IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente; Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina spagnola sig.ra Perpina' Prieto Silvia e la relativa documentazione allegata; Considerato che il titolo spagnolo "Licenciado en filologia" (seccio'n de filologi'a moderna, especialidad de filologia inglesa), conseguito dall'interessata in data settembre 1993, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di cinque anni dalla Universita' Complutense di Madrid; Considerato che la sig.ra Perpina' Prieto Silvia risulta in possesso del "Certificado de aptitud pedagogica" rilasciato dalla sopraindicata, Universita' in data 26 febbraio 1996, e che detto titolo e' da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie di I e di II grado italiane; Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 16 marzo 1994 dal console d'Italia in Madrid che certifica il valore legale del titolo di laurea di cui sopra; Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato dalla facolta' di magistero dell'Universita' degli studi di Catania, per l'ammissione al corso di laurea; Ritenuto opportuno, data la specificita' delle situazioni linguistiche, sottoporre la migrante di madrelingua spagnola a misure compensative per l'insegnamento della lingua inglese ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992; Visto il parere della conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 17 maggio 1996; Vista la scelta della migrante di optare per la prova attitudinale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo sopracitato; Ritenuto di dover disciplinare, in conformita' del sopracitato art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992, lo svolgimento di detta prova; Ritenuto che ricorrono tutti gli altri requisiti di legge per il riconoscimento; Decreta: 1. I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Perpina' Prieto Silvia nata a Barcellona (Spagna) il 2 gennaio 1967, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civilta' straniere: inglese, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale. 2. La prova attitudinale e' diretta ad accertare la conoscenza delle tecniche metodologiche e didattiche da utilizzare per l'insegnamento della lingua francese ad allievi italiani. L'esame consiste in una prova scritta ed una prova orale da svolgersi in lingua italiana. Il superamento della prova scritta e' condizione di ammissione alla prova orale. Il giudizio positivo o negativo deve essere adeguatamente motivato dalla commissione giudicatrice. 3. La commissione per la valutazione della prova e' costituita con decreto del provveditore agli studi di Catania ed e' formata da un presidente e due docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 13 marzo 1990 per far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre. 4. Le istruzioni per lo svolgimento della prova sono direttamente impartite dal provveditore agli studi di Catania per gli adempimenti consequenziali. 5. Gli atti relativi all'esito della prova attitudinale sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione per la definizione del procedimento. Roma, 20 novembre 1996 Il direttore generale: RICEVUTO