IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto legislativo n. 91 del 3 marzo 1993, che attua la
direttiva  n.  90/219/CEE  in  materia  di  impiego   confinato   dei
microorganismi geneticamente modificati;
  Visto in particolare l'art. 19 del suddetto decreto legislativo che
fa  obbligo  al  Ministero  della  sanita' di fissare le tariffe e le
modalita' relative alle prestazioni fornite dal Ministero stesso  per
l'effettuazione  delle  ispezioni  e  controlli,  per  l'espletamento
dell'istruttoria e per la verifica delle notifiche,  nonche'  per  il
funzionamento della Commissione interministeriale di coordinamento;
  Visto  l'art.  2  del  decreto  del  Ministero della sanita' del 20
maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale  -
n.  186, del 10 agosto 1993, concernente le tariffe e le modalita' di
versamento  dei  diritti  relativi  alle  prestazioni   fornite   dal
Ministero  della  sanita'  in  applicazione  dell'art. 19 del decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 91;
  Ritenuto di dover ulteriormente precisare alcune modalita' relative
al versamento dei detti diritti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il versamento dei diritti commisurati alle  tariffe  recate  dal
decreto  del  Ministro della sanita' 20 maggio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186,  del  10  agosto  1993,
relativi alle prestazioni fornite dal Ministero in applicazione degli
articoli  11  e  15  del  decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e'
effettuato a  cura  dei  notificanti  sul  c/c  postale  n.  59299009
intestato alla sezione della tesoreria provinciale di Viterbo.
  2.  Nel  versamento  e'  indicata  la  causale  contenente  nome  e
indirizzo del notificante nonche' l'oggetto della notifica.