IL RETTORE - Veduto il Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592; - Veduto il Regio Decreto Legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito nella Legge 2 gennaio 1936 n. 73; - Veduto il regio decreto 30 Settembre 1938 n. 1652 e successive modificazioni; - Veduta la Legge 22 maggio 1978 n. 217; - Veduta la Legge 21 febbraio 1980 n. 28; - Veduto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162; - Veduta la Legge 9 maggio 1989 n. 168; - Veduta la Legge 19 novembre 1990 n. 341; - Veduto il decreto Legislativo 8 agosto 1991 n. 257; - Veduto il D.M. 11 maggio 1995; - Veduto il D.P.R. 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1994-96; - Veduto il D.M. 3 luglio 1996; - Vedute le proposte di modifica dello Statuto formulate dalle Autorita' Accademiche dell'Universita' degli Studi di Pavia; - Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n. 1592; - Veduto il parere favorevole del CUN in data 10 ottobre 1996; - Veduto che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 158 della gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo; - Considerato che nelle more dell'approvazione e di emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del Testo Unico piu' sopra citato e approvato con Regio Decreto 14.10.1926 n. 2130 e modificato con R.D. 13.10.1927 n. 2229 e successive modificazioni; - Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello Statuto contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione DECRETA Lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Pavia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: ARTICOLO UNICO Dopo l'art. 848 del vigente testo dello Statuto, al titolo XVIII e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la Scuola di Specializzazione in NEUROLOGIA secondo il seguente articolato: Art. 1. E' costituita la Scuola di Specializzazione in Neurologia presso l'Universita' degli Studi di Pavia (Sede di Varese). La Scuola di Specializzazione in Neurologia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'Area Medica. Art. 2. La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della prevenzione, diagnosi , terapia e riabilitazione delle malattie neurologiche. Art. 3. La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Neurologia. Art. 4. Il Corso ha la durata di 5 anni. Art. 5. Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della II Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' degli Studi di Pavia - Sede di Varese, del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche di Varese, dell'Istituto di Ortopedia e Traumatologia M. Boni di Varese e dell'Istituto di Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell'Universita' di Pavia, le strutture della Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese e dell'IRCCS C. Mondino di Pavia, poli didattici convenzionati con l'Universita' degli Studi di Pavia, nonche' le strutture dell'Azienda Sanitaria USSL 1 di Varese, rispondenti ai requisiti di idoneita' di cui all'Art. 7 del D.L./vo 257/1991, con il relativo personale universitario appartenente agli specifici settori scientifico-disciplinari e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti Aree funzionali e discipline. Art. 6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' determinato in base alle strutture ed attrezzature disponibili ed e' fissato in n. 4 per ciascun anno di corso, per un totale di 20 specializzandi. Art. 7. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in Medicina e Chirurgia. Per l'iscrizione alla Scuola e' richiesto il possesso del Diploma di Abilitazione all'esercizio della professione. Art. 8. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono i seguenti: AREA A. PROPEDEUTICA Obiettivo. Lo specializzando deve essere in grado di conoscere l'ontogenesi e l'organizzazione strutturale del sistema nervoso; il funzionamento del sistema nervoso centrale e periferico in condizioni normali e di stimolazione; i fondamenti dell'analisi statistica e del metodo epidemiologico. Settori: E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia, E09B Istologia, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04B Patologia clinica. AREA B. FARMACOLOGIA E MEDICINA LEGALE Obiettivo. Lo specializzando deve apprendere le basi biologiche dell'azione dei farmaci sul sistema nervoso, nonche' le implicazioni medico-legali dell'utilizzazione dei farmaci e piu' in generale le problematiche legate alle malattie del sistema nervoso. Settori: E07X Farmacologia, F22B Medicina legale. AREA C. FISIOPATOLOGIA GENERALE Obiettivo. Lo specializzando deve apprendere i fondamentali meccanismi fisiopatogenetici, compresi quelli di medicina molecolare applicati alla neuropatologia. Settori: F04A Patologia generale, F06B Neuropatologia. AREA D. SEMEIOTICA E DIAGNOSTICA NEUROLOGICA Obiettivo. Lo specializzando deve essere in grado di conoscere le cause determinanti e i meccanismi patogenetici delle malattie del sistema nervoso; le alterazioni strutturali e/o funzionali del sistema nervoso e le lesioni ad esse corrispondenti da un punto di vista morfologico; i quadri clinici, neurofisiologici, neuroradiologici e neuropsicologici che caratterizzano le malattie del sistema nervoso, anche nell'eta' infantile e geriatrica. Settori: F04B Patologia clinica, F06B Neuropatologia, F07A Medicina interna, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia. AREA E. NEUROLOGIA CLINICA Obiettivo. Al termine del processo formativo lo specializzando deve essere in grado di riconoscere i sintomi ed i segni clinico-strumentali con cui si manifestano le malattie neurologiche, neurochirurgiche e psichiatriche, anche dell'eta' geriatrica; deve inoltre acquisire un orientamento clinico nell'ambito della neurologia pediatrica e della psichiatria; deve saper curare i malati neurologici o con complicanze neurologiche. Settori: F07A Medicina interna, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia, F15A Otorinolaringoiatria, F19B Neuropsichiatria infantile. ART. 9. L'attivita' didattica comprende ogni anno 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel servizio Sanitario Nazionale. La frequenza della didattica formale e seminariale avviene nelle diverse aree come segue. Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari. AREA A PROPEDEUTICA I ANNO E09A Anatomia del Sistema Nervoso 30 ore E09B Istologia del Sistema Nervoso 10 ore F12A Neuroradiologia (anat. neurorad.) 20 ore E05A Neurochimica 40 ore E08A Neurofisiologia 40 ore F01X Statistica medica ed Epidemiol. 20 ore F11B Neurologia (semeiotica cl.) 40 ore AREA B FARMACOLOGIA E MEDICINA LEGALE II ANNO F03X Genetica medica (neurogenetica) 30 ore F04B Patologia clinica applicata 20 ore F11B Neurofisiopatologia (EEg e tecniche correlate) 30 ore F06B Neuropatologia 40 ore F07A Immunologia clinica (neuroimmunologia) 20 ore F11B Neurologia (semeiotica clinica) 40 ore F11A Psicologia medica 20 ore AREA C FISIOPATOLOGIA GENERALE III ANNO F11B Neurofisiopatologia (EMG e tecniche correlat.) 30 ore F11B - Neurologia (clinica neurol.) 40 ore F11B - F15A Neurologia 10 ore F14X - Neuroftalmologia 10 ore F12A - F18X - Neuroradiologia 30 ore F07A - Medicina interna 40 ore F07A - Geriatria 20 ore E07X - Farmacologia (neuropsicofarmacologia) 20 ore AREA D SEMEIOTICA E DIAGNOSTICA NEUROLOGICA IV ANNO F11B - Neurologia (clinica neurologica) 40 ore F11A - Psichiatria (clinica psichiatrica) 30 ore F11B Neuropsicologia clinica 30 ore F19B Neuropsichiatria infantile 30 ore F12B Neurochirugia e neurotraumatologia 30 ore F11B Riabilitazione neurologica 20 ore F22B Medicina legale (e bioetica) 20 ore AREA E NEUROLOGIA CLINICA V ANNO F11B Neurologia (clinica neurologica) 80 ore F11A Psichiatria 40 ore F12B Neurochirurgia 30 ore F11B Riabilitazione neurologica 30 ore Neurologia d'urgenza 10 ore ART. 10. Durante i 5 anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori che garantiscono, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalle normative comunitarie (L. 428/1990 e D.L.vo 257/1991): - Unita' Operativa di Neurologia e Neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese con annesso Modulo di Neurofisiologia; - Centro di Neurologia Clinica dell'Ospedale di Circolo di Varese, in convenzione con l'IRCCS Neurologico C. Mondino di Pavia; - Strutture collegate e convenzionate con gli Enti di cui sopra, con i rispettivi ambulatori, servizi, reparti di degenza, laboratori di ricerca e centri specialistici di area neurologica in essi attivati; - Strutture di degenza, ambulatori , laboratori afferenti all'Istituto di Ortopedia e Traumatologia M. Boni di Varese, Universita' di Pavia, e servizi con esso convenzionati e collegati; - Strutture didattiche e laboratori afferenti e convenzionati con l'Istituto di Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell'Universita' di Pavia, in Pavia; - Strutture ospedaliere, presidi e servizi specialistici di area medica e riabilitativa afferenti alla Azienda Sanitaria USL 1 di Varese. La frequenza nelle varie aree avverra' con le modalita' stabilite da apposita delibera del consiglio della Scuola, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico- disciplinari stabiliti dal precedente Art. 8. ART. 11. Il Consiglio della Scuola, al fine di ottenere la formazione di medici specialisti in Neurologia secondo gli obiettivi generali e quelli specifici delle diverse aree e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati all'Art. 8, nonche' gli standard complessivi di addestramento professionale, determina, nel rispetto dei diritti dei malati: - la tipologia delle opportune attivita' didattiche ivi comprese le attivita' pratiche di reparto, di laboratorio, di tirocinio; - la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio pratico e di tutorato. - il piano dettagliato delle attivita' formative e' deliberato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico nel Manifesto annuale degli Studi. ART. 12. Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia stata affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sara' stato svolto. ART. 13. Il Consiglio della Scuola puo' autorizzare la frequenza all'estero di strutture universitarie ed extra-universitarie coerenti con le finalita' della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola puo' riconoscere utile l'attivita' svolta nelle suddette strutture, sulla base di idonea documentazione. ART. 14. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve dimostrare di aver raggiunto una adeguata preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici e provvedimenti specialistici, come di seguito specificato: - protocolli diagnostici clinici: almeno 100 casi seguiti personalmente; - esami neuropatologici: almeno 50 casi, discussi direttamente con un Neuropatologo; - prelievo di liquor e relativo esame: almeno 50 casi, dei quali 20 refertati personalmente; - discussione esami neuroradiologici delle principali patologie: almeno 100 casi, discussi direttamente con un Neuroradiologo; - discussione esami neurofisiologici delle principali patologie: almeno 100 casi, discussi direttamente con un Neurofisiopatologo; - casi clinici: almeno 250 casi seguiti, dei quali 80 seguiti in prima persona, discutendone l'impostazione e conduzione con il responsabile del reparto clinico. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. ART. 15. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle Scuole di Specializzazione Pavia, 31 ottobre 1996 p. Il rettore: VITA FINZI