle priorita' nel caso di lesioni o patologie multiple. Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillo- facciale, F16A Malattie apparato locomotore. Area F: Organizzativa e gestionale Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attivita' di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali e' chiamato ad operare. Lo specializzando deve sapere utilizzare le potenzialita' dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura. Oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese deve acquisire l'esperienza necessaria al proprio impiego nel territorio, conoscere gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria. Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'avere personalmente eseguito atti medici specialistici, cosi' come di seguito specificato. a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore; b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore; (degli interventi indicati sub a-b-c- almeno il 10% deve essere eseguito in situazioni di emergenza urgenza) d) aver effettuato almeno 200 ore di attivita' di pronto soccorso nosocomiale; e) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 50), a pazienti in situazioni di urgenza/emergenza (minimo 150) e di elezione (minimo 600). Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE II AD INDIRIZZO IN CHIRURGIA GENERALE Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA GENERALE II AD INDIRIZZO IN CHIRURGIA GENERALE risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2. Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della chirurgia. Tali specialisti sono addestrati a rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale. Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Chirurgia Generale. Articolo 4 . Il Corso ha la durata di sei anni. Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N. Articolo 5 Sede amministrativa della Scuola e' il Dipartimento di Chirurgia dell'Universita' degli Studi di Modena. Concorrono al funzionamento della Scuola: - le strutture della Facolta' di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico- disciplinari di cui alla tabella A - le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art. 6, comma 2 del decreto l.vo 502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. - l'Universita', su proposta del Consiglio della Scuola, puo' altresi' stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della Scuola. Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacita' formative della Scuola stessa, e' determinato in sei per ciascun anno di corso per un totale di trentasei specializzandi. Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Universita' straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorita' accademiche italiane. Articolo 8 Il piano didattico e' elaborato nel rispetto degli obbiettivi generali e di area riportati nella Tabella A Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. ______. Il piano didattico prevede le seguenti attivita': - Didattica formale teorica e seminariale - Attivita' tutoriale - Tirocinio Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali e' affidata la responsabilita' didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto. Il Consiglio della Scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della Specializzazione in Chirurgia Generale, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola. La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma e' nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente. Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari Area A: Propedeutica Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento della anatomia chirurgica e della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire la esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza di patologia clinica, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia clinica. Settori scientifico disciplinari: F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale, F04B Patologia clinica. Area B: Semeiotica clinica e strumentale Obiettivi: lo specializzando procede nell'apprendimento della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico piu' adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti. Settori scientifico disciplinari: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F08A Chirurgia generale. Area C: Chirurgia generale Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento - chirurgico o meno - piu' corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza. Settori scientifico disciplinari: F21X Anestesiologia, F08A Chirurgia generale. Area D: Anatomia chirurgica e tecnica operatoria Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza. Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale. Area E: Chirurgia interdisciplinare Obiettivi: lo specializzando deve acquisire: a) la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessarie a diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, le patologie di competenza specialistica di piu' comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilita' del trattamento in caso di chirurgia di urgenza. Tali attivita' debbono essere svolte limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica; b) riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti, nel campo della cardiochirurgia , della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto cio' curando la visione complessiva delle priorita' nel caso di lesioni o patologie multiple. Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillo- facciale, F16A Malattie apparato locomotore. Area F: Organizzativa e gestionale Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attivita' di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali e' chiamato ad operare. Lo specializzando deve sapere utilizzare le potenzialita' dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura. Oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese deve acquisire l'esperienza necessaria al proprio impiego nel territorio, conoscere gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria. Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'avere personalmente eseguito atti medici specialistici, cosi' come di seguito specificato. a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore; b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore; (degli interventi indicati sub a-b-c- almeno il 10% deve essere eseguito in situazioni di emergenza-urgenza) d.I) aver effettuato almeno 200 ore di attivita' di pronto soccorso nosocomiale; e.I) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 50), a pazienti in situazioni di urgenza/emergenza (minimo 150) e di elezione (minimo 600). Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. TITOLO III ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE CAPO I SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA TORACICA Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA TORACICA risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2. Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Chirurgia Toracica. Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Chirurgia Toracica. Articolo 4 Il Corso ha la durata di 5 anni. Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N. Articolo 5 La sede amministrativa della Scuola e' il Dipartimento di Chirurgia dell'Universita' degli Studi di Modena. Concorrono al funzionamento della Scuola: - le strutture della Facolta' di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico- disciplinari di cui alla tabella A - le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art. 6, comma 2 del decreto l.vo 502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. - l'Universita', su proposta del Consiglio della Scuola, puo' altresi' stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della Scuola. Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacita' formative della Scuola stessa, e' determinato in 4 per ciascun anno di corso per un totale di venti specializzandi. Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia. Sono altresi' ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Universita' straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorita' accademiche italiane. Articolo 8 Il piano didattico e' elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A. Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. . Il piano didattico prevede le seguenti attivita': - Didattica formale teorica e seminariale - Attivita' tutoriale - Tirocinio Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali e' affidata la responsabilita' didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto. Il Consiglio della Scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della Specializzazione in Chirurgia Toracica, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola. La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma e' nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente. Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari A. Area propedeutica Obiettivo dello specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici. Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, F01X Statistica medica, F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica. B. Area di Semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica Obiettivo lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie d'interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica. Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia Generale, F07B Malattie apparato respiratorio, F07C Malattie dell apparato cardiovascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F08D Chirurgia Toracica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia. C. Area di Anatomia chirurgica e corso d'operazioni. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche. Settori: F06A Anatomia patologica, F08D chirurgia toracica, F08A Chirurgia generale. D. Area di Chirurgia Toracica Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche nell' analisi clinica dei pazienti, sapere decidere la piu' opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici o con supporti terapeutici medici e radiogeni. Settore: F08D Chirurgia toracica, F08A Chirurgia generale E. Area di anestesiologia e valutazione critica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore, In modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della piu' opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche. Settori: F08C Cardiochirurgia, F08D Chirurgia Toracica, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Per essere ammesso all'esame finale di diploma lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza e chirurgia cardiovascolare per almeno un'annualita'; dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: - procedure diagnostiche endoscopiche in almeno 100 casi; - almeno 150 interventi di alta e media chirurgia toracica, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore; - almeno 200 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE III AD INDIRIZZO IN CHIRURGIA D'URGENZA Articolo 1 La scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale ad indirizzo in Chirurgia d'Urgenza risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2. Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Chirurgia. Tali specialisti sono addestrati a rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale e per affrontare specificatamente i problemi legati alle urgenze ed emergenze chirurgiche ( indirizzo in Chirurgia d'Urgenza). Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Chirurgia Generale. Articolo 4 .. Il Corso ha la durata di 6 anni. Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N. Articolo 5 La sede amministrativa della Scuola e' il Dipartimento di Chirurgia dell'Universita' degli Studi di Modena. Concorrono al funzionamento della Scuola: - le strutture della Facolta' di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico- disciplinari di cui alla tabella A, - le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art. 6, comma 2 del decreto l.vo 502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. - l'Universita', su proposta del Consiglio della Scuola, puo' altresi' stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della Scuola. Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacita' formative della Scuola stessa, e' determinato in sei per ciascun anno di corso per un totale di trentasei specializzandi. Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia. Sono altresi' ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Universita' straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorita' accademiche italiane. Articolo 8 Il piano didattico e' elaborato nel rispetto degli obbiettivi generali e di area riportati nella Tabella A. Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. ______. Il piano didattico prevede le seguenti attivita': - Didattica formale teorica e seminariale - Attivita' tutoriale - Tirocinio Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attivita' comuni per gli specializzand e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie od ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali e' affidata la responsabilita' didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto. Il Consiglio della Scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della Specializzazione in Chirurgia Generale ad indirizzo di Chirurgia d'Urgenza, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola. La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma e' nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente. Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B. Articolo 11 - La Scuola comprende sette aree di addestramento professionale e relativi settori scientifici disciplinari cosi' come indicato nella Tab. A - II (indirizzo Chirurgia d'Urgenza) alla pagina 18 del Suppl. Gazz. Uff. 19/7/95 e cosi' come qui di seguito specificato affermandosi i principi formativi per ogni area: Area A: Propedeutica Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento dell'anatomia chirurgica e della medicina operatoria e acquisisce la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire l'esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza della fisiopatologia chirurgica, della metodologia clinica e dell' anatomia patologica, della patologia clinica. Settori scientifico disciplinari: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale. Area B: Semeiotica clinica e strumentale Obiettivi: lo specializzando deve acquisire esperienza ulteriore nella medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico piu' adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti; affrontare, anche in prima persona, l'esecuzione degli atti diagnostici (endoscopici, ecografici, laparoscopici)e chirurgici necessari, adottando tattiche e strategie chirurgiche anche differenti dagli standards e tipiche della chirurgia d' urgenza e d'emergenza. Settori scientifico disciplinari: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F08A Chirurgia generale. Area C: Clinica Chirurgica generale Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessaria a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento - chirurgico o meno - piu' corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato. Deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative all'impostazione e gestione del decorso post- operatorio immediato e dei controlli a distanza. Settori scientifico disciplinari: F21X Anestesiologia, F08A Chirurgia generale. Area D: Anatomia Chirurgica e Tecnica operatoria Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo-chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza. Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale. Area E: Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a: 1 - definire il grado di urgenza di un paziente chirurgico ed a saper variare le procedure necessarie per giungere alla formazione della diagnosi e della indicazione al trattamento in funzione dei vincoli di tempo e di struttura imposte dalla situazione di emergenza; 2 - gestire, anche in prima persona, il trattamento intensivo di primo soccorso, la rianimazione pre-operatoria e la terapia intensiva post-chirurgica, sapendo utilizzare criticamente le competenze multidisciplinari disponibili nella struttura. Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia. Area F: Chirurgia interdesciplinare Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessarie a: - diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, in particolare nelle situazioni di urgenza, le patologie di competenza specialistica di piu' comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilita' del trattamento in caso di chirurgia d'urgenza. Cio' limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica. - riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti. Cioe' nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia,della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto cio' curando la visione complessiva delle priorita' in caso di lesioni o patologie multiple. Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale, F09X Chirurgia cardiaca, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillo- facciale, F16A Malattie apparato locomotore. Area G: Organizzativa e gestionale Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attivita' di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali e' chiamato ad operare in chirurgia d'urgenza ed emergenza. Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialita' dell'informatica nell'organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura ; deve anche acquisire le capacita' necessarie per orientarsi nelle problematiche delle urgenze chirurgiche in caso di conflitti militari e nelle eventualita' di grandi calamita' civili e naturali. Lo specializzando deve acquisire l'esperienza necessaria ad un suo efficace utilizzo nel territorio e deve conoscere a fondo gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi e i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria in regime ordinario e nelle grandi emergenze civili e militari. Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore, eseguiti per almeno il 30% in situazioni di emergenza/urgenza; b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore, eseguiti per almeno il 30% in situazioni di emergenza/urgenza; c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore, eseguiti per almeno 30% in situazioni di emergenza/urgenza; d) aver effettuato almeno 600 ore di attivita' di pronto soccorso nosocomiale e territoriale; e) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 100) a pazienti in situazioni di emergenza/urgenza (minimo 400) o in elezione (minimo 400). Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN EMATOLOGIA Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in Ematologia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2. Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della ematologia. Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Ematologia. Articolo 4 Il Corso ha la durata di 4 anni. Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N. Articolo 5 La sede amministrativa della Scuola e' il Dipartimento di Scienze Mediche, Oncologiche e Radiologiche dell'Universita' degli Studi di Modena. Concorrono al funzionamento della Scuola: - le strutture della Facolta' di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico- disciplinari di cui alla tabella A - le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art. 6, comma 2 del decreto l.vo 502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. - l'Universita', su proposta del Consiglio della Scuola, puo' altresi' stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della Scuola. Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacita' formative della Scuola stessa, e' determinato in 3 (tre) per ciascun anno di corso per un totale di 12 (dodici) specializzandi. Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia. Sono altresi' ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Universita' straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorita' accademiche italiane. Articolo 8 Il piano didattico e' elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A. Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. . Il piano didattico prevede le seguenti attivita': - Didattica formale teorica e seminariale - Attivita' tutoriale - Tirocinio pratico Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attivita' comuni per gli specializzando e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali e' affidata la responsabilita' didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto. Il Consiglio della Scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della Specializzazione in Ematologia, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola. La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma e' nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente. Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B. Tabella A. Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari. A. Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, biochimica e genetica del sangue e del sistema emolinfopoietico, allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento del laboratorio, della clinica e della terapia ematologica. Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica medica. B. Area Fisiopatologia ematologica generale e molecolare. Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi etiopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie ematologiche. Settori: E04B Biologia molecolare, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale. C. Area Laboratorio e Diagnostica ematologica. Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati all'Ematologia comprese citomorfologia ed istopatologia, emostasi e trombosi, immunoematologia e diagnostica per immagini. Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07G Malattie del sangue, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, E10X Biofisica medica D. Area Ematologia clinica. Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del sangue e del sistema emolinfopoietico; deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica. Settori: F07G Malattie del sangue, F07A Medicina interna, E07X Farmacologia, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F01X Statistica medica. E. Area Immunoematologia e Terapia trasfusionale. Obiettivo: Lo specializzando deve conseguire le conoscenze e la pratica clinica correlate con la raccolta e l'utilizzo del sangue e degli emoderivati. Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F07G Malattie del sangue. F. Area Trapianto di cellule staminali emolinfopoietiche. Obiettivo: Lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica relative all'impiego del trapianto di midollo osseo (allogenico ed autologo) e di cellule staminali emolinfopoietiche. Settori: F07G Malattie del sangue. Tabella B. Standard complessivo di addestramento professionalizzante Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve: 1. avere eseguito personalmente almeno 100 aspirati midollari ed avere partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti; 2. aver eseguito personalmente almeno 50 biopsie osteo-midollari ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti; 3. aver eseguito personalmente almeno 20 rachicentesi diagnostiche e/o terapeutiche in pazienti affetti da emolinfopatie; 4. aver seguito almeno 100 casi di emopatie, di cui almeno 30 di oncoematologia, partecipando attivamente alla programmazione, esecuzione e controllo dei protocolli terapeutici e della terapia trasfusionale; 5. avere eseguito personalmente almeno 100 determinazioni di gruppi ematici e prove di convertibilita'; 6. avere eseguito personalmente almeno 50 screening relativi a patologia dell'emostasi e 50 tests per il monitoraggio della terapia anticoagulante. Costituiscono attivita' di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno 2 sulle 3 previste): a) immunoematologia e terapia trasfusionale: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative alla esecuzione di fenotipi eritrocitari completi, fenotipi Rh, test di Coombs diretto ed indiretto, eluati, ricerca di anticorpi antieritrocitari irregolari, identificazioni anticorpali; aver acquisito esperienza pratica nell'uso dei separatori cellulari. b) emostasi e trombosi: avere acquisito esperienza sulle procedure diagnostiche e sui presidi terapeutici inerenti le principali malattie emorragiche e trombotiche. c) ematologia trapiantologica: aver frequentato per un periodo di almeno due anni una Unita' di trapianto, partecipando attivamente alla gestione clinica di almeno 20 pazienti sottoposti a trapianto allogenico o autologo; aver acquisito le conoscenze teoriche e tecniche relative alle procedure di raccolta, separazione e crioconservazione delle cellule staminali emolinfopoietiche da sangue periferico e midollare; aver approfondito gli aspetti biologici e clinici della Graft-versus-Host-Disease. TITOLO III ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE CAPO I SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GASTROENTEROLOGIA Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2. Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva. Articolo 4 Il Corso ha la durata di 4 anni. Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N. Articolo 5 La sede amministrativa della Scuola e' il Dipartimento di Medicina Interna dell'Universita' degli Studi di Modena. Concorrono al funzionamento della Scuola: - le strutture della Facolta' di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico- disciplinari di cui alla tabella A, - le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art. 6, comma 2 del decreto l.vo 502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. - l'Universita', su proposta del Consiglio della Scuola, puo' altresi' stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della Scuola. Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacita' formative della Scuola stessa, e' determinato in 4 (quattro) per ciascun anno di corso per un totale di 16 (sedici) specializzandi. Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia. Sono altresi' ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Universita' straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorita' accademiche italiane. Articolo 8 Il piano didattico e' elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A. Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni nelle strutture di cui all'art. ______ Il piano didattico prevede le seguenti attivita': - Didattica formale teorica e seminariale - Attivita' tutoriale - Tirocinio. Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dal docenti ai quali e' affidata la responsabilita' didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto. Il Consiglio della Scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della Specializzazione in Gastroenterologia, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola. La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma e' nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente. Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B. Tabella A. Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari. A. Area propedeutica Obiettivi. Lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate di morfologia e funzionalita' dell'apparato digerente, padroneggiare le basi biologiche delle malattie digestive, apprendere ed applicare tecniche di fisiologia e fisiopatologia gastroenterologica e nutrizionale; inoltre migliorare le capacita' di continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali. Settori: E06B Alimentazione e Nutrizione Umana; E09A Anatomia Umana; F07D Gastroenterologia; F23E Scienze tecniche dietetiche applicate; F01X Statistica Medica. B. Area di Fisiopatologia gastroenterologia generale e molecolare Obiettivi: lo Specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano I o sviluppo delle malattie digestive; deve partecipare attivamente ad attivita' di stu- dio fisiopatologico. Settori: E04B Biologia Molecolare; E06B Alimentazione e Nutrizione Umana; F03X Genetica Medica; F05X Microbiologia e Microbiologia Clinica; F07D Gastroenterologia; F23E Scienze Tecniche Dietetiche Applicate; F04A Patologia Generale; F04C Oncologia Clinica. C. Area di Laboratorio e di diagnostica strumentale gastroenterologia Obiettivi: lo Specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e tecniche nelle tecnologie di laboratorio e strumentali applicate alla fisiopatologia clinica gastroenterologica con particolare riguardo alla citoistopatologia, alle tecniche immunologiche, alle tecniche di valutazione funzionale del vari tratti dell'apparato digestivo e alla circolazione distrettuale, alla diagnostica gastroenterologica per