IL DIRETTORE GENERALE
       DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua  la
direttiva   n.   89/48/CEE   relativa   ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento dei diplomi di  istruzione  superiore  che  sanciscono
formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
  Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n.  297  del
16  aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente
il reclutamento del personale docente;
  Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta
dalla  cittadina  italiana  sig.ra  Di  Muro  Teresa  e  la  relativa
documentazione allegata;
  Considerato  che  la  sig.ra Di Muro Teresa risulta in possesso del
"Certificate in education" rilasciato dalla Universita' di Birmingham
nella sessione 1972-75 al termine di  un  corso  triennale  di  studi
post-secondario,  e  che  detto  titolo  e' da considerare abilitante
all'insegnamento nelle scuole secondarie nella disciplina  principale
- francese;
  Considerato  che l'interassata e' in possesso del titolo "Master in
education" rilasciato della Universita' degli  studi  di  Manchester,
conseguito il 15 dicembre 1992;
  Viste le dichiarazioni di valore rilasciate in data 27 ottobre 1992
e  5 febbraio 1993 dal console d'Italia in Manchester che certificano
il valore legale dei titoli di cui sopra;
  Vista la dichiarazione del "Department of education and science" di
Darlington dalla quale risulta lo  stato  di  insegnante  qualificata
della migrante, rilasciata in data 6 agosto 1975;
  Visto  l'attestato  dal  "Department for education and employement"
dal quale risulta che la sig.ra Di Muro Teresa  e'  in  possesso  del
"Q.T.S.",  diploma  che  consente l'insegnamento di qualsiasi materia
compresa la lingua inglese;
  Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata
dal  certificato  rilasciato  dalla  direzione  didattica  presso  il
consolato d'Italia a Londra datato 28 maggio 1969;
  Ritenuto   opportuno  comunque  sottoporre  la  migrante  a  misure
compensative di didattica della lingua inglese, stante il possesso di
un diploma post-secondario di tre anni - Q.T.S. -  ed  un  Master  di
approfondimento   della   lingua   inglese,  non  accompagnati  dallo
specifico esame di abilitazione all'insegnamento;
  Visto il parere della conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del
sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 17  maggio
1996;
  Vista la scelta della migrante di optare per la prova attitudinale,
di cui all'art. 8 del decreto legislativo sopracitato;
  Ritenuto  di  dover  d'isciplinare,  in conformita' del sopracitato
art. 8 del decreto legislativo  115/1992,  lo  svolgimento  di  detta
prova;
  Ritenuto  che  ricorrono  tutti gli altri requisiti di legge per il
riconoscimento;
                              Decreta:
  1. I titoli citati in premessa, conseguiti in Gran  Bretagna  dalla
sig.ra  Di  Muro  Teresa  nata a Muro Lucano (Potenza) il 9 settembre
1953,  e  inerenti  alla  formazione  professionale  di   insegnante,
costituiscono,    per    l'interessata,    titolo   di   abilitazione
all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle  scuole
di  istruzione  secondaria di I grado nella classe di concorso 45/A -
Lingua straniera: inglese, subordinatamente  al  superamento  di  una
prova attitudinale.
  2.  La  prova  attitudinale  e'  diretta ad accertare la conoscenza
delle  tecniche  metodologiche  e  didattiche   da   utilizzare   per
l'insegnamento  della  lingua  inglese  ad  allievi italiani. L'esame
consiste in una prova scritta ed una  prova  orale  da  svolgersi  in
lingua italiana.
  Il superamento della prova scritta e' condizione di ammissione alla
prova orale.
  Il  giudizio positivo o negativo deve essere adeguatamente motivato
dalla commissione giudicatrice.
  3. La commissione per la valutazione della prova e' costituita  con
decreto  del  provveditore  agli studi di Potenza ed e' formata da un
presidente e due docenti  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal
decreto  ministeriale  13  marzo 1990 per far parte delle commissioni
esaminatrici dei concorsi a cattedre.
  4. Le istruzioni per lo svolgimento della prova  sono  direttamente
impartite  dal provveditore agli studi di Potenza per gli adempimenti
consequenziali.
  5. Gli  atti  relativi  all'esito  della  prova  attitudinale  sono
trasmessi  al  Ministero della pubblica istruzione per la definizione
del procedimento.
   Roma, 15 novembre 1996
                                      Il direttore generale: RICEVUTO