IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI PADOVA Visto l'art. 2544 del codice civile; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'autorita' governativa per le societa' cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale e' stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle societa' cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma; Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 10 novembre 1993 nei confronti della societa' cooperativa edilizia Padovana C.E.P., dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto l'ultimo bilancio redatto e' relativo al 31 dicembre 1992 e non ha alcuna attivita' da liquidare; Decreta lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della societa' cooperativa edilizia Padovana C.E.P., avente sede in Padova, costituita per rogito notaio Pietrogrande Luigi in data 2 luglio 1981, repertorio n. 52573, registro societa' n. 17029 tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 1639/185602, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore. Padova, 20 novembre 1996 Il dirigente: ORLANDI