IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente; Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Di Muro Teresa e la relativa documentazione allegata; Considerato che la sig.ra Di Muro Teresa risulta in possesso del "Certificate in education" rilasciato dalla Universita' di Birmingham nella sessione 1972-75 al termine di un corso triennale di studi post-secondario, e che detto titolo e' da considerare abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie nella disciplina principale - francese; Considerato che l'interassata e' in possesso del titolo "Master in education" rilasciato della Universita' degli studi di Manchester, conseguito il 15 dicembre 1992; Viste le dichiarazioni di valore rilasciate in data 27 ottobre 1992 e 5 febbraio 1993 dal console d'Italia in Manchester che certificano il valore legale dei titoli di cui sopra; Vista la dichiarazione del "Department of education and science" di Darlington dalla quale risulta lo stato di insegnante qualificata della migrante, rilasciata in data 6 agosto 1975; Visto l'attestato dal "Department for education and employement" dal quale risulta che la sig.ra Di Muro Teresa e' in possesso del "Q.T.S.", diploma che consente l'insegnamento di qualsiasi materia compresa la lingua inglese; Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato dalla direzione didattica presso il consolato d'Italia a Londra datato 28 maggio 1969; Ritenuto opportuno comunque sottoporre la migrante a misure compensative di didattica della lingua inglese, stante il possesso di un diploma post-secondario di tre anni - Q.T.S. - ed un Master di approfondimento della lingua inglese, non accompagnati dallo specifico esame di abilitazione all'insegnamento; Visto il parere della conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 17 maggio 1996; Vista la scelta della migrante di optare per la prova attitudinale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo sopracitato; Ritenuto di dover d'isciplinare, in conformita' del sopracitato art. 8 del decreto legislativo 115/1992, lo svolgimento di detta prova; Ritenuto che ricorrono tutti gli altri requisiti di legge per il riconoscimento; Decreta: 1. I titoli citati in premessa, conseguiti in Gran Bretagna dalla sig.ra Di Muro Teresa nata a Muro Lucano (Potenza) il 9 settembre 1953, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I grado nella classe di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale. 2. La prova attitudinale e' diretta ad accertare la conoscenza delle tecniche metodologiche e didattiche da utilizzare per l'insegnamento della lingua inglese ad allievi italiani. L'esame consiste in una prova scritta ed una prova orale da svolgersi in lingua italiana. Il superamento della prova scritta e' condizione di ammissione alla prova orale. Il giudizio positivo o negativo deve essere adeguatamente motivato dalla commissione giudicatrice. 3. La commissione per la valutazione della prova e' costituita con decreto del provveditore agli studi di Potenza ed e' formata da un presidente e due docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 13 marzo 1990 per far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre. 4. Le istruzioni per lo svolgimento della prova sono direttamente impartite dal provveditore agli studi di Potenza per gli adempimenti consequenziali. 5. Gli atti relativi all'esito della prova attitudinale sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione per la definizione del procedimento. Roma, 15 novembre 1996 Il direttore generale: RICEVUTO