IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo n. 91 del 3 marzo 1993, che attua la direttiva n. 90/219/CEE in materia di impiego confinato dei microorganismi geneticamente modificati; Visto in particolare l'art. 19 del suddetto decreto legislativo che fa obbligo al Ministero della sanita' di fissare le tariffe e le modalita' relative alle prestazioni fornite dal Ministero stesso per l'effettuazione delle ispezioni e controlli, per l'espletamento dell'istruttoria e per la verifica delle notifiche, nonche' per il funzionamento della Commissione interministeriale di coordinamento; Visto l'art. 2 del decreto del Ministero della sanita' del 20 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186, del 10 agosto 1993, concernente le tariffe e le modalita' di versamento dei diritti relativi alle prestazioni fornite dal Ministero della sanita' in applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91; Ritenuto di dover ulteriormente precisare alcune modalita' relative al versamento dei detti diritti; Decreta: Art. 1. 1. Il versamento dei diritti commisurati alle tariffe recate dal decreto del Ministro della sanita' 20 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186, del 10 agosto 1993, relativi alle prestazioni fornite dal Ministero in applicazione degli articoli 11 e 15 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e' effettuato a cura dei notificanti sul c/c postale n. 59299009 intestato alla sezione della tesoreria provinciale di Viterbo. 2. Nel versamento e' indicata la causale contenente nome e indirizzo del notificante nonche' l'oggetto della notifica.