immagini. Settori: F04B Patologia Clinica; F06A Anatomia Patologica; F07D Gastroenterologia; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; E10X Biofisica Medica. D. Area dell'Endoscopia digestiva Obiettivi: lo Specializzando deve conseguire le conoscneze tecniche e la pratica clinica relative alla diagnostica e alla terapia endoscopica gastroenterologica; deve saper eseguire le tecniche endoscopiche fondamentali secondo le norme di buona pratica clinica ed applicare tali norme in studi clinici. Settori: F07D Gastroenterologia; F06A Anatomia Patologica; F23A Scienze Infermieristiche generali e cliniche. E. Area della Gastroenterologia clinica Obiettivi: lo Specializzando deve conseguire le conoscenze piu' aggiornate per la valutazione gastroenterologica, la prevenzione, la diagnosi, la terapia e la riabilitazione per malattie e problemi dell'apparato digerente; deve conoscere le norme di buona pratica clinica e applicarle in studi clinici controllati; deve saper valutare le connessioni fisiopatologiche e cliniche tra problemi digestivi e problemi di altri organi ed apparati. Settori: F07D Gastroenterologia; F23A Scienze Inferimieristiche generali e cliniche; F07A Medicina Interna; F07B Malattie dell'Apparato Respiratorio; F07C Malattie dell'Apparato Cardiaco; F07E Endocrinologia; F07F Nefrologia; F07G Malattie del Sangue; F071 Malattie Infettive; F11B Neurologia; F 17X Malattie Cutanee e Veneree. Tabella B - Standard Complessivo di Addestramento Professionale Lo specializzando e' ammesso all'esame finale di diploma se, 1. ha seguito attivamente almeno 200 casi clinici di patologia gastroenterologica, del quali almeno Il 20% di natura neoplastica, partecipando alla raccolta dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, alla valutazione critica del dati clinici; ha presentato almeno 10 casi clinici negli incontri formali della Scuola; 2. Ha partecipato attivamente all'esecuzione di almeno 300 esofagogastroduodenoscopie, con almeno 30 scleroterapie esofagee; 3. Ha partecipato attivamente all'esecuzione di almeno 100 colonscopie di cui almeno 50 con polipectomia; 4. Ha partecipato attivamente all'esecuzione di almeno 300 ecografie di interesse gastroenterologico e ne ha eseguite personalmente 50; 5. Ha partecipato all'esecuzione di almeno 50 punture addominali e/o biopsie senza/con controllo ecografico e/o laparoscopie. Opzionalmente debbono essere state eseguite almeno due delle seguenti procedure nella maniera indicata: 1. 100 endoscopie terapeutiche; 2. 150 colangio-pancreatografie endoscopiche retrograde a fini diagnostici o terapeutici; 3. 50 procedure manometriche; 4. 150 indagini ecografiche endoscopiche; 5. 50 laparoscopiche diagnostiche; 6. 80 interventi proctologici; 7. esperienza nel trapianto di fegato (gestione clinica del paziente). Almeno il 25% delle procedure deve essere eseguita come responsabile diretto. Infine, lo specializzando deve avere partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2. Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale di Igiene e Medicina Preventiva. Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. Articolo 4 Il Corso ha la durata di 4 anni. Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N. Articolo 5 La sede amministrativa della Scuola e' il Dipartimento di Scienze Biomediche (Sezione di Igiene e Microbiologia) dell'Universita' degli Studi di Modena. Concorrono al funzionamento della Scuola: a) il Dipartimento di Scienze Biomediche (Sezione di Igiene e Microbiologia) della Facolta' di Medicina e Chirurgia, nonche' i Dipartimenti e Centri dell'Universita' di Modena cui afferiscono le discipline contemplate dai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A; b) le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art.6, comma 2 del decreto 1.vo 502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline; c) l'Universita', su proposta del Consiglio della Scuola, puo' altresi' stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della Scuola. L'attivita' didattica viene svolta dal personale universitario appartenente ai medesimi settori scientifico-disciplinari, da quello dirigente o direttivo delle altre strutture, di cui ai precedenti punti c e d delle corrispondenti aree funzionali e discipline, nonche' da qualificati esperti esterni, coinvolti mediante contratto. Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacita' formative della Scuola stessa e' determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di quaranta specializzandi. Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia. Sono altresi' ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Universita' straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorita' accademiche italiane. Articolo 8 Il piano didattico e' elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A (Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico- disciplinari). Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. 5. Il piano didattico prevede le seguenti attivita': - Didattica formale teorica e seminariale - Attivita' tutoriale - Tirocinio Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attivita' comuni per gli specializzando e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie, ospedaliere convenzionate ed altre di cui all'Art..... Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dal docenti ai quali e' affidata la responsabilita' didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto. Il Consiglio della Scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, assegnata llo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola. La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma e' nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente. Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver