LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,  recante
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1,  lettera  h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare
riferimento all'art. 7;
  Visto il proprio provvedimento 30  dicembre  1993,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei  medicinali,
ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto  il  proprio  provvedimento  9  luglio  1996, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  118  del  15  luglio   1996   e   successive
modificazioni   e   integrazioni   con   cui  si  e'  proceduto  alla
riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma  1  e  5
del  decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425
dell'8 agosto 1996;
  Ritenuto   di   dover   apportare    ulteriori    modifiche    alla
riclassificazione   dei   farmaci  a  seguito  di  una  apporofondita
valutazione delle caratteristiche  di  alcuni  medicinali  secondo  i
criteri  di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e dell'allegato 1 al proprio provvedimento  del  30  dicembre
1993;
  Viste  le  proprie  deliberazioni  assunte nelle sedute del 16 e 30
settembre e 7 ottobre 1996;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Le specialita' medicinali  indicate  nell'allegato  1  al  presente
provvedimento  di  cui  e'  parte integrante, sono classificate nella
classe C di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24  dicembre  1993,
n. 537